Pos.   3 Prot. N. 8775 - 115.06.11  


Oggetto: Edilizia - Alloggio in cooperativa realizzato con contributo regionale. Assegnazione in proprietà individuale. Successione ereditaria.




Allegati n........................





ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione commercio artigianato.
PALERMO
       
       
                       

I - Con nota 24 aprile 2006, n. 2997 del Serv. 4, codesto Dipartimento espone che il sig. M. S., socio di una cooperativa e assegnatario di un alloggio a proprietà indivisa realizzato con contributo regionale, ha stipulato il contratto di assegnazione in proprietà dell'immobile col conseguente accollo della quota di mutuo gravante sullo stesso e dell'ulteriore debito derivante dalla differenza del tasso applicato a seguito del passaggio in proprietà. Successivamente il signor M. A., quale erede del predetto assegnatario, ha chiesto l'estinzione anticipata del mutuo con l'abbattimento del 50% come previsto dalla l.r. n. 19/2000, producendo copia dell'atto di pubblicazione del testamento olografo dalla quale si evince che l'alloggio di che trattasi viene lasciato in nuda proprietà allo stesso richiedente, nipote del "de cuius", e in usufrutto vitalizio al padre M. G. (figlio del testatore).
Codesta Amministrazione dubita della possibilità di accogliere l'istanza in quanto l'art. 116 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 dispone che "nelle cooperative a proprietà individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune". Inoltre, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 19-12-1990, n. 1009, ha affermato che la predetta disposizione (art. 116 R.D. 1165/1938) è applicabile agli eredi e non già ai legatari testamentari. Dalla lettura del testamento, inoltre, si evince l'esistenza di un altro figlio, legittimario, escluso dal lascito. Viene chiesto, pertanto, l'avviso dei quest'Ufficio in ordine alle seguenti questioni:
1) Se l'art. 116 debba essere applicato anche dopo la stipula dell'atto notarile di accollo della quota di mutuo e con esclusione dalla successione dei legatari testamentari;
2) Se il legatario, quale nudo proprietario possa fare richiesta di estinzione anticipata del mutuo;
3) Se il mutuo, gravante sull'immobile dovrà essere intestato a tutti gli eredi, per continuare a beneficiare delle agevolazioni concesse o al nudo proprietario o usufruttuario;
4) Se i legatari e/o eredi, per continuare a beneficiare delle agevolazioni concesse al dante causa, debbano possedere i requisiti di cui alle leggi regionali n. 77/1995 e 95/1977.

II - L'art. 116 del R.D. n. 1165/1938, dispone che l'alloggio cooperativo a proprietà individuale, realizzato con contributo erariale, venga trasferito "secondo il diritto comune" agli eredi con esclusione, quindi, della possibilità che detto immobile sia oggetto di una disposizione testamentaria a titolo particolare. Tale disposizione, di natura speciale, (cfr. il testo della su richiamata sentenza pubblicato su Riv. Giur. Edilizia, 1991, pag. 157) è analoga ad altre che regolano l'assegnazione di alloggi popolari (cfr. Cass., 7-11-1983, n. 6558 e Trib. Padova, sez. I civ., 28-11-1985 parti Catto c/ IACP, su Riv. Giur. Edilizia, 1986, pag. 550) con riferimento alla trasmissione del diritto all'assegnazione dell'alloggio ed alla stipula del contratto di cessione in proprietà; una volta che l'immobile sia già divenuto di proprietà piena ed esclusiva del testatore il suo trasferimento, in caso di morte dovrebbe, ad avviso dello scrivente, seguire le normali regole della successione ereditaria.

Peraltro, nella fattispecie, non sembra che nel testamento in questione possa ravvisarsi alcun legato. L'art. 588 del codice civile prevede, infatti, che "Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione dei beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio."
Nella fattispecie è necessario, pertanto, verificare se il testamento, pur nell'attribuire al figlio l'usufrutto ed al nipote la nuda proprietà dell'immobile (su tale possibilità cfr. Cass., sez. II, 18-09-1998, n. 9320) contenga disposizioni che mirino a costituire uno o entrambi di tali soggetti successori a titolo universale ovvero particolare. Detto accertamento, non sempre agevole, richiede un duplice esame: l'uno soggettivo circa l'interpretazione della reale volontà del testatore e l'altro oggettivo concernete l'individuazione del patrimonio del testatore. Soltanto a seguito di una tale indagine "di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'universum ius, sicché la successione è a titolo di legato" (cfr. Cass., sez. lav., 12-07-2001, n. 946).
Tornando al caso concreto, alla richiesta di parere è allegata copia della denuncia di successione che indica come il predetto alloggio costituisca l'unico cespite ereditario; pertanto, non si può dubitare del fatto che la disposizione attribuisce sia al figlio, come usufruttuario, che al nipote, come nudo proprietario, la qualità di eredi a titolo universale. Anche l'attribuzione dell'usufrutto generale (su tutti i beni o quota del patrimonio) è infatti considerata come istituzione di erede (cfr. fra le più recenti, Cassazione, sez. II, 12-09-2002, n. 13310) . Peraltro, dalla lettura del testamento e dal verbale notarile di pubblicazione del medesimo, risulta che anche il secondo fratello, che ha accettato espressamente la volontà del testatore che lo lede nella propria quota di legittima, è destinatario di un conguaglio in denaro a carico degli altri eredi e va considerato erede esso stesso.
Quanto alla successione nel mutuo gravante sull'immobile nulla ha previsto il testatore per cui sarebbe necessario ricostruirne in qualche modo la volontà. Orbene, dalla complessiva lettura del testamento potrebbe trarsi la volontà di tener indenne il figlio destinatario del solo conguaglio dall'onere del mutuo, onere che andrebbe ad incidere sul valore dell'alloggio al momento dell'apertura della successione. Per contro, la possibilità riconosciuta al solo nudo proprietario di detrarre dal proprio reddito gli interessi derivanti dal mutuo ipotecario (cfr. Commiss. trib. centrale, 02-10-1992, n. 5139) sembra deporre a favore del trasferimento del mutuo nei confronti del nudo proprietario. In ogni caso non si ravvede alcun ostacolo a che uno solo degli eredi se ne accolli l'onere ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. e ne richieda l'anticipata estinzione.
Infine, è da ritenere che la trasmissione della proprietà (già conseguita) dell'alloggio per successione ereditaria avvenga a prescindere dal possesso da parte degli eredi dei medesimi requisiti richiesti al dante causa per la fruizione dei benefici previsti dalla legislazione in materia di edilizia cooperativa.
In conclusione può ritenersi che :
1) l'art. 116 non trovi applicazione qualora in capo all'originario assegnatario e prima del suo decesso sia intervenuto l'atto di cessione in proprietà individuale dell'immobile;
2) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario siano da qualificare eredi atteso che il testatore sembra aver disposto dell'immobile come totalità del proprio patrimonio;
3) il mutuo, gravante sull'immobile possa essere intestato al nudo proprietario, secondo la sua richiesta;
4) entrambi gli eredi sono da considerare succeduti nella posizione del dante causa senza necessità che nei loro confronti debba essere verificato il possesso dei requisiti di cui alle leggi regionali nn. 77/1995 e 95/1977.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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