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Dal sintetico excursus normativo può facilmente evincersi che l'ultima disposizione, in quanto applicabile solo a coloro che originariamente furono inquadrati come personale operaio nonché delle carriere ausiliarie ed esecutive, non si configura semplicemente come specifica ipotesi di mobilità.La norma assolve piuttosto alla funzione di riportare il beneficio dell'assunzione, per quei familiari di vittime della mafia che ne fruirono nell'ambito del sistema previsto dalla legge n.482 del 1968, alla medesima consistenza sostanziale del diritto all'inquadramento quale si è successivamente configurato una volta abbandonato lo schema generale delle assunzioni obbligatorie. Vero è che, come detto, costoro hanno già goduto del reinquadramento in base al titolo di studio posseduto, ma ciò era avvenuto nella stessa Amministrazione ove prestavano servizio che potrebbe essere diversa da quello presso la quale avrebbero originariamente chiesto di essere assunti ove sin dall'inizio avessero potuto conseguire l'assunzione anche in soprannumero in base al titolo di studio posseduto. |
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In conclusione quindi per la finalità perseguita, che altrimenti risulterebbe il più delle volte frustrata, la mobilità contemplata dalla norma non risulta subordinata ad alcuna delle condizioni alle quali l'istituto è in via generale soggetto.Nel contempo la sua stessa specialità induce a ritenere che, anche se non espressamente indicato, ogni destinatario possa chiederne l'applicazione per una sola volta. |
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3-Il presente parere viene esteso, in ragione della competenza ascritta nella materia, all'Ufficio in indirizzo. |