Pos. 3  Prot. N. 9706 /112.11.06  



Oggetto: Procedure di mobilità da attivare a richiesta di soggetti assunti in servizio presso pubbliche amministrazioni in qualità di familiari delle vittime della mafia.




Allegati n...........................
Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
Palermo
e p.c.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa


Palermo



 
1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale ha sottoposto allo scrivente la problematica in oggetto. 

In particolare viene chiesto se la mobilità contemplata dall' art.4 della legge regionale n.20 del 1999 al comma 1 bis, aggiunto con art.19, co.46 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 come modificato dall'art.12,co.19 della legge regionale 30 gennaio 2006, operi in deroga ad ogni disposizione che regola in via generale l'istituto o se invece per farvi luogo debbano comunque sussistere le condizioni necessarie per procedere alla mobilità in entrata.
Le perplessità dell'Amministrazione richiedente muovono dalla considerazione che,diversamente dal comma dello stesso articolo, che ai medesimi soggetti attribuisce il diritto all'assunzione, la disposizione in esame non fa riferimento al "soprannumero".

2-Si ritiene utile riportare il testo del sopraccitato comma 1bis:
L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2-Dal tenore della disposizione risulta che il beneficio di recente introdotto in favore delle vittime del dovere o della mafia nonché dei familiari di vittime della mafia decedute in precedenza assunti presso la p.a.si configura come un diritto pieno, attribuito in deroga a qualsiasi previsione normativa,legislativa o contrattuale che sia.Ciò si desume infatti dalla platea dei destinatari, circoscritta ai soggetti inquadrati in servizio ai sensi della legge regionale 10 del 1986 e successive modificazioni cioè a coloro ai quali in un primo tempo l'art.3 di tale legge che rinviava all'art. 12 della legge 13 agosto 1980 n. 466, aveva attribuito il diritto all'assunzione secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 e della legge 1 giugno 1977 n. 285, con precedenza su ogni altra categoria nel quadro della disciplina generale sull'assunzione obbligatoria, ove si traduceva in un diritto prioritario alla nomina.( cfr.C.G.A. Sez. Consultiva, par. n. 68 del 19-04-1989). Successivamente "l'art. 5 L.R. n. 14/1989 amplia le possibilità di assunzione dei familiari delle vittime ed evita che la loro domanda di lavoro confligga con quella degli appartenenti alle categorie protette: esso infatti prevede che l'assunzione dei primi abbia luogo non già nei limiti delle aliquote di riserva di cui alla legge 482/1968, ma in eccedenza alle stesse e, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, traducendosi quindi in un miglioramento delle provvidenze concesse con la precedente disposizione. Questa, pertanto, in difetto di una norma espressa di abrogazione, rimane in vigore nelle parti non incompatibili, secondo le regole generali della successione delle leggi nel tempo "(C.G.A., par. 15-11-1989 n. 521)Per la materia delle assunzioni la suddescritta disposizione della legge 10 del 1986, pur se espressamente abrogata solo dall'art.23 delle l.r.20 del1999, risultava inapplicabile già a partire dall'entrata in vigore della legge 19 del 1993 che con l'art.8. ha sostituito l'impianto sistematico della L. 482/1968 sulle assunzioni obbligatorie.Taledisposizione, in difformità all'art. 12 della suddetta Legge statale,ha previsto che i familiari delle vittime sono assunti anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale, con la qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, anche perciò diploma o laurea. Del più favorevole inquadramento sono stati ammessi a beneficiare, a termini dell' art.3 l.r. 20 del 1993, pure quanti, al medesimo titolo, sono stati in precedenza assunti e cioè proprio i medesimi soggetti destinatari oggi del diritto alla mobilità.
  Dal sintetico excursus normativo può facilmente evincersi che l'ultima disposizione, in quanto applicabile solo a coloro che originariamente furono inquadrati come personale operaio nonché delle carriere ausiliarie ed esecutive, non si configura semplicemente come specifica ipotesi di mobilità.La norma assolve piuttosto alla funzione di riportare il beneficio dell'assunzione, per quei familiari di vittime della mafia che ne fruirono nell'ambito del sistema previsto dalla legge n.482 del 1968, alla medesima consistenza sostanziale del diritto all'inquadramento quale si è successivamente configurato una volta abbandonato lo schema generale delle assunzioni obbligatorie. Vero è che, come detto, costoro hanno già goduto del reinquadramento in base al titolo di studio posseduto, ma ciò era avvenuto nella stessa Amministrazione ove prestavano servizio che potrebbe essere diversa da quello presso la quale avrebbero originariamente chiesto di essere assunti ove sin dall'inizio avessero potuto conseguire l'assunzione anche in soprannumero in base al titolo di studio posseduto. 
  In conclusione quindi per la finalità perseguita, che altrimenti risulterebbe il più delle volte frustrata, la mobilità contemplata dalla norma non risulta subordinata ad alcuna delle condizioni alle quali l'istituto è in via generale soggetto.Nel contempo la sua stessa specialità induce a ritenere che, anche se non espressamente indicato, ogni destinatario possa chiederne l'applicazione per una sola volta.  
  3-Il presente parere viene esteso, in ragione della competenza ascritta nella materia, all'Ufficio in indirizzo. 


4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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