Pos. I Prot. _______ /111.06.11

OGGETTO: Camera di commercio - Finanziamento ex art. 18 l.r. 29/1995 - Richiesta approfondimenti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale pesca
(Rif. nota 19 aprile 2006, n. 874)
PALERMO


1. L'art. 18, comma 1, lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 27, comma 6, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, disponeva che al finanziamento delle camere di commercio si provvede mediante "un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme accreditate".
Ai sensi del richiamato art. 27, comma 6, della l.r. n. 10/1999 "all'articolo 18, comma 1, lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" è sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla lettera g) è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite".
In relazione a tali disposizioni codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, riferisce di averne sottoposto allo scrivente, con nota 1 giugno 2005, n. 912, taluni aspetti interpretativi ed applicativi e di aver chiesto, in particolare, se il contributo da erogare alle camere di commercio deve essere riconosciuto in ragione del due per cento rispetto al lordo degli accreditamenti effettuati, ovvero se deve essere calcolato in relazione alle sole pratiche liquidate dalle medesime camere di commercio per conto della Regione a valere sugli ordini di accreditamento effettuati dall'Amministrazione.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che lo scrivente si esprimeva nel senso che "il 2% deve essere calcolato, ...sul totale delle somme accreditate negli anni di riferimento".
Ciò premesso -considerato che "frequentemente, a fronte di una apertura di credito originaria in favore delle richiedenti Camere di Commercio, a seguito di ricorsi, sono stati emessi successivamente altri OO.AA., attivando la procedura di reiscrizione", e tenuto conto altresì che applicando il criterio di calcolo suggerito dallo scrivente "potrebbe verificarsi che il 2% venga calcolato prima sull'importo dell'apertura di credito originaria poi di nuovo sui successivi O.A, oggetto di reiscrizioni"- vien chiesto l'avviso dell'Ufficio "sul caso specifico sopra rappresentato".

2. Preliminarmente pare opportuno richiamare quanto affermato dallo scrivente nel parere 19 agosto 2005, n. 11415/144.05.11, laddove si è precisato che l'art. 27, comma 6, della l.r. n. 10/1999 ha portata innovativa delle modalità di calcolo del contributo dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g), della l.r. n. 29/1995; il predetto art. 27, comma 6, trova dunque applicazione per il calcolo del contributo dovuto con riferimento agli anni successivi all'entrata in vigore della medesima l.r. n. 10/1999, mentre per gli anni precedenti il contributo stesso deve essere calcolato secondo il precedente criterio applicando la percentuale indicata sul totale delle somme accreditate negli anni di riferimento.
Premesso e fatto salvo quanto sopra detto, si fa presente ora che il caso specifico sottoposto allo scrivente attiene all'ipotesi in cui l'ordine di accreditamento emesso da codesta Amministrazione nei confronti della camera di commercio venga utilizzato solo in parte con conseguente perenzione del residuo; in tal caso, come evidenzia codesto Dipartimento, i successivi ordini di accreditamento sono emessi al seguito della reiscrizione delle somme (in perenzione) accantonate in un apposito fondo e dallo stesso stornate.
Al riguardo ritiene lo scrivente che gli ordini di accreditamento emessi sui residui non devono essere considerati ai fini dell'applicazione della percentuale prevista dall'art. 18, comma 1, lett. g), della l.r. n. 29/1995, per il calcolo del contributo ivi indicato; in altri termini il contributo de quo va calcolato solosull'ordine di accreditamento originario, laddove il suo eventuale calcolo anche sui successivi ordini di accreditamento emessi a seguito della reiscrizione di somme in perenzione costituirebbe, come peraltro rilevato da codesto Dipartimento, una duplicazione indebita del contributo medesimo.
Tale interpretazione trova conferma qualora si consideri che ai sensi dell'art. 330 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), gli ordini di accreditamento utilizzati solo in parte vengono ridotti dall'Amministrazione emittente con apposito decreto; ed invero, al riguardo è sufficiente evidenziare che, a seguito della riduzione dell'ordine di accreditamento parzialmente utilizzato dalla camera di commercio, il contributo calcolato sulla somma originariamente accreditata risulta eccedente rispetto a quello che dovrebbe essere calcolato sulla somma effettivamente utilizzata.
Pertanto tale "eccedenza" risulta riassorbita non considerando, ai fini dell'erogazione del contributo in questione, gli accreditamenti effettuati a seguito della reiscrizione di somme in perenzione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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