Pos. I Prot. 7595/104.2006.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Finanza locale.- Indicatori di premialità.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
(Rif. nota n. 3550 del 31 marzo 2006)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata si chiede il parere dello scrivente in ordine all'interpretazione delle disposizioni recate dagli articoli 76 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, 12 e 31 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, e 3 della l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, che, disciplinando la materia delle assegnazioni finanziarie agli enti locali, introducono un sistema di premialità correlato agli indicatori dalle stesse norme individuati.
In particolare si intende conoscere se la mancata attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 12 della l.r. 17/2004 e dall'art. 3 della l.r. 1/2006,precluda l'accesso a tutte le forme di premialità nella ripartizione delle risorse, ovvero escluda soltanto le variazioni percentuali riferite al singolo indicatore in relazione al quale non si sia realizzato l'incentivato obiettivo.
Inoltre, si chiede l'avviso dell'Ufficio circa la perentorietà dei termini fissati dal già citato art. 12, commi 1 e 4, della l.r. 17/2004, rispettivamente per la predisposizione e per la piena realizzazione del programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.

2.- In ordine alle problematiche prospettate si osserva, preliminarmente, che la previsione dell'art. 31, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, appare superata dalla disposizione successivamente recata dall'art. 21, comma 15, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19.
Ed invero, tale ultima norma prevede che l'attivazione, da parte degli enti locali, di misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili determina l'insorgere del diritto a partecipare - secondo i criteri che andranno definiti con le procedure dalla stessa disposizione previste - al riparto di una somma allo scopo riservata, di importo pari all'1% delle risorse complessive da assegnare a comuni e province. Il legislatore, prevedendo una riserva ex lege, appare avere riassunto in sé ogni discrezionalità in precedenza rimessa ad un provvedimento amministrativo che avrebbe potuto commisurare in altra proporzione l'incentivo da attribuire quale assegnazione premiale.
Ora, tenuto conto dell'assoluta identità dell'obiettivo perseguito dalle due distinte disposizioni regionali - e cioè la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili - è da ritenere, pena l'ingiustificata duplicazione dell'intervento incentivante, che la nuova disciplina abbia integralmente sostituito, per ciò che attiene l'aspetto premiale, la precedente previsione normativa.

Ciò, incidentalmente, premesso, si osserva che il dettato normativo non consente di ritenere disciplinate in maniera equivalente ed indistinguibile le diverse fattispecie afferenti le diverse ipotesi premiali previste in relazione ai diversi obiettivi il cui perseguimento viene in tal modo promosso.
Ed invero mentre nulla è prescritto circa gli effetti derivanti dal mancato positivo riscontro dell'attività espletata dagli enti locali in ordine agli indicatori di cui all'art. 76 della l.r. 2/2002 (sforzo tariffario e fiscale, capacità di riscossione e propensione agli investimenti) ed all'art. 31 della l.r. 17/2004 (flussi turistici e - fermo restando quanto in precedenza considerato circa la successione di norme - fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili), è dato riscontrare espresse, ma non concidenti, prescrizioni da osservarsi per le eventualità di una mancata predisposizione o realizzazione dei sostenuti programmi operativi prescritti dall'art. 12 della l.r 17/2004 (per ciò che attiene la definizione delle pratiche per il condono edilizio) e dall'art. 3 della l.r. 1/2006 (per quanto riguarda l'ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi di competenza).
L'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 statuisce invero, al comma 4, che la "mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma" operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1° marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, e dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, "entro il 31 dicembre 2006, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse."
La chiara ed esplicita dizione utilizzata appare escludere ogni premialità nella ripartizione delle risorse a favore degli enti locali che non abbiano adempiuto alle prescrizioni recate dalla disposizione in commento. In altri termini, il mancato espletamento delle attività prescritte dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, appare avere un effetto preclusivo anche in ordine a sistemi premiali previsti con riferimento a diverse ipotesi e distinte attività.
Diversamente la preclusione sancita dall'art. 3, comma 3, della l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, nell'ipotesi di " mancata predisposizione o realizzazione del programma" operativo finalizzato alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi di competenza, è da ritenersi limitata alla sola forma di premialità commisurata agli adempimenti nello stesso articolo previsti, poiché il legislatore ha letteralmente escluso, in tale ipotesi, il solo incentivo stabilito "dall'indicatore di cui al medesimo comma 2" dello stesso articolo 3.
In questa ipotesi dunque l'effetto della preclusione conseguente al mancato adempimento appare analogo all'esito derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi individuati quali indicatori premiali dall'art. 76, comma 2, della l.r. 2 del 2002, e cioè la mancata partecipazione alla sola quota premiale proporzionalmente riferita a ciascun indicatore, senza ulteriori refluenze circa il riparto delle risorse correlate agli ulteriori obiettivi da perseguire.

Infine, in ordine al quesito posto circa la perentorietà o meno dei termini del 31 marzo 2005 e del 31 dicembre 2006 - previsti, rispettivamente dai commi 1 e 4 dell'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, per la predisposizione del programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria edilizia e per la piena realizzazione di esso - nel rilevare che la perentorietà di un termine non deve necessariamente manifestarsi esplicitamente dal testo normativo nel quale si trova inserito, potendo viceversa evincersi implicitamente in relazione allo scopo perseguito ed alla funzione che lo stesso è destinato ad adempiere, si ritiene che nella fattispecie rappresentata i termini prescritti rivestono i caratteri della perentorietà.
Premesso poi che in ogni caso l'interesse pubblico perseguito dalla norma è quello di definire entro il periodo temporale determinato ed allo scopo prefissato l'attività ascritta, si osserva che la mancata attribuzione di un carattere di perentorietà agli indicati termini determinerebbe una disparità di trattamento tra gli enti locali che con diligenza ed allo scopo programmando ed organizzando le proprie risorse umane e strumentali hanno raggiunto l'obiettivo nei termini assegnati e quelli che verrebbero a beneficiare del medesimo incentivo anche laddove abbiano ritardato - rimanendo per ciò stesso ancorchè parzialmente inadempienti - l'attività amministrativa di competenza.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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