POS. II Prot._______________/103.06.11

OGGETTO: Affidamento di iniziativa del POR Sicilia 2000-2006 a Centro di formazione di un'organizzazione internazionale delle Nazioni unite.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO





1. Con nota 10 aprile 2006, prot. n. 1066/DG, codesto Dipartimento, rappresentando che intende procedere alla realizzazione di un progetto finalizzato a migliorare il sistema regionale della formazione professionale -da inserire nella misura 3.05 del POR Sicilia 2000- 2006 ("Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione")- e che è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Centro di formazione internazionale di un'Agenzia specializzata delle Nazioni unite, ha chiesto allo Scrivente se possa procedere ad un affidamento diretto di tale iniziativa a detto Centro, chiedendo se tale organismo possa rientrare tra quelli che, a termini dell'art. 5, lett. g), del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 157, determinano le eccezioni "soggettive" per l'affidamento diretto.

Nessun orientamento, in proposito, viene espresso da codesto Dipartimento.

Alla richiesta di consultazione è stato allegato esclusivamente un documento, elaborato dal Centro internazionale in questione, da cui sembra evincersi che l'affidamento del servizio al Centro resterebbe escluso dalla disciplina relativa agli appalti di servizi, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 5, lettera g), del d. l.vo 157/1995 ovvero in quella di cui alla lettera l) del medesimo art. 5 del d.l.vo 157/1995, ovvero, trattandosi di rapporti tra soggetti istituzionali, sarebbe fuori dalla materia degli appalti di servizi per restare attratto nell'ambito degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della l. 241/1990.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue, allo stato degli atti e delle informazioni forniti.


Il progetto per la cui realizzazione codesto Dipartimento intenderebbe avvalersi, mediante affidamento diretto, del Centro internazionale in questione, essendo "finalizzato a migliorare, innovandolo, il sistema regionale della formazione professionale", sembra rientrare tra i "Servizi di consulenza gestionale e affini" previsti dall'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cui si applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo, concernente l'affidamento degli appalti pubblici di servizi in attuazione della direttiva 92/50/CE e successive modifiche.

In ordine all'affidamento dei servizi, l'art. 5, lettera g) dello stesso d. l.vo 157/1995 prevede che le disposizioni del decreto legislativo medesimo non si applicano agli appalti aggiudicati ad "un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

Ai fini di tale esclusione "soggettiva", non è sufficiente che il servizio venga affidato ad un'"amministrazione aggiudicatrice", ma occorre, altresì, che tale amministrazione benefici di un "diritto di esclusiva" normativamente o amministrativamente attribuito.

In proposito non si rinviene alcuna norma che, per i servizi in questione, attribuisca al Centro internazionale de quo un tale diritto di esclusiva, neppure l'accordo internazionale ratificato con legge 24 febbraio 1994, n. 160, che si limita a riconoscere al Centro stesso particolari condizioni, privilegi, immunità ed esenzioni derivanti dal diritto internazionale, ma non gli attribuisce alcun privilegio di esclusiva per lo svolgimento dei servizi resi; né una tale esclusiva è rinvenibile, direttamente o indirettamente, nel complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia. 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale, e da ultimo con delib. n. 414 del 14 settembre 2005.

Né un motivo di inapplicazione delle disposizioni del decreto legislativo 157/1995 può derivare dalle disposizioni dell'art. 5, lettera l), del d. l.vo medesimo, stante che esse riguardano appalti di servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base ad accordi internazionali con Stati sovrani e miranti all'utilizzazione in comune con tali Stati di un progetto, ovvero procedure proprie di un'organizzazione internazionale, mentre, nella fattispecie, si versa nell'ipotesi di affidamento di un servizio utile solo alla Regione siciliana, e da affidare secondo le proprie procedure di aggiudicazione.

Né, infine, in proposito è utilizzabile, in luogo della convenzione di affidamento del servizio, lo strumento degli accordi fra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal momento che tali accordi servono a "disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (art. 15 l. 241/1990) "e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice" (Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sent. 21 marzo 2003, n. 244); laddove, in ipotesi, la collaborazione del Centro internazionale in discorso è solo strumentale all'attuazione dei soli interessi pubblici della Regione.

Non sembra, pertanto, che nella fattispecie, per quanto rappresentato, possano ritenersi ricorrenti quelle condizioni (indicate da codesto Dipartimento o dal Centro internazionale, nel documento dallo stesso prodotto) che legittimerebbero l'affidamento diretto del servizio in questione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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