Pos.   3 Prot. N. 7344- 101/06.11  


Oggetto: Pubblico impiego - mansioni di carattere ispettivo a personale di categoria C.




Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento regionale lavoro

              PALERMO 





1. Con nota 4 aprile 2006, prot. N. 593 - Area I, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di conferire funzioni ispettive ad alcuni istruttori in servizio presso gli ispettorati provinciali del lavoro, inquadrati in categoria C.
Dette funzioni, attribuibili ai sensi dell'art. 8 della legge 22-7-1961, n. 628 al personale della carriera direttiva e di concetto sono state assegnate fino al 2001 ai dipendenti in possesso della qualifica di assistente secondo l'ordinamento di cui alla legge regionale n. 7/1971 e successive modifiche ed integrazioni, in vigore sino all'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 9/2001 che nel modificare l'ordinamento del personale regionale del comparto non dirigenziale, ne ha previsto l'inquadramento in quattro categorie: A =operatore, B = collaboratore, C= istruttore e D = funzionario.
Codesta Amministrazione dubita, in sostanza, di poter equiparare al personale della carriera di concetto e, quindi, agli ex "assistenti" tutti i dipendenti oggi inquadrati nella categoria C osservando che per effetto dei nuovi inquadramenti è stato in questa inquadrato personale non in possesso del titolo di istruzione di II grado ma della sola scuola dell'obbligo e che l'art. 6 del D. lgs. n. 124/2004 prevede l'assegnazione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro al solo personale "ispettivo" senza indicarne la categoria o qualifica. Detto personale ispettivo potrebbe essere però individuato sia nel personale con profilo di "ispettore" (dirigente o funzionario laureato) che con profilo di "addetto alla vigilanza" (istruttore o funzionario non laureato).

In particolare, viene chiesto:

- se, come ritiene codesto Assessorato, agli istruttori direttivi (categ. C) in possesso, almeno, del diploma di II grado possano essere conferite le funzioni ispettive di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 124/2004;

- se detti ispettori possano esercitare il potere di diffida e le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui al secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto o se le stesse competano esclusivamente , com'è avviso di codesta Amministrazione, al solo dirigente (ispettore).

2 Con precedente parere n. 257/04.11, prot. N. 69 reso il 4 - 1- 2005 al Dipartimento formazione professionale di codesto Assessorato, quest'Ufficio ha già espresso l'avviso che il personale regionale collocato nella categoria C del nuovo ordinamento professionale svolge attività caratterizzate da conoscenze e contenuti che possono ritenersi corrispondenti a quelle attribuite agli "assistenti" dall'ordinamento precedente (l.r. n. 7/1971 e successive modifiche ed integrazioni).
Nell'ambito di tale categoria, poi, i livelli C1, C2 e superiori, costituiscono articolazioni meramente economiche ininfluenti ai fini delle concrete funzioni esercitate; così, il titolo di studio concretamente posseduto dal personale può aver rilievo soltanto in relazione all'attribuzione di specifici profili professionali per i quali sia richiesta una particolare abilitazione o qualificazione tecnica. Ciò premesso, il possesso da parte del dipendente del titolo di studio e della preparazione professionale adeguati all'incarico concretamente conferitogli nell'ambito della categoria di appartenenza può ed, anzi, deve essere valutato dall'Amministrazione anche nello stesso interesse del dipendente che non può essere gravato di mansioni che eccedano le sue effettive conoscenze e capacità. La stessa disposizione citata nella richiesta di parere ( art. 8 della l. 22-7-1961, n. 628) prevede, in coerenza col su esposto criterio, che l'Amministrazione "possa" assegnare al personale della carriera direttiva e di concetto, col consenso del medesimo, la qualifica ispettiva ritenendo implicita una valutazione delle concrete capacità a svolgere tale funzione sia in relazione al titolo di studio che all'esperienza professionale posseduti.
Così, se al primo quesito posto da codesta Amministrazione può darsi risposta positiva deve ammettersi anche che a tale personale di cat. C possa essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto lgs. n. 124/2004, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare 14 -12-2004, n. 122, (rinvenibile sul sito www.welfare.gov.it.) con cui viene evidenziato come il termine di "personale ispettivo" contenuto in tale disposizione sia più ampio di quello già adoperato dall'art. 8, comma 1 del DPR n. 520/1955 e debbe ritenersi esteso non solo agli ispettori del lavoro ma anche agli addetti alla vigilanza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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