Pos. 3  Prot. N. 99.11.2006 


Oggetto: Fruizione di congedo parentale per accoglienza temporanea di minore straniero.




Allegati n...........................

      Assessorato regionale Agricoltura e Foreste         Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
          Palermo 
   

e, p.c Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana
A.R.A.N. Sicilia
      Palermo 


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
  Palermo 




  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha trasmesso la richiesta presentata da una dipendente del comparto per fruire, per il motivo indicato in oggetto, del congedo parentale previsto dall'art.36,co.1 del D.Lgs.151 del 2001 per conoscere se l'attuale normativa ne consenta la concessione. 


  2-Sul quesito lo scrivente non può che esprimersi in senso negativo. 

Vero è infatti che negli ultimi anni la legislazione in materia di tutela della maternità e della paternità ha ampliato l'ambito dei propri destinatari ma tra gli stessi risultano ricompresi oltre ai genitori naturali quelli adottivi o affidatari con alcune differenze nella decorrenza dei diversi diritti collegate alla data di effettivo ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare e della sua età. Tuttavia, per quanto riguarda i minori stranieri, il nostro sistema giuridico non prevede l'istituto dell'affidamento familiare internazionale. Conseguentemente solo nelle ipotesi di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali, secondo quanto stabilito da ultimo dal D.Lgs.151 cit, vi è titolo a fruire dei benefici del congedo di maternità , del congedo parentale e del congedo per malattia del bambino.
  La fattispecie che ci occupa attiene invece ai c.d.soggiorni solidaristici, inizialmente rivolti ai bambini provenienti dall'area di Chernobyl, e successivamente estesi a quelli di altri paesi dell'Europa dell'est, allargando parallelamente la prospettiva umanitaria che li favoriva, finalizzata all'origine alla tutela della salute,sino a consentire ai minori di trascorrere in Italia un periodo di semplice vacanza o di studio.  

I soggiorni temporanei solidaristici, la cui durata varia da un minimo di una settimana ad un massimo di 90 giorni, da usufruire nei periodi di vacanze scolastiche hanno formato oggetto di riconoscimento nell'ambito della solidarietà internazionale con l'istituzione del Comitato interministeriale per i minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 1994) ed una parziale disciplina nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nonché nel regolamento concernente i compiti del Comitato suddetto (D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535)
Pertanto, pur apprezzando il valore dell'accoglienza offerta nell'ambito dei programmi solidaristici, poiché la stessa esula dallo schema dell'adozione internazionale non dà luogo, ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, all'applicazione dei benefici posti a tutela della maternità e della paternità. Tuttavia, rilevato che la questione verte sull'interpretazione di norme statali si suggerisce di acquisire l'orientamento del competente organo centrale.

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderli partecipi della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e all'ARAN-Sicilia.

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    





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