POS. II Prot._______________/92.06.11

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006. Affidamento diretto di azioni cofinanziate FSE a fondazione derivante dalla trasformazione di un ente pubblico.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE

PALERMO




1. Con nota n. 863/Serv. Risorse umane, ricerca e politiche trasversali del 24 marzo 2006, pervenuto allo Scrivente il 29 marzo successivo, codesto Dipartimento, rilevando che si vorrebbe affidare alla Fondazione "Scuola nazionale del cinema" l'attività di formazione prevista nella misura 3.17, az. B, del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, in dipendenza di un protocollo d'intesa stipulato dalla Regione siciliana con l'ente stesso e che prevede la realizzazione del Dipartimento di cinema documentario della Scuola nazionale di cinema, ha chiesto allo Scrivente "se la condizione giuridica della Scuola nazionale del cinema (di cui al d. l.vo 426/1997) giustifica l'affidamento diretto finalizzato alla realizzazione delle attività formative".

Nessun orientamento viene espresso da codesto Dipartimento sul quesito sottoposto né vengono esplicitate le ragioni o le perplessità che hanno determinato la richiesta di parere, né le ragioni stesse sono evincibili dalla documentazione allegata alla richiesta di consultazione.



2. In ordine al quesito come sopra formulato, si evidenzia quanto segue.

Il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia. 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale, e da ultimo con delib. n. 414 del 14 settembre 2005, tra le altre prevede la misura 3.17 (Formazione mirata e strumenti per la cooperazione) che comprende anche "Azioni di formazione rivolte a giovani ed adulti non occupati" (az. B). Nell'ambito di tale sottomisura il Complemento di programmazione dispone che "Tale azione sarà rivolta anche alla realizzazione del Dipartimento di Cinema documentario della Scuola Nazionale di cinema di Palermo".

Il predetto Complemento di programmazione, poi, nell'ambito delle indicazioni generali per l'attuazione (capitolo 4) e, in queste, nelle procedure comuni FSE (4.2), pur prevedendo, in generale, che l'attuazione vada condotta tramite il finanziamento di progetti selezionati mediante avvisi pubblici, tuttavia consente che, in considerazione di specificità di situazioni particolari e con le intese ivi previste, possa farsi luogo all'affidamento o attuazione diretta dei servizi di formazione, nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni.

Nella fattispecie sottoposta allo Scrivente, pertanto, è il medesimo Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 che prevede che l'azione formativa in questione tende alla realizzazione del Dipartimento di cinema documentario quale dipartimento dell'ente "Scuola nazionale di cinema", con ciò sostanzialmente indirizzando le attività formative strettamente correlate con la realizzazione di tale Dipartimento all'ente di cui il Dipartimento stesso risulterà un organismo decentrato.

Alla stregua di tale previsione, quindi, sembrano ricorrere quelle specificità di situazioni particolari che, in via generale, consentono l'affidamento diretto secondo le previsioni generali dell'attuazione delle misure FSE ricordate.

D'altronde il protocollo d'intesa per la creazione del Dipartimento in parola, stipulato tra la Regione siciliana (nelle persone del Presidente, dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione), il Comune di Palermo e la Fondazione Scuola nazionale di cinema ha previsto proprio la creazione -in collaborazione tra i firmatari- del "Dipartimento di cinema documentario", con sede in Palermo, a mezzo di convenzione con la quale la Fondazione s'impegna ad insediare in Palermo una propria struttura di formazione istituendo il Dipartimento, assumendo la progettazione e gestione di tale struttura e concorrendo alla spesa per la didattica anche con propri fondi, oltre quelli derivanti dal cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 cui provvede la Regione che dovrà provvedere anche al reperimento delle risorse comunitarie per la realizzazione della sede definitiva nonché dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività oltre il periodo di primo avvio.

Pertanto sembrerebbe che, in ipotesi, possano ricorrere le circostanze -in via generale previste dall'art. 5, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (da considerare solo quale disposizione di principio, stante che si tratta, in fattispecie, di servizi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, per i quali lo stesso si applica solo limitatamente agli articoli 8, comma 3, 20 e 21)- che legittimano gli affidamenti diretti ad "un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

In proposito va osservato che la Fondazione "Scuola nazionale di cinema", ancorchè abbia oggi personalità giuridica di diritto privato, è derivata dalla trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia", operata con il d. l.vo 18 novembre 1997, n. 426 che ha previsto: il subentro della fondazione nei diritti e rapporti dell'ente (art. 1); che il presidente e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano di nomina Ministeriale (art. 6); che le disponibilità finanziarie certe della fondazione derivano -oltre che dai redditi del patrimonio pubblico in cui è subentrata- dai contributi ordinari dello Stato (art.9), e che la gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale, a seguito dell'ampia casistica di privatizzazioni di soggetti pubblici, ha portato a ritenere irrilevante la forma soggettiva ai fini dell'identificazione della natura giuridica sostanziale di un ente, dovendosi, invece, aver riguardo all'influenza dominante dei poteri pubblici, ai compiti affidati dai poteri pubblici medesimi ed alle risorse finanziarie pubbliche gestite, concludendo che si è in presenza di un soggetto oggettivamente pubblico alla ricorrenza di tali elementi connotanti (v. Corte cost., sentenze 466/1993, 248/1997, 363/2003).

La Fondazione in questione, quindi, rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici a termini dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l.vo 157/1995, trattandosi sicuramente di "organismo di diritto pubblico" sia per la genesi, sia per il finanziamento, sia per il controllo e sia per la totale designazione dei componenti dell'organo direttivo.

L'altra circostanza, espressamente richiesta dal richiamato art. 5, comma 2, lett. g), del d.l.vo 157/1995, e cioè il diritto di esclusiva per la specifica attività affidata, è riscontrabile nello stesso Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 che, come sopra ricordato, prevedendo che l'azione contemplata nella sottomisura in questione sia rivolta anche alla realizzazione del Dipartimento di Cinema documentario della Scuola Nazionale di cinema, sostanzialmente affida di fatto in via esclusiva alla Scuola Nazionale di cinema l'attività medesima correlata con la creazione del Dipartimento in questione.


Per completezza va rilevato che il d. l.vo 18 novembre 1997, n. 426, è stato modificato con il d. l.vo 22 gennaio 2004, n. 32 che ha modificato la denominazione della fondazione in "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia", prevedendone l'articolazione in due distinti settori: "Scuola nazionale di cinema" e "Cineteca nazionale"; oltre a modificare altre previsioni che, tuttavia, non incidono sulle considerazioni sopra svolte.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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