Pos. 2   Prot. N. / 90.11.06 



Oggetto: Ente Parco - Collegio dei revisori dei conti - Applicazione tariffe professionali.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale Territorio e Ambiente

PALERMO





1 - Con nota del Servizio 6, prot. 22661 del 28 marzo 2006, codesto Dipartimento trasmetteva allo Scrivente una richiesta di parere dell'Ente Parco dell'Etna ( n. 1515 del 6 marzo 2006 ) concernente l'argomento in oggetto.
Considerato che la suddetta richiesta era carente degli allegati, quest'Ufficio, con nota n. 6359 del 5 aprile 2006, chiedeva a codesto Dipartimento copia degli stessi nonché di esprimere il competente orientamento sulla questione.
Con lettera n. 42128 del 5 giugno 2007 codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente la richiesta documentazione, omettendo, però, di manifestare il proprio avviso.
Il quesito concerne la spettanza, ai componenti i collegi dei revisori dell'Ente Parco iscritti in albi professionali, dell'indennità per l'assenza dallo studio in base alle tariffe degli ordini professionali di appartenenza.

2 - La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, all'art. 9 bis prevede tra gli organi dell'ente parco il collegio dei revisori, dettandone la composizione : tre membri di cui uno designato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, uno dall'Assessore per il bilancio e le finanze ed uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Tale disposizione risulta conforme a quanto successivamente disposto in tema di organi di controllo dall'art. 48 della l.r. n. 17 del 2004 che prescrive che in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente designato dall'Assessore per il bilancio, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato del bilancio o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili di cui al d. lgs. n. 88 del 1992, ed un componente designato dall'amministrazione da cui l'ente dipende o che ne ha il controllo o la vigilanza scelto tra gli iscritti al suddetto albo dei revisori.
L'incarico di componente l'organo di controllo in parola non è, pertanto, subordinato all'iscrizione in albi professionali, ma solo ( ove previsto ) alla sua iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, istitutivo del suddetto registro (tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 23 gennaio 2006, n. 28 ), subordina l'iscrizione nel registro al superamento di un esame e fissa i requisiti per l'ammissione ad esso : titolo di studio in materie economiche, aziendali o giuridiche ( rilasciato al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni ) e tirocinio triennale presso un revisore contabile. Viene, poi, previsto l'esonero dal detto esame per coloro che, in possesso dei citati requisiti, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto determinate materie.
Solo per la prima formazione del registro e pertanto in via del tutto transitoria,è stata prevista la possibilità di iscrizione ( per quanto qui interessa ) per coloro che ad una certa data potessero far valere l'iscrizione (reale o potenziale ) nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.
Assodato, pertanto, che requisito per la nomina al collegio dei revisori in questione è, ove previsto, l'iscrizione nel suddetto registro dei revisori contabili, il fatto dell'iscrizione negli albi professionali non è sicuramente presupposto condizionante l'esercizio dell'attività di revisore, sostanziandosi soltanto - ove in possesso dei requisiti - in una legittimazione all'iscrizione all'albo dei revisori prescindendo dall'esame previsto.
Il regolamento invocato dai professionisti interessati ( D.P.R. n. 645 del 1994 recante "disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti") ha riguardo, del resto, ai compensi spettanti per le specifiche prestazioni professionali. Così il D.P.R. n. 100 del 1997 relativo alle prestazioni dei ragionieri e dei periti commerciali.
L'iscrizione, invero, nel registro dei revisori non introduce una nuova figura professionale ma dà esclusivamente diritto all'uso del titolo di revisore contabile.
In conclusione, la considerazione che l'incarico di componente il collegio in oggetto non viene attribuito al professionista in quanto esercente quella determinata attività professionale, ma solo con riferimento all'iscrizione nel suddetto registro dei revisori contabili, induce ad escludere l'applicazione delle tariffe professionali di riferimento.
Atteso che l'art. 9 bis della l.r. n. 98 del 1981, all'ultimo comma, dispone che le indennità spettanti ai componenti degli organi dell'Ente parco sono stabilite con delibera della Giunta di Governo, gli interessati potranno pretendere solo quanto previsto in tale delibera.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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