POS. II Prot._______________/88.06.11

OGGETTO: POR SICILIA 2000/2006 - Bandi di selezione per progetti formativi anteriori all'approvazione del POR. Legittimità dei bandi sotto il profilo della limitazione della concorrenza.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO




1. Con nota n. 821/DG del 22 marzo 2006 codesto Dipartimento ha rappresentato che, per l'avvio del POR Sicilia 2000-2006, nella considerazione che la decisione approvativa del POR consentiva l'ammissibilità della spesa a far data dal 15 ottobre 1999, si premurava di fornire con circolare n. 2 dell'8/6/2000 le "Direttive di programmazione formativa e servizi formativi", con riferimento alle linee programmatiche strategiche ed al quadro generale delle azioni programmabili individuate dal POR medesimo ed in linea con gli stessi, provvedendo, al contempo, a formulare il primo bando per la selezione con procedure ad evidenza pubblica dei progetti formativi da ammettere a finanziamento, rivolti ai soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 in possesso dei requisiti di esperienza e capacità tecnica previsti dal medesimo art. 4. Analogamente provvedeva con circolare n. 2 del 26 aprile 1001 per la gestione del piano dell'offerta formativa 2001.

Tuttavia, riferisce codesto Dipartimento, successivamente l'Ufficio speciale di controllo di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia ha rilevato che i bandi pubblici in questione sembravano determinare una violazione della libertà di concorrenza, poiché i requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. 24/1976 non sono imposti negli avvisi pubblici per la selezione F.S.E.

Sulla questione codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente, rilevando che nessuna limitazione della libertà di concorrenza appare violata dai bandi in questione in quanto l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4 della l.r. 24/1976 è estremamente ampia, ricomprendendo i beneficiari finali previsti dalla prima stesura del complemento di programmazione; mentre la richiesta di esperienza minima è prevista da una norma di legge (il medesimo art. 4 l.r. 24/1976) dal quale i bandi non potevano prescindere.




2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, attribuisce all'Assessorato regionale del lavoro le iniziative di formazione professionale in tutti i settori (ad eccezione del settore sanitario), non soltanto per la relativa promozione e programmazione (art. 1), ma anche nella concreta attuazione dei corsi e delle altre iniziative formative (art. 4, primo comma), per i quali si avvale dei soggetti indicati nel medesimo art. 4: enti locali; enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale; enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale; e, in dipendenza dell'integrazione recata dall'art. 51, comma 1, della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26, consorzio universitario per la promozione turistica internazionale di cui all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4.

Talchè sia la Corte dei Conti (Sez. IV, sent. n. 218 del 12 ottobre 1999) che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Sez. consultiva, par. n. 778 del 23 luglio 1997) hanno rilevato che l'attività formativa, ancorchè svolta dagli enti di cui la Regione si avvale, ha natura pubblicistica e che la formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico.


Se è vero che la l.r. 24 del 1976 ha prioritariamente riguardo alle iniziative formative regionali, tuttavia, lo stesso art. 1, ultimo comma, di tale legge prevede che "Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale".

Peraltro, l'art. 5 della medesima l.r. 24/1976 prevede che la programmazione dell'intervento formativo avvenga mediante un piano annuale nonché "piani pluriennali e piani speciali di formazione professionale, attuativi del programma economico regionale e formulati secondo le procedure previste per ottenere gli interventi comunitari" rispetto ai quali "I corsi formativi disciplinati dalla Legge Regionale 6 marzo 1976, n. 24, ...... costituiscono una fase attuativa e strumentale del piano regionale annuale o pluriennale di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24 del 1976" (TAR Sicilia- Catania, Sez. III, sent. n. 750 del 28-04-1999).


Ciò premesso, va osservato che la circostanza che i requisiti di esperienza e capacità tecnica, richiesti con il riferimento alle prescrizioni dell'art. 4 della l.r. 24/1976, non siano specificamente imposti per gli avvisi pubblici del F.S.E. non sembra, di per sé, contraddire le regole della concorrenza, dal momento che tali requisiti appaiono richiesti piuttosto per garantire l'efficienza ed efficacia degli interventi programmati, esplicitamente prescritta dall'art. 5, primo comma, lettera c), della medesima l.r. 24/1976 tra gli obiettivi che la Regione deve perseguire con l'attività programmatoria.

Va osservato in proposito, ancorchè l'attuazione dei servizi formativi in questione non possa venir equiparata agli appalti di servizi, che anche per questi ultimi la normativa nazionale (d. l.vo 17 marzo 1995, n. 157), cui la normativa regionale fa riferimento (art. 32 l.r. 2 agosto 2002, n. 7), prevede il possesso di requisiti di capacità tecnica ed economica (v. articoli 13-15 D.l.vo 157/1995), determinando anch'essa la limitazione della possibilità di partecipazione dei concorrenti sprovvisti di tali requisiti, in funzione della ragionevole necessità di mirare ad un servizio qualitativamente valido.


In ordine, poi, al bacino dei soggetti attuatori ammessi alla presentazione di proposte formative con i bandi in questione, se è vero che la scheda della misura 3.1.1. del POR Sicilia prevista nel Complemento di programmazione preveda tra i beneficiari finali anche "Imprese e loro consorzi", va osservato che l'art. 4, primo comma, lett. c), tra i possibili attuatori comprende anche soggetti che abbiano per fine, purchè senza scopo di lucro, la formazione professionale.

In tale previsione sono ricomprendibili anche i soggetti che, pur avendo scopo di lucro (essenziale nelle imprese) tuttavia effettuino interventi di formazione senza voler ricavare utili da tale attività.

Ed, infatti, codesta Amministrazione ha, in successivi bandi, esplicitato la possibilità di interventi formativi da parte di imprese, e loro consorzi, tesi alla promozione di nuove assunzioni ovvero di qualificazione o riqualificazione di personale proprio.

Non sembra, pertanto, che il solo riferimento ai soggetti dell'art. 4 della l.r. 24/1976, abbia potuto ritenersi in contrasto con le richiamate previsioni del POR Sicilia e del relativo complemento di programmazione.


Peraltro, ancorchè si ipotizzasse un non perfetto allineamento delle previsioni dei bandi emanati anteriormente all'approvazione del POR Sicilia 2000-2006 e del Complemento regionale di programmazione rispetto alle previsioni di questi, tuttavia, al momento dell'emanazione, l'Amministrazione non poteva che ricondurre i bandi alle uniche previsioni di riferimento, concretantesi in quelle della vigente normativa regionale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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