Pos. 3   Prot. N. /87.06.11  



Oggetto: Congedo ordinario relativo al periodo di sospensione dal servizio.




Allegati n...........................

                               


Assessorato regionale del Turismo, delle
Comunicazioni e dei Tra sporti
Dipartimento regionale dei trasporti e delle Comunicazioni
          Palermo 
                           

e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
              Palermo 




      1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla questione in oggetto indicata al fine di determinarsi in ordine alla richiesta di fruizione del congedo ordinario per il periodo di sospensione dal servizio avanzata da un dipendente che, già destinatario della misura cautelare di cui all'art.4 L.n.97 del 2001, è stato riammesso in servizio a seguito di sentenza di assoluzione. 
      Al riguardo viene manifestato dall'Amministrazione richiedente il proprio orientamento negativo. 


      2-Si concorda con codesto Dipartimento nell'escludere il diritto del dipendente alla fruizione del congedo richiesto. 
      Come già attenzionato nella richiesta, la sospensione del rapporto di lavoro, sia pure non dipendente dalla volontà del lavoratore, facendo venire meno la prestazione lavorativa, esclude quella esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso a soddisfare (cfr. Cass., sez. lav., 05-05-2000, n. 5624). 
      Né, d'altra parte, nella fattispecie che ci occupa si rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva. 

Infatti "il diritto al compenso sostituivo matura in presenza di un comportamento della p.a. volto a reprimere il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito (art. 36 cost.) delle ferie e tale da impedire concretamente al dipendente la fruizione del congedo ordinario; la sospensione dal servizio disposta in pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non può imputarsi alla p.a.; in tal caso, pertanto, il compenso sostitutivo non è dovuto."( . C. Stato, sez. IV, 10-12-2003, n. 8118).

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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