POS. II Prot._______________/85.11.2006

OGGETTO: ARPA Sicilia - Regolamento organizzativo - Applicazione art.21.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO


e, p.c.  AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE 

via Ugo La Malfa, n.169
PALERMO





1. Con nota prot. n.18573 del 14 marzo 2006 codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente la richiesta di parere al medesimo indirizzata con nota prot. n.3202 del 16 febbraio 2006 con cui l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) ha sollevato perplessità in ordine all'applicazione dell'art.21 del proprio regolamento organizzativo, approvato con decreto di codesto Assessorato n.165/Gab. dell'1 giugno 2005.
L'art.21 del regolamento cit., in materia di personale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA-Sicilia -dopo avere disposto al primo comma che la dotazione organica, nella fase di prima attuazione, è costituita dalla dotazione organica di cui alle piante organiche vigenti nei Laboratori chimici di igiene e profilassi nonchè dal personale del ruolo sanitario che ha optato ai sensi del comma 4-quater dell'art.90, l.r. 3 maggio 2001, n.6 - ha previsto la possibilità per il personale convenzionato interno (chimici ambulatoriali) di mantenere, su opzione da esercitare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il rapporto di lavoro di provenienza, incluse le specifiche opportunità di inserimento in ruolo previste dalla normativa nazionale e regionale (sesto comma).
La problematica concerne la circostanza che, antecedentemente al predetto regolamento, l'Assessorato regionale della sanità aveva bandito con D.A. 17 ottobre 2003 un concorso per titoli e colloquio per l'inquadramento al primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale (secondo quanto previsto dall'art.34, L.27 dicembre 1997, n.449).
Rappresenta, infatti, l'ARPA che talune istanze, presentate ex art.21, sesto comma, del regolamento cit., contengono l'opzione in favore del mantenimento dell'originario rapporto di lavoro ma "fino alla conclusione del concorso anzidetto"; istanze che l'ARPA considera nulle in quanto in contrasto con la lettera e la ratio del regolamento (con la conseguenza di ritenere il predetto personale alle dipendenze dell'ARPA medesima) ed ha richiesto l'avviso di codesto Dipartimento in merito.
L'ARPA, con la nota suindicata, ha chiesto altresì se "in caso di negativo responso possa o meno essere concessa agli aventi diritto la possibilità di chiarire la volontà espressa in modo impreciso" e infine se, in caso di esito positivo del concorso, "sia automatica conseguenza l'acquisizione dell'inquadramento per il quale il concorso in parola era stato bandito, con le relative refluenze economiche a carico della scrivente ARPA".

La nota è stata integrata con nota prot. n.31091 del 3 maggio 2006 con cui codesto Dipartimento ha espresso, su richiesta dello Scrivente (nota prot. 6579 del 7 aprile 2006), il proprio orientamento sulla problematica, chiarendo di non ritenere valida l'opzione nella forma condizionata ma comunque possibile concedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza nei termini l'opportunità di manifestare la volontà in modo univoco e definitivo.
Infine, per quanto riguarda il personale che, dopo avere optato per il mantenimento in servizio presso l'ARPA, superi positivamente il concorso indetto con D.A. 17 marzo 2003, codesto Dipartimento "non ritiene che sia automatica l'acquisizione all'inquadramento per il quale il concorso era stato bandito, con le relative refluenze economiche a carico dell'ARPA".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.90 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, che ha istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, al quarto comma dopo avere previsto che l'Agenzia si articola in una struttura centrale e in nove strutture periferiche, dispone in particolare che: "Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 4-quater della medesima disposizione, aggiunto dall'art.94, comma 1, lettera c), l.r. 16 aprile 2003, n.4, sempre in ordine al personale, prevede poi che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.

Infine, per quel che in questa sede interessa, la disposizione in esame all'ottavo comma rimette ad uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, la definizione e la disciplina dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed di ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) "salve le disposizioni di cui al presente articolo".

Il regolamento organizzativo interno, approvato con D.A. 1 giugno 2005, n.165/Gab., all'art.21, in ordine al personale delle strutture periferiche, dispone testualmente che:
"1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al successivo art.22 del presente regolamento la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA-Sicilia, nella fase di prima attuazione, è costituita dalla dotazione organica di cui alle piante organiche vigenti nei Laboratori chimici di Igiene e Profilassi alla data di entrata in vigore della L.R. 03 maggio 2001, n.6, dal contingente di personale che ha optato come previsto dall'art.94, comma 1, lettera c, 4 quater della legge regionale 17 aprile 2003, n.4 e che pertanto fin dalla data di accettazione dell'istanza da parte dell'Agenzia, viene comunque distaccato presso il Dipartimento Arpa interessato.
2. Sono fatte salve le procedure concorsuali in corso di svolgimento alla data di approvazione della legge istitutiva che rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma.
3. Le procedure per il passaggio del personale di cui al comma 1 debbono essere completate entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente.
4. Tutto il personale degli ex laboratori chimici di igiene e profilassi, anche se amministrato dalle Aziende sanitarie locali di provenienza, avrà un rapporto di dipendenza funzionale diretto ed esclusivo con l'ARPA.
5. Il personale che transita all'Agenzia, nella fase di prima attuazione e comunque non oltre il 30.06.05 mantiene gli incarichi attribuiti e svolti nei Laboratori di igiene e profilassi.
6. Il personale convenzionato interno (chimici ambulatoriali), può mantenere, su opzione da esercitare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il rapporto di lavoro di provenienza, incluse le specifiche opportunità di inserimento in ruolo previste dalla normativa sanitaria nazionale e regionale.
7. La dotazione organica dei D.A.P. è quella prevista nella allegata tabella D4.".


3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, sembra opportuno in via preliminare soffermarsi sulla natura del rapporto di lavoro del personale convenzionato.
Il personale convenzionato, di cui il Servizio sanitario nazionale si avvale nel perseguimento delle proprie finalità, non è vincolato da alcun rapporto di subordinazione nei confronti delle strutture del SSN ma, comunque, esercita un'attività professionale in favore di esse.
Pertanto, il rapporto di lavoro che lega il personale convenzionato al SSN esula dall'area del pubblico impiego, visto che difetta la subordinazione e rientra a pieno titolo nell'ambito della prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (Cass. sez. lav., 26.05.2004, n.10168).

Pertanto, anche a volere interpretare l'art.90, quarto comma, l.r. n.6/2001 cit., laddove fa riferimento al "personale" dei laboratori chimici d'igiene e profilassi che transita all'Agenzia, in senso ampio e dunque comprensivo non solo del personale di ruolo ma anche del personale convenzionato (come d'altronde presuppone l'art.21, sesto comma, del regolamento) va tuttavia precisato che il rapporto di lavoro con l'ARPA dei chimici ambulatoriali, che non hanno optato per il rapporto di provenienza, rimane un rapporto di lavoro in regime di convenzione e non si trasforma in rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Ciò premesso, va rilevato che l'art.21 del regolamento cit., nelle more della piena attuazione di quanto previsto dal successivo art.22, reg. cit., detta disposizioni di prima applicazione, che espletano la specifica funzione di garantire l'immediata operatività delle nuove strutture.
Si tratta dunque di disposizioni che hanno natura transitoria e speciale al tempo stesso: l'efficacia di tali disposizioni, pertanto, non può che esaurirsi nella prima applicazione delle medesime.

Ne consegue che, nel caso specifico sottoposto all'esame dello Scrivente, la previsione di cui al sesto comma, art. cit., alla stregua della sua natura e della chiara ratio, deve considerarsi disposizione di stretta interpretazione, non suscettibile cioè di interpretazione che ne allarghi il campo (temporale) di applicazione oltre il confine assegnato dal legislatore (sessanta giorni).
L'interpretazione letterale della norma, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art.90, l.r. n.6/2001 (che, per un verso, cristallizza il trattamento giuridico ed economico del personale che transita dai laboratori di igiene e profilassi all'ARPA a quello da esso posseduto alla data di entrata in vigore della legge e che, per altro verso, per l'analoga opzione, anche se di segno opposto concessa al personale del ruolo sanitario di cui al comma 4-quater, assegna al medesimo il termine di sessanta giorni) impone pertanto che i chimici ambulatoriali debbano esprimere definitivamente la propria volontà entro sessanta giorni e non possano rinviare la scelta all'esito della procedura concorsuale, sottoponendola a condizione.

Non essendo possibile per il predetto personale rinviare l'opzione al momento della conclusione della procedura concorsuale, condizionandola oggi all'esito della medesima, è chiaro che coloro che hanno optato per il mantenimento dell'originario rapporto di lavoro con il SSN non potranno successivamente, conclusosi positivamente il concorso, chiedere il passaggio all'ARPA.
Per altro verso, è altrettanto chiaro che nessuna refluenza può avere sul rapporto convenzionale instauratosi con l'ARPA, in caso di mancato esercizio dell'opzione, un eventuale esito positivo del concorso.

Infine, nulla osta a che l'Agenzia, alla luce del principio generale di conservazione degli atti giuridici, anzichè considerare nulle le opzioni condizionate all'esito della procedura concorsuale, chieda una nuova manifestazione di volontà univoca, cioè non sottoposta a condizione, ex art.21, sesto comma, reg. ai soggetti che avevano comunque rispettato il termine di sessanta giorni previsto dal regolamento,

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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