Pos. 3   Prot. N. 7274 / 82 .11.06 



Oggetto: Indennità di trasferta.Soppressione ex lege 266/2005.Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................



Presidenza della Regione

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale       
       
                      Segreteria generale 

Servizio 3 "Servizi generali"
(Rif.nota 16.2.2006 prot.n.973)
                              LORO SEDI 




  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto se le misure previste dalla L. 266/2005 con riguardo all'indennità di trasferta possano venire applicate nell'ambito dell' l'Amministrazione Regionale a seguito di adozione di apposito decreto assessoriale volto a sopprimere le indennità previste per i dipendenti regionali che si rechino in trasferta. 
  Il quesito viene posto sulla base del convincimento che la Regione sia destinataria della norma contenuta nell'art. 1 c. 214 della citata legge finanziaria statale e che la stessa autorizzi a derogare alle disposizioni di legge e contrattuali con atto amministrativo.  
  Successivamente (con nota 30.3.2006 prot.n.PG/2006/53137) è stata trasmessa copia della lettera con cui l'Aran, in relazione a quanto emerso in sede di contrattazione relativa al secondo biennio economico per il personale del comparto, rimette alle valutazioni del Presidente della Regione e dell'Assessore alla Presidenza l'opportunità di un intervento legislativo finalizzato alla soppressione dell'indennità di trasferta per tutto il personale. 


  2- Le disposizioni della legge 266/2005 delle quali si discute, ossia i commi 213 e 214 dell'art.1.così recitano: 

"213. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa."
  Basta tener presente quanto sancito dal successivo comma 610 per rilevare che con riferimento alla Regione siciliana la questione si basa su di un erroneo presupposto.La previsione che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti" deve essere interpretata in modo costituzionalmente corretto, nel senso di escludere l'applicazione alla Regione delle norme che regolano materia rientranti nella loro competenza esclusiva a meno che la medesima non sia stata ancora esercitata e salva ovviamente la possibilità delle Regioni di intervenire a disporre diversamente. 

Ed appunto la disciplina in esame, relativa alla materia di stato giuridico ed economico del personale attribuita, come già evidenziato da codesto Dipartimento, alla Regione dall'art.14 lett q) dello Statuto ed avente ad oggetto un istituto regolato per il proprio personale da fonti regionali (art. e art. rispettivamente del CCRL Area dirigenza e di quello ) alla luce della surriportata clausola finale deve considerarsi inapplicabile all'Amministrazione regionale.
Ed invero a tale conclusione non contrasta alcun dato letterale.
Il comando rivolto alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1,c.2 del D.Lgs.165/2001 tra cui figurano "le regioni" non può intendersi ,per ciò solo, esteso alle regioni a statuto speciale che di tale decreto non sono destinatarie (cfr.C.Cost. sent.383/1994) ed alle quali, diversamente da quanto previsto da altre disposizioni della stessa legge statale, il comma 214 non fa espresso riferimento. Né infine il legislatore statale qualifica la soppressione dell'indennità di trasferta come "principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica" in grado quindi di vincolare anche le regioni ad autonomia differenziata.
Più in generale e a prescindere dall'assenza di autoqualificazione al riguardo non sembra potersi riconoscere il carattere di principio né del tipo sopracitato e nemmeno di grande riforma economico sociale ad una disposizione come quella che ci occupa chiaramente di dettaglio.
Ritenendo che, per quanto sopra rilevato, la Regione Siciliana non sia tenuta ad assumere "le conseguenti determinazioni" contemplate dal più volte citato comma 214 si omette di verificare la correttezza del percorso delineato al riguardo da codesto Dipartimento.
Va da sé che la Regione possa in base a una scelta autonoma porre in essere le iniziative finalizzate a mutuare nel proprio ordinamento le innovazioni introdotte dalla legge statale.



4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS"    


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