Pos. 2   Prot. N. / 79.11.06 



Oggetto: Procedura di riscossione agevolata crediti della Regione ex art. 6 l.r. 17/04. Differenza canoni di locazione alloggi ff.oo..




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei ss. gg., di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale

PALERMO




1 - Con nota n. 44354 del 15 marzo 2006 del Servizio demanio e patrimonio, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Conformemente al D.A. 7 giugno 2000 "Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine", codesto Dipartimento ha richiesto, in data 1/8/2005, agli assegnatari dei suddetti alloggi "la documentazione utile per l'adeguamento dei canoni di locazione" ed ha successivamente "contabilizzato dalla data del succitato D.A. fino al 31/12/2005, la somma dovuta dagli assegnatari...al fine di pervenire alla cessione degli immobili".Tale somma, regolarmente pagata dagli interessati, risultava, però, nel corso della procedura di vendita degli alloggi, calcolata erroneamente in un importo inferiore a quello effettivamente dovuto. Il pagamento della relativa differenza veniva, pertanto, chiesto dall'Amministrazione agli assegnatari interessati. Questi hanno chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 della l.r. n. 17 del 2004 ("Riscossione agevolata dei crediti della Regione"), presentando la relativa istanza alla Commissione di conciliazione prevista dalla stessa norma.
La Commissione di conciliazione ha chiesto a codesto Dipartimento di acquisire l'avviso di quest'Ufficio "al fine di valutare se le istanze di che trattasi rientrino nelle competenze della stessa Commissione..".
Su tale specifica questione sottoposta, codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento.

2 - I parametri di riferimento per valutare la competenza della Commissione di conciliazione prevista dalla norma regionale in oggetto, sembrano potersi individuare nell'oggetto della riscossione indicato all' art. 6, c.2 lett. a), b) e c), nonché nel dato temporale della nascita dei crediti della Regione che non può che essere fissato in un periodo antecedente l'entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2004 istitutiva dell'invocato beneficio.
Quanto al primo criterio concernente la natura dei crediti oggetto di riscossione agevolata, il succitato comma 2 dell'art. 6 in questione indica, alla lettera b), "i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto". Nel caso di specie, trattandosi di canoni locativi pregressi relativi ad un regolare contratto di locazione, peraltro previsto e disciplinato dall'art. 5 della l.r. n. 54 del 1985, non può mettersi in dubbio che i relativi crediti vadano compresi nella suindicata lettera b).
Con riferimento al residuo ulteriore criterio temporale, in base all'assunto suindicato che i crediti cui fa riferimento l'invocata norma debbano esistere alla data di entrata in vigore della stessa ( ricavabile dalla natura della disciplina nonché dalle disposizioni procedurali e dall'interpretazione autentica recata dall'art. 39 della l.r. n. 5 del 2005 ), va osservato quanto segue.

L'adeguamento dei canoni locativi, da cui scaturisce il credito in parola, trae origine dall'emanazione del decreto dell'Assessore destinato alla Presidenza 7 giugno 2000 "Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine" pubblicato in GURS n. 39 del 25 agosto 2000 , che stabilisce contestualmente la decorrenza dei canoni stessi.
Pur se richieste nel corso del 2005 per problemi ( poi risolti ) di procedure esecutive gravanti sull'immobile in questione, le somme per canoni pregressi formano oggetto di un credito sorto in capo alla Regione a seguito dell'emanazione del suddetto decreto 7 giugno 2000. E di tali somme fa parte sicuramente la differenza tra quanto erroneamente richiesto in sede di rideterminazione del canone (e regolarmente pagato dagli interessati ) e l'ulteriore somma ora pretesa a soddisfazione dell'integrale credito originario il cui esatto ammontare è stato contabilmente accertato in un momento successivo.
All'atto, pertanto, dell'entrata in vigore dell'art. 6 in oggetto ( anno 2004 ) i crediti fino a quella data vantati dalla Regione erano esistenti e liquidi per il fatto che il citato decreto di determinazione dei canoni del 7 giugno 2000 ne consentiva la determinazione dell'ammontare con un semplice calcolo aritmetico sulla base di elementi dallo stesso forniti ( cfr. Tar Bologna 7 marzo 2000; Cass. III 15849 del 2000; Cass. 4646 del 1985 ).
E, del resto, che i crediti esistessero alla data di entrata in vigore della l.r.17/2004 si evince anche dal fatto che codesto Dipartimento ha contabilizzato la somma dovuta dagli interessati "dalla data del succitato D.A. ( 7/6/2000 ) fino al 31/12/2005".
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che debba trovare accoglimento, per i soli crediti vantati dalla Regione alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2004 e con le modalità espresse dall'art. 6 della stessa, l'istanza degli interessati volta alla applicazione del beneficio in esso previsto ( con esclusione, pertanto, dei canoni maturati nel corso del 2005).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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