Pos. 1  Prot. N. / 78.06.11 



Oggetto: Beni di enti pubblici. Demanio marittimo. Area attrezzata di Punta Cugno. Problematiche.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

- Dipartimento regionale dell'industria.

PALERMO






1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
In data 6 marzo 1985 la Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di XXX consegnava alla Presidenza della Regione un'area demaniale sita in località XXX nella rada di XXX. L'area era destinata, in attuazione della l.r. 112/1984, alla realizzazione di un cantiere di lavoro per la costruzione di piattaforme petrolifere.
La predetta legge prevedeva, altresì, che la stessa area attrezzata fosse affidata e gestita dall'ESPI (art.2).

Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 25/1993 l'area attrezzata di XXX veniva acquisita al patrimonio della Regione (comma 1); la medesima norma disponeva inoltre (comma 2) che per la disciplina relativa alla gestione o all'affidamento del predetto "cantiere fisso attrezzato" si sarebbe provveduto con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'industria.
A tal proposito il Dipartimento richiedente evidenzia che a quest'ultima disposizione non è stata data attuazione.
Successivamente, l'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 disponeva l'abrogazione del precitato comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 25/1993 e stabiliva l'affidamento in gestione dell'area che ci occupa all'autorità marittima a motivo del diretto collegamento tra il cantiere attrezzato e la relativa area di sedime di proprietà del demanio marittimo statale.
Anche in questo caso Il predetto Dipartimento rileva la mancata attuazione della relativa consegna dell'area attrezzata.
Nella nota cui si risponde vengono altresì rappresentate le conseguenti problematiche relative alla consegna, ed in particolare viene riferito che a seguito delle richieste provenienti dall' Autorità portuale di XXX circa la consegna da parte dell'ESPI il Dipartimento richiedente, previo concorde avviso dell'Assessore per l'industria pro tempore, aveva avviato le relative procedure.
A conclusione della disamina della complessa questione posta il Dipartimento sottolinea di aver dovuto sospendere il procedimento di consegna delle aree in argomento a causa dell'abrogazione del più volte citato art. 11 della l.r. 5/99, intervenuta ad opera del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 12/2006 precisando, altresì, che il commissario liquidatore dell'ESPI, a causa del mutato quadro normativo e della necessità di proseguire l'attività di liquidazione, ha invocato l'applicazione del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 5/99 richiedendo al Dipartimento cui si risponde "la presa in carico" dell'area attrezzata.
Premesso quanto sopra ed evidenziando infine di aver corrisposto alla precitata richiesta sollecitando la preliminare verifica riguardante la consistenza, la gestione e l'utilizzo dell'area, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito ai seguenti quesiti.
a) quale Amministrazione debba essere considerata proprietaria dell'area di sedime e quale proprietaria delle infrastrutture ovvero se nella locuzione "area attrezzata" debba intendersi compresa la precitata area di sedime;
b) se, come ritiene codesto Dipartimento, l'abrogazione dell'art. 11 della l.r. 5/99 comporti la reviviscenza del comma 2 dell'art. 34 della l.r. 25/93;
c) nel caso di risposta positiva al precedente quesito, quali debbano essere i criteri da adottare per la gestione ed affidamento delle aree;
d) se l'Amministrazione statale abbia titolo all' instaurazione di un possibile contenzioso nei confronti dell'Amministrazione regionale ed eventualmente quali preventive procedure possono essere attivate a difesa degli interessi della stessa Amministrazione regionale.
Sulle questioni poste si osserva.
2. Circa il quesito sub a) va preliminarmente verificato, sia sotto il profilo semantico che epistemologico, il significato dei termini adoperati dal legislatore nelle locuzioni in esame nonché la relazione tra le stesse locuzioni.
Ed invero, sembra allo Scrivente che, in generale, per "area di sedime" debba intendersi la superficie su cui poggia l'edificio o il manufatto mentre per "cantiere fisso attrezzato" o "area attrezzata" debba intendersi il complesso di impianti, manufatti ed opere aventi un'unica destinazione e realizzati su un'area pubblica o privata; la relazione tra le due locuzioni non sembra essere, quindi, necessariamente di tipo inclusivo.
Tali considerazioni di ordine linguistico sembrano avvalorate, sotto il profilo tecnico giuridico, dall'esame del dato testuale delle disposizioni afferenti e che di seguito si richiamano.
Infatti, l'art. 1 della l.r. 112/1984 dispone l'istituzione di un fondo a gestione separata presso l'ESPI "perché l'ente realizzi .....in aree demaniali .....un cantiere fisso attrezzato...".
Più chiarificatore risulta il comma 1 dell'art. 34 della l.r. 25/1993 ove è prescritto che l'area attrezzata di cui al precitato art. 1 della l.r. 112/1984 viene acquisita al patrimonio della Regione; ipotizzando una concezione unitaria dei beni la norma avrebbe dato luogo ad impugnazione per illegittima appropriazione da parte della Regione di un bene appartenente allo Stato.
Infine, per concludere, l'abrogato comma 2 dell'art. 11 della l.r. 5/1999 disponeva l'affidamento (e non la cessione del diritto di proprietà) dell'area attrezzata all'Autorità portuale, motivando l'assegnazione attraverso la connessione tra tale area e la proprietà statale dell'area demaniale sottostante.
Orbene, da quanto sopraesposto non può che ritenersi disgiunta la proprietà dei diversi beni, non essendo, a parere dello Scrivente, dubbio che il cantiere e i relativi impianti (area attrezzata o cantiere attrezzato) siano di proprietà della Regione e che l'area di sedime ove gli stessi sono stati realizzati appartenga al demanio dello Stato.
Circa il quesito sub b) e, più specificamente, se l'abrogazione dell'art. 11 della l.r. 5/1999 comporti la reviviscenza del comma 2 dell'art. 34 della l.r. 25/1993, sembra allo Scrivente che debba essere fatta una generale premessa.
La non reviviscenza delle norme abrogate è, invero, opinione consolidata sia in dottrina che in giurisprudenza.
Tuttavia, nelle ipotesi di abrogazione espressa di disposizione espressamente abrogativa e salvo che l'abrogazione si accompagni con l'emanazione di una nuova e diversa disciplina, la possibilità di una reviviscenza della legge abrogata viene da più parti ritenuta ammissibile, presupponendo che, in questo caso, scopo precipuo che il legislatore intende conseguire altro non può essere che quello di richiamare in vita la disposizione precedentemente abrogata.
La legge abrogatrice di una precedente norma abrogatrice conterrebbe, quindi, una norma che, da un lato, ha funzione abrogativa, dall'altro assumerebbe, per relationem, il contenuto normativo della norma precedentemente abrogata.
Ora, se è pur vero che nel caso in esame il Legislatore regionale abrogando non soltanto il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 5/1999, bensì l'intero articolo, sembra che abbia voluto sopprimere anche il comma 1 con il preciso scopo di far rivivere la norma in precedenza abrogata (comma 2 dell'art. 34 della l.r. 25/93) lo Scrivente ritiene più prudente propendere per la prevalenza del principio della non reviviscenza delle norme abrogate.
Tale linea interpretativa, oltre ad evitare le incertezze e le flessibilità proprie del canone della reviviscenza, trova la sua ratio nel presupposto che una simile scelta non creerebbe alcun vuoto nella relativa disciplina, restando comunque attribuito, anche in assenza di specifica disposizione, all'Assessore per l'industria (in questo caso in via esclusiva) la competenza di determinare i criteri per l'attribuzione dell'affidamento dell'area che qui interessa.
Riguardo al quesito sub c) non si esprimono osservazioni restando le stesse assorbite da quanto esposto in risposta al quesito sub b).
Circa la questione posta sub d) va evidenziato che, a parere dello Scrivente Ufficio, ove l'ipotizzato oggetto della controversia sia la titolarità dei rispettivi beni (cantiere attrezzato - area di sedime), non sembra vi siano elementi per temere l'instaurazione di un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione regionale.
Come peraltro risulta dalla precedente disamina delle disposizioni relative al problema in questione non sembra vi possano essere dubbi circa la differenziata titolarità.
Ciò, anche alla luce di un'ulteriore considerazione.
E' noto che l'art. 26, comma 1 della delibera legislativa del 16 dicembre 2005, divenuta legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (promulgata con omissione delle disposizioni impugnate) è stato oggetto di rilievi da parte del Commissario dello Stato per vizio di irragionevolezza ravvisato nell'abrogazione (attraverso il meccanismo della doppia abrogazione) della norma che riconosceva "l'appartenenza al demanio dello Stato dell'area attrezzata di XXX " e nella conseguente reviviscenza della norma della l.r. 25/1993 che avrebbe comportato "l'acquisizione al patrimonio della Regione di un bene che invece appartiene allo Stato".
La altrettanto nota riproposizione (e nella identica formulazione) della medesima disposizione (art. 1, comma 1, l.r. 6 febbraio 20006, n. 12) non ha, al contrario, determinato sospetti di illegittimità costituzionale e tale circostanza non può che essere spiegata attraverso una rivalutazione della questione che ha evidentemente indotto il Commissario dello Stato a considerare, come sopraevidenziato, l'appartenenza al patrimonio disponibile della Regione dell'area attrezzata di XXX legittima e non integrante alcuna presunzione di acquisizione nei confronti della proprietà dei beni demaniali dello Stato.



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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  




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