Pos. 1   Prot. N. 76.11.2006 



Oggetto: Contributi e finanziamenti - Mutuo agevolato - Vincolo quinquennale - Estinzione anticipata.







ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
PALERMO


1. Con nota 6 marzo 2006, n. 22687, codesto Dipartimento pone il quesito di seguito riassunto.
Nel 1998 due soggetti, coltivatori diretti, acquistano un fondo rustico indiviso con l'assunzione, pro quota, di un mutuo destinato all'ampliamento e alla formazione della proprietà fondiaria, usufruendo del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge statale 26 maggio 1965, n. 590.
Nel 2004 i due proprietari del fondo chiedono ed ottengono dal competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura il nulla-osta di non decadenza dai benefici fiscali e creditizi per estinguere anticipatamente il proprio mutuo, l'uno, e subentrargli, l'altro.
Nel 2006 la ditta rimasta unica mutuataria chiede un ulteriore nulla-osta per procedere all'estinzione anticipata del mutuo. In quest'ultimo caso, però, l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (cfr. allegata nota ispettoriale 13 febbraio 2006, n. 192) ritiene che "l'attuale ed esclusiva titolare del mutuo ha soddisfatto il requisito del quinquennio vincolativo per quanto riguarda le attuali disposizioni di legge in materia di proprietà diretto coltivatrice, ma non ha completato tale periodo di vincolo nella qualità di subentrante, essendo l'atto di accollo stipulato in data 23/12/2004".
Sulla problematica sottoposta codesto Dipartimento, non manifestando alcun orientamento, richiede l'avviso dello scrivente.


2. L'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice", al primo comma, fissa il periodo di decadenza dai benefici concessi dalla legislazione in materia in dieci anni, ridotti a cinque dall'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice". Il secondo comma del medesimo art. 28 prevede che il bene acquistato con i detti benefici non può essere venduto o il mutuo estinto anticipatamente se non sia trascorso un decennio (periodo ridotto, anch'esso, ad un quinquennio, ad opera dell'indicata disposizione del 2001) dall'acquisto del fondo.
La disposta attenuazione dei vincoli, ancorchè, per testuale previsione contenuta al comma quinto dell'art. 28 del D.Lgs. 228/2001, destinata a trovare applicazione "anche nei confronti degli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore" dello stesso decreto legislativo, è da ritenere - in forza dei sovraordinati principi di uguaglianza e di ragionevolezza che informano l'intero ordinamento - assolutamente retroattiva, e quindi estensibile ed applicabile in relazione a tutti gli atti di acquisto alla stessa data già stipulati (cfr. Commissione trib. prov. Mantova 12 novembre 2001).
Premesso poi che le vigenti disposizioni agevolative in materia di proprietà coltivatrice comprendono benefici sia di natura fiscale e tributaria che di natura creditizia, si osserva che l'art. 33 della l.r. 16/1986 concede un'agevolazione creditizia, disponendo, al primo comma, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice, e sancendo, al penultimo comma, che "alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo"
Il contratto di mutuo - stipulato dagli interessati antecedentemente alla riduzione del vincolo operata dall'art. 11 del D.Lgs. 228/2001, e quindi in aderenza alle prescrizioni dettate prima della disposta attenuazione - all'art. 7, obbliga i mutuatari ad un periodo vincolativo di dieci anni, sia per l'anticipata estinzione del mutuo che per la vendita del fondo.
Occorre a tal punto innanzitutto verificare se il rinvio alla legge 590/1965, contenuto all'art. 33 della l.r. 13/1986, sia statico o dinamico, o, in altri termini e più precisamente, se detto rinvio debba intendersi alle disposizioni contenute nella richiamata legge ovvero se refluiscano nell'ordinamento regionale le modifiche implicite ad essa arrecate, quantunque non testuali. Detta disamina va condotta con riferimento esclusivo all'agevolazione regionale del concorso nel pagamento degli interessi - essendo certo che alle agevolazioni fiscali, trattandosi di benefici concessi da norme dello Stato, si applica il vincolo quinquennale - e alla sola fattispecie dell'anticipata estinzione del mutuo, non potendosi applicare, per la vendita del fondo, altro se non il ridotto vincolo quinquennale giacchè, vertendosi in materia di proprietà privata e di limitazione di diritti soggettivi, si è in presenza di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il rinvio contenuto al penultimo comma dell'art. 33 della norma regionale del 1986, se ritenuto statico, comporterebbe l'applicazione della norma richiamata nel testo vigente all'entrata in vigore della disposizione regionale rinviante, prescindendo dalle modifiche apportate alla norma, determinando, solo nel caso di anticipata estinzione del mutuo - e solo se il mutuo è contratto con agevolazioni regionali - la decadenza dal concorso regionale nel pagamento degli interessi con l'obbligo della restituzione degli stessi. Il vincolo ridotto di cinque anni è, infatti, riferibile anche alle fattispecie di estinzione anticipata del mutuo contratto con benefici creditizi eventualmente concessi dallo Stato, l'art. 28 della legge 590/1965, si riferisce infatti ai "benefici della presente legge".
Lo scrivente ritiene, però, che il rinvio di che trattasi sia da considerare dinamico, ovvero mobile, e cioè come rinvio alla fonte disciplinante la proprietà coltivatrice e, in tale ottica, il rinvio consente di integrare il significato della disposizione rinviante con le "successive modificazioni" anche in assenza di detto inciso.
La stessa Corte costituzionale, anche se in relazione a differente fattispecie, ha attribuito natura di rinvio dinamico ad un richiamo operato in assenza di un riferimento testuale alle "successive modificazioni", rinvenendo il fondamento della natura mobile del rinvio "oltre che nella lettera della norma di richiamo, nei contenuti della norma richiamata.......con riferimento generale all'istituto.........che in tale norma ha trovato la sua applicazione originaria" (cfr. sentenza n. 6 del 1994).
La soluzione esposta trova poi ratio nelle considerazioni sopra esposte in ordine alla necessità di dover comunque applicare il termine di decadenza quinquennale, dovendosi necessariamente ritenere dinamico il rinvio con riferimento ai benefici fiscali concessi con legge dello Stato, all'estinzione anticipata del mutuo dopo il quinquennio, se contratto con agevolazioni creditizie statali, e alla vendita del fondo, in ragione, come già detto, della competenza statale esclusiva in materia di proprietà privata. Sembra assai improbabile che il legislatore regionale abbia inteso, con la semplice elusione dell'inciso "successive modifiche", introdurre un rinvio statico per la sola, residuale, fattispecie dell'estinzione anticipata del mutuo contratto con benefici creditizi regionali, inserendo un'astratta disparità di condizioni tra soggetti contraenti mutui fondiari con benefici creditizi statali anzicchè regionali. Una simile volontà, seppur astrattamente possibile, il legislatore siciliano avrebbe dovuto manifestare espressamente.
Acclarato dunque che il termine cui fare riferimento è quello quinquennale, va altresì asserito che lo stesso onera l'acquirente una sola volta. Ed invero, per testuale disposizione di legge esso decorre "dall'acquisto", e quindi nell'ipotesi sottoposta all'avviso dello scrivente, dalla data del 29 giugno 1998 in cui si asserisce essere stato stipulato l'atto di acquisto in forma indivisa del fondo rustico in relazione al quale sono stati concessi i benefici di legge.
Non essendosi verificata alcuna modificazione dello stato di diritto attinente la titolarità del diritto di proprietà sul fondo in questione è da ritenere che decorso il quinquennio il bene può essere trasferito e il mutuo estinto anticipatamente.

Si precisa tuttavia che, come già evidenziato in precedente consulenza resa da questo Ufficio sull'art. 33 della l.r. 13/1986 (cfr. parere prot. n. 12647/73.2001.11 reso su richiesta della stessa Amministrazione in indirizzo), all'estinzione anticipata - sempre dopo il quinquennio - del mutuo contratto con il concorso regionale nel pagamento degli interessi è applicabile in via analogica il principio di cui all'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in base al quale "Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione" (cfr. parere Cons. di Stato, sez. II, 27 marzo 1996, n. 2186/95; Consiglio di giust. ammin. sic., sez. giurisd., 24 giugno 1991, n. 272).
Nei termini il reso parere.

******

Ai sensi dell'art. 15, co.2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale