Pos. 3   Prot. N. 75.11.06 



Oggetto: L.r. 22.12.05, n. 19. Composizione consigli di amministrazione degli I.A.C.P.






PRESIDENZA REGIONE
Segreteria Generale
Servizio I
"Trasparenza amministrativa, semplificazione e
snellimento dei procedimenti- URP- Nomine e
Ispezioni"




1.Con la nota n. 959 del 9 marzo 2006 codesta Segreteria, ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla "valenza da attribuire" all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22 della I.r. 22 dicembre 2005, n. 10 che ha in parte modificato la disciplina delle designazioni dei componenti degli istituti Autonomi Case Popolari.
In particolare tale disposizione prevede che "Nell'ambito della Regione, per quanto attiene
i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 10 qennaio 2006".
Viene rappresentato  da codesta Segreteria che l'ultimo periodo del comma 11 risulterebbe introdotto dal legislatore allo scopo di individuare una data diversa da quella di entrata in vigore della intera normativa "comportando conseguentemente che le norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione degli IACP trovino applicazione a fare data dal 10 gennaio 2006. Ne discende che resterebbero soggette alle disposizioni di cui al citato comma 11 le designazioni il cui iter procedurale non risulti ancora concluso 

alla data del 1 gennaio 2006. non determinandosi, invece ipso facto, la possibilità di sostituzione dei componenti il cui decreto di nomina risulti già essere stato emanato".

2. La disposizione in esame, al di là della non perspicua formulazione, sembra porre un elemento di novità rispetto alla normazione previgente, relativamente ai soggetti titolari del potere di designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari e al rapporto tra designante e designato che deve essere" in rappresentanza" .
In considerazione della superiore premessa e del tenore letterale del secondo periodo della medesima disposizione secondo cui "In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 10 gennaio 2006", sembra allo Scrivente che alla luce dei comuni principi ermeneutici e cioè quello letterale e quello logico aventi rispettivamente riguardo "al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" ed alla "intenzione del legislatore" (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) non può che ritenersi che la ratio dell'intervento normativo regionale sia quella di prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2006, le designazioni dei nuovi membri del CDA (in rappresentanza degli Assessorati) debbano avvenire secondo i dettami precisati della nuova disciplina legislativa (I.r. 19/2005) in sostituzione degli attuali componenti designati secondo le pregresse norme.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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