Pos. I Prot. _______ /74.06.11

OGGETTO: Opere pubbliche - Porti - Bacino di carenaggio nel porto di Palermo - Contributo ex l.r. 58/1984 - Erogazione.


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 6 marzo 2006, n. 794)
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che la società per azioni Bacino 5 in liquidazione, a seguito della definizione di un contenzioso con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione siciliana, ha presentato istanza per il pagamento di somme relative ai lavori di costruzione di un bacino di carenaggio per navi fino a 150.000 TPL nel porto di Palermo.
Ricostruiti i fatti relativi al contenzioso sopra indicato e richiamato il contenuto del relativo lodo arbitrale nonché della sentenza della Corte di appello di Roma, sez. III civile, 13 febbraio 2003, n. 45310, riferisce altresì codesto Dipartimento che la Ragioneria centrale presso codesto Assessorato, con nota 27 febbraio 2006, ha restituito la richiesta di riproduzione somme per il pagamento dei lavori in questione poiché "dalla sentenza della corte d'Appello di Roma si evince che alla Società Bacino 5 non spetta nessun pagamento da parte dell'Amministrazione regionale in quanto la predetta sentenza dichiara la nullità del lodo arbitrale limitatamente alle statuizioni emesse nei confronti di tale ente (Regione Siciliana)...".
Ciò premesso vien chiesto se sussista o meno per la Regione siciliana l'obbligo di pagare le somme richieste dalla società Bacino 5.
Vien chiesto altresì, con riferimento al recupero della somma dovuta dalla predetta società alla Regione siciliana a seguito della condanna in sentenza, se sia possibile operare una compensazione con quanto eventualmente dovuto.

2. Preliminarmente appare opportuno richiamare, per quanto qui interessa, le statuizioni contenute nel lodo arbitrale e nella sentenza della Corte di appello n. 45310/2003, entrambi trasmessi in allegato alla richiesta di parere.
Il collegio arbitrale, nella controversia promossa dalla società Bacino 5 nei confronti del Ministero dei lavori pubblici e della Regione siciliana, ha dichiarato che competono alla predetta società le somme indicate in taluni certificati di acconto e nei relativi certificati di revisione prezzi "da corrispondersi dal Ministero dei LL.PP. nella misura dell'80% e dalla Regione Siciliana nella misura del 20%".
Il lodo arbitrale è stato impugnato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici) e dalla Regione siciliana innanzi alla Corte di appello di Roma che ha accolto l'impugnativa della Regione.
La predetta Corte di appello -rilevando che la Regione siciliana non aveva sottoscritto alcuna clausola compromissoria ed era conseguentemente priva di legittimazione passiva nel giudizio arbitrale- ha dichiarato "la nullità del lodo" limitatamente alle statuizioni emesse nei confronti della Regione e contenute, per quanto qui rileva, nel capo del dispositivo relativo alla declaratoria dell'obbligo del pagamento dei certificati in questione.
Ciò detto, passando ora a trattare la prima questione sottoposta allo scrivente -e cioè quella della sussistenza o meno dell'obbligo della Regione di provvedere al pagamento pro quota del contributo richiesto dalla società Bacino 5 e relativo ai certificati di avanzamento lavori e di revisione prezzi sopra indicati- si osserva che la declaratoria di nullità contenuta nella sentenza della Corte di appello ha determinato, ad avviso dello scrivente, il venir meno dell'obbligazione regionale di provvedere all'erogazione delle somme richieste. Ed invero, al riguardo va considerato che il pagamento della quota di pertinenza statale a favore della società interessata è stato disposto (come risulta dal decreto che autorizza il relativo impegno trasmesso in allegato alla richiesta di parere) "in esecuzione del lodo arbitrale 14/07/2000, confermato dalla sentenza della Corte di appello di Roma", laddove un analogo provvedimento regionale non può essere adottato per effetto della predetta dichiarazione di nullità del lodo in relazione alle statuizioni emesse nei confronti della Regione.
In altri termini la nullità della decisione arbitrale nella parte in cui statuisce per la Regione l'obbligo del pagamento dei certificati in questione determina l'impossibilità di accogliere le pretese della società Bacino 5; sotto tale profilo si condivide quanto affermato dalla Ragioneria centrale presso codesto Assessorato nella nota del 27 febbraio 2006, n. 8324/72737, citata in epigrafe, laddove si afferma che per effetto della sentenza della Corte di appello di Roma nessun pagamento spetta alla società interessata.
Va invero sottolineato che la decisione giudiziale conseguente all'impugnazione del lodo arbitrale ha determinato la novazione delle ragioni del debito sussistente in capo allo Stato che ha difatti provveduto a disporre il pagamento della somma imputata non in ragione della norma di legge che, a suo tempo, ha previsto il contributo sul costo di costruzione del bacino di carenaggio in discorso, bensì appunto in forza del lodo arbitrale confermato, per la parte che riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla già citata sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha conseguentemente sostituito la fonte dell'obbligazione statale.
Attesa la stretta connessione sancita, quantomeno sotto il profilo della concomitanza temporale, dalla disposizione regionale di riferimento (art. 2, comma 3, l.r. 58/1984) tra erogazione del contributo regionale ed erogazione del contributo statale, e non essendo possibile connotare il pagamento ora effettuato dal Ministero come erogazione di contributo, trattandosi invero di esecuzione di lodo arbitrale, ne consegue che non va effettuato alcun pagamento ex art. 2, l.r. 21 agosto 1984, n. 58.
La soluzione negativa del primo quesito rende superflua la trattazione dell'altra questione sottoposta all'Ufficio concernente la possibilità di procedere ad una compensazione della somma che la società Bacino 5 è stata condannata a pagare in favore della Regione per spese di giudizio con quella eventualmente dovuta dalla Regione stessa alla predetta società.
Per completezza di esposizione, si fa presente comunque che in materia di contabilità pubblica non trova applicazione l'istituto della compensazione legale di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile per effetto del quale le obbligazioni reciproche si estinguono ope legis per il solo fatto della loro coesistenza qualora abbiano ad oggetto debiti omogenei, liquidi ed esigibili; tale divieto di compensazione trova riscontro, secondo la prevalente dottrina, nel principio della integrità del bilancio per cui tutte le entrate debbono affluire all'erario nel loro importo integrale senza riduzione per eventuali spese di riscossione o per altro titolo (cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", Napoli 1990, 454 e ss).
Tuttavia deve altresì rilevarsi che nei rapporti reciproci tra la pubblica amministrazione e i suoi debitori/creditori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore/creditore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare i propri debiti e crediti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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