Pos. I Prot. 5557/70.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Consorzi agrari.- Contributo ex art. 20, comma 26, l.r. 19/2005.- Nozione di "regime ordinario".

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 20072 del 24 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che l'art. 19, comma 26, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, prevede la concessione, in favore dei "consorzi agrari funzionanti in regime ordinario", di un contributo per le spese di funzionamento, e rappresentato che sono pervenute istanze a tal fine da parte di due consorzi che, non essendo a differenza degli altri, in liquidazione coatta amministrativa, risultano rispettivamente amministrati l'uno dagli organi ordinari, e l'altro da un commissario nominato, con decreto assessoriale, per la gestione straordinaria dell'ente consortile ed a cui competono i poteri di rappresentanza, di deliberazione e di esecuzione degli organi statutari ordinari, si chiede l'avviso dell'Ufficio circa la nozione di funzionamento "in regime ordinario", ed in particolare se il consorzio gestito da un commissario straordinario possa rientrare nel novero dei soggetti ammessi a fruire del contributo in discorso.

2.- Preliminarmente - astenendosi da ogni considerazione circa la legittimità della considerata gestione commissariale, risalente nel tempo e priva di quel termine di durata prescritto dall'art. 2545-sexiesdecies del codice civile (parimenti, peraltro al previgente art. 2543), avente per oggetto la disciplina della gestione commissariale delle società cooperative, ed applicabile dunque ai consorzi medesimi aventi appunto natura di società cooperative a responsabilità limitata - si ritiene che il legislatore regionale abbia voluto comprendere tra i destinatari dell'intervento contributivo i consorzi agrari che non siano in liquidazione coatta amministrativa.
Ed invero, pur potendosi astrattamente osservare che la dizione regime ordinario, sotto il profilo giuridico, non connota soltanto una unica nozione - essendo utilizzata in svariate ipotesi, e ad esempio, in campo contabile e fiscale, specificamente ai fini dell'individuazione dell'insieme dei documenti da tenere e delle formalità da rispettare, in contrapposizione a regime speciale, o semplificato, o forfettario, o sostitutivo - si ritiene che, nella fattispecie, vada intesa in antitesi lessicale e concettuale alla procedura concorsuale estintiva denominata liquidazione coatta amministrativa, in cui versano numerosi consorzi agrari.
E ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo poiché tale interpretazione appare sistematicamente coerente con la finalità dell'intervento. Considerato infatti che scopo precipuo di una gestione commissariale è quello del risanamento dell'ente e della ricostituzione degli organi amministrativi ordinari, l'escludere dal previsto contributo regionale, destinato peraltro puntualmente alla copertura delle spese di funzionamento, ostacolerebbe il riassestamento dell'ente cui appare astrattamente prefigurata la gestione straordinaria e costituirebbe un intralcio per il più celere raggiungimento della finalità tipica di detta gestione ad effetto ripristinatorio.
Inoltre si ritiene che la dizione utilizzata connoti gli indicati consorzi agrari non tanto in relazione agli organi amministrativi che provvedono alla loro gestione, distinguendo dunque i relativi enti a seconda che siano amministrati da organi ordinari o da organi straordinari, bensì li differenzi a seconda del regime cui sono soggetti, e che nella specie della liquidazione coatta amministrativa si connota come un procedimento avente natura mista, amministrativa e giurisdizionale insieme, puntualmente scandito in precise fasi operative, e tendente alla soddisfazione dei creditori (in primo luogo e fondamentalmente) ed alla estinzione dell'ente alla stessa assoggettato. Ciò poiché, nei confronti dei terzi e sotto il profilo dell'agire, che connota e differenzia l'ente consortile è proprio la sua soggezione o meno a detto procedimento concorsuale, piuttosto che l'essere lo stesso, temporaneamente, soggetto ad una gestione commissariale i cui effetti soltanto limitatamente rilevano per ciò che attiene l'agire esterno del consorzio.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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