Pos. I Prot. _______ /69.06.11

OGGETTO: Programmazione - POR Sicilia 2000/2006 - Misura 4.16 - Approfondimenti circa i requisiti di esecutività e realizzabilità dei progetti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale pesca
(Rif. nota 28 febbraio 2006, n. 114)

PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che -preso atto del parere di questo Ufficio 23 novembre 2005, n. 15938- con nota 16 dicembre 2005, n. 2414, ha comunicato all'Università di Messina la non finanziabilità del progetto presentato per accedere ai contributi previsti dalla Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, nella considerazione che "la mancata concessione demaniale risulta elemento ostativo all'immediata realizzabilità del progetto" stesso.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che l'Università di Messina con successiva nota del 5 gennaio 2006 ha fornito le proprie controdeduzioni alla comunicazione negativa di cui sopra articolando i tre seguenti motivi:
a) alla data in cui è stata formulata da codesta Amministrazione la richiesta di parere esitata da questo Ufficio con la citata nota n. 15938/2005, "si era consolidata la posizione di legittimità del progetto" presentato dalla medesima Università poiché la competente Capitaneria di Porto aveva già espresso parere favorevole alla richiesta di concessione demaniale e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente aveva fornito "l'autorizzazione a procedere" ai fini del rilascio del titolo concessorio;
b) l'interpretazione dell' Avviso per la presentazione e selezione delle istanze-Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 (S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 18 del 23 aprile 2004) propettata da questo Ufficio "sanzionerebbe l'esistenza nello stesso di una prescrizione che escluderebbe la libera ed aperta partecipazione dei soggetti e conclamerebbe la predeterminazione degli ammessi";
c) il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto Avviso entro cui dovevano pervenire le domande di partecipazione alla selezione risulterebbe in contrasto con il "limite di ragionevolezza" laddove si consideri che l'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, prevede in 150/200 giorni il tempo necessario per il rilascio della concessione demaniale marittima.
Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto se l'esclusione dell'Università di Messina "sia da ritenersi condivisibile" ovvero se la presentazione della richiesta di concessione demaniale marittima "prima" della presentazione dell'istanza per la partecipazione alla selezione de qua possa "ripristinare la condizione di ammissibilità ai finanziamenti in capo" alla medesima Università.

2. L'Avviso indicato in epigrafe prevede per ogni singola sottomisura della Misura 4.16 che possono essere ammessi a finanziamento solo "i progetti che posseggono il requisito della esecutività".
In relazione a tale previsione lo scrivente, nel citato parere n. 15938/2005, ha affrontato la questione se sia o meno privo del predetto requisito della esecutività il progetto per il quale, al momento della presentazione dell'istanza per i finanziamenti in parola, non era stata richiesta alla competente Autorità la concessione demaniale marittima.Al riguardo si è evidenziato, in via generale, che un progetto risulta immediatamente realizzabile qualora non siano necessari ulteriori interventi deliberativi che possono rallentarne la realizzazione o l'esecuzione; pertanto, poiché in particolare per i progetti che attengono alla Misura 4.16 la concessione demaniale marittima incide sulla realizzabilità del progetto stesso condizionandone l'esecutività, si è concluso che l'assenza, al momento della presentazione dell'istanza per accedere i finanziamenti, della concessione demaniale e a fortori della richiesta di concessione, rende il progetto privo del requisito della immediata realizzabilità.
Premesso e fatto salvo quanto sopra detto, appare ora opportuno esaminare anzitutto il motivo formulato dall'Università di Messina e indicato in premessa sub lett. c) concernente il contrasto tra il termine (90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione) entro cui doveva pervenire presso codesto Assessorato la domanda di ammissione ai contributi con allegato il relativo progetto (esecutivo) e il periodo di tempo, certamente più ampio di 90 giorni, entro cui deve concludersi, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, la procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime; ed invero, in tale situazione, pur presentando alle competenti autorità l'istanza per il rilascio del titolo concessorio subito dopo la pubblicazione dell'Avviso de quo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana risulta palese che il progetto allegato alla domanda di ammissione a contributo (da presentare entro il termine sopra indicato di 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso) non può che essere privo della concessione demaniale e, come tale, anche del requisito della esecutività.
Al riguardo si fa presente, in via generale, che per giurisprudenza ormai pacifica sebbene rientri nella discrezionalità dell'amministrazione la fissazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad un avviso pubblico, tuttavia tale fissazione va effettuata nel rispetto del principio di ragionevolezza in particolare modo con riferimento agli adempimenti richiesti ai partecipanti (cfr. Tar Sardegna, 23 ottobre 2000, n. 919; Tar Molise, 28 giugno 1999, n. 404); in altri termini, alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, l'amministrazione in sede di prescrizione del termine è tenuta ad operare con ragionevolezza riconoscendo un termine che effettivamente consenta agli interessati di completare gli adempimenti necessari per la partecipazione all'Avviso stesso.
Le precisazioni di cui sopra, se possono costituire valido suggerimento nei confronti di codesta Amministrazione ai fini della redazione in futuro di atti amministrativi generali che disciplinano le modalità di concessione di contributi o altri benefici economici, tuttavia non fanno concludere comunque nel senso dell'accoglimento del progetto presentato dall'Università di Messina.
Ed invero, a tal proposito pare opportuno ribadire, come peraltro già evidenziato nel citato parere n. 15938/2005, che il punto 3.1 delle Informazioni generali contenute nell'Avviso relativo alla Misura 4.16, dispone che alla domanda di partecipazione deve essere allegata, tra l'altro, "a pena di inammissibilità", copia dell'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente o, se del caso, "dell'atto di sottomissione attestante la concessione dell'area".
Nel predetto parere n. 15938/2005 -richiamato il disposto dell'art. 38, comma 1, del codice della navigazione ai sensi del quale: "qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione"- si è altresì osservato che la riferita disposizione attribuisce all'autorità marittima il potere di autorizzare in via anticipata, in pendenza del procedimento di concessione, il richiedente sia all'occupazione delle zone demaniali richieste in concessione sia all'uso dei beni marittimi e all'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, previa sottomissione a tutte le condizioni che verranno stabilite nell'atto di concessione.
Da quanto sopra rilevato ne discende de plano che l'Università interessata avrebbe dovuto allegare alla domanda di ammissione al contributo quanto meno l'atto di sottomissione rilasciato dalla competente autorità, ciò al fine di integrare il requisito di esecutività del progetto richiesto come condizione di ammissibilità al finanziamento.
Del resto, va altresì evidenziato che il punto 8 delle predette Informazioni generali contiene una clausola di salvaguardia ai sensi della quale "la richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente avviso presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente avviso"; conseguentemente, per effetto della clausola sopra richiamata sembra che la sola istanza per il rilascio del titolo concessorio non sia sufficiente a superare l'assenza, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del provvedimento di concessione demaniale marittima ovvero del prodromico atto di sottomissione espressamente richiesto, quest'ultimo, come già sottolineato, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
Sotto tale profilo risulta superato anche l'altro motivo articolato dall'Università di Messina e indicato in premessa sub lett. a) per il quale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Capitaneria di Porto e dell'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio assentita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, si sarebbe consolidata una "posizione di legittimità"; ed infatti, premesso che il rilascio della concessione demaniale rimane pur sempre un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione, anche laddove quest'ultima ha ingenerato nel richiedente aspettative fondate, al riguardo si fa presente che nella fattispecie la tutela del legittimo affidamento del destinatario appare invocabile in presenza dell'atto di sottomissione e non anche in presenza dei soli pareri, sia pur favorevoli, che devono essere espressi dalla competenti autorità nella fase istruttoria del procedimento per il rilascio del titolo concessorio.
Infine, assolutamente infondato risulta il motivo indicato in premessa sub lett. b) per il quale l'interpretazione dell'Avviso delineata da quest'Ufficio "escluderebbe la libera ed aperta partecipazione dei soggetti e conclamerebbe la predeterminazione degli ammessi"; al riguardo è sufficiente rilevare che una interpretazione diversa da quella prospettata, che in particolare consenta l'accesso ai benefici in questione anche ai progetti che risultano, al momento della presentazione della domanda di ammissione, privi del requisito della esecutività violerebbe la par condicio dei richiedenti e si porrebbe in contrasto con quanto espressamente previsto dall'Avviso in esame.
Pertanto, alla luce di quanto osservato deve concludersi che i motivi articolati dall'Università di Messina non risultano da accogliere con la conseguenza che il relativo progetto non va ammesso ai contributi previsti dalla Misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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