Pos. 1   Prot. N. /66.2006.11  



Oggetto: IMPRESA E SOCIETA' - SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - TITOLARITA' DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA.




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI Servizio 9 bilancio e vigilanza enti    


P A L E R M O

1. Con nota 28 febbraio 2006, n. 64, il Dipartimento in indirizzo chiede se le azioni della Società degli Interporti Siciliani S.p.a., già detenute dall'Azienda siciliana trasporti, recentemente trasformatasi in Azienda siciliana trasporti S.p.a., facciano parte del patrimonio dell'A.S.T. S.p.a. - avendo l'estinta Azienda siciliana trasporti ricevuto dalla Regione siciliana il mandato a costituire e partecipare alla Società degli interporti siciliani - ovvero se possa ritenersi che la quota azionaria in questione sia stata acquisita dall'Azienda per conto della Regione siciliana e non per conto proprio.
Osserva, a tal proposito, il Dipartimento in indirizzo che la Regione sembra essersi in realtà avvalsa dell'A.S.T. quale soggetto in grado di partecipare con celerità alla costituzione della Interporti di Catania S.p.a. (oggi Società degli Interporti Siciliani S.p.a.), permettendo l'accesso ai benefici della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità", e pertanto ritiene che occorra stabilire se le indicate azioni debbano restare nel patrimonio dell'A.S.T. S.p.a. ovvero debbano essere restituite alla Regione.

2. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, rubricato "Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali", prevede, al terzo comma, lett. a), che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni".
Successivamente, l'art. 33, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - rubricato "Trasformazione A.S.T." - ha sancito che: "All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuarsi entro tre anni dalla trasformazione".
Come già rilevato dallo Scrivente (cfr. pareri nn. 300.03.11 del 12 dicembre 2003 e 42.04.11, del 2 aprile 2004, relativi a questioni concernenti la trasformazione in società per azioni delle aziende autonome di cui al primo comma dello stesso art. 23 della l.r. 10/1999, le cui considerazioni, per tale aspetto, possono qui riproporsi), l'intento del legislatore regionale, pur nell'indeterminatezza delle disposizioni dettate circa le procedure da seguire per attuare il mutamento della forma giuridica, individua con chiarezza l'opzione della privatizzazione cosiddetta formale, "consistente nel formale passaggio della struttura organizzativa dell'ente da pubblicistica in privatistica, cioè da ente pubblico in società per azioni il cui capitale resta comunque in mano pubblica", e da ritenersi propedeutica ad una successiva privatizzazione in senso proprio o sostanziale.
La privatizzazione in senso proprio (ovvero il mutamento dell'assetto proprietario) implica, infatti, un preventivo cambiamento della struttura organizzativa del soggetto pubblicistico in soggetto di diritto privato (società per azioni), pur rimanendo invariato l'assetto proprietario. La descrizione di tale trasformazione con il termine di privatizzazione (c.d. formale) risulta tradizionalmente accolta dalla dottrina in quanto indispensabile per attuare il mutamento dell'assetto proprietario (privatizzazione in senso sostanziale).
Nel caso degli enti pubblici economici e delle aziende, infatti, disciplinati dai principi fondamentali del diritto amministrativo, il cambiamento della veste giuridica da parte del legislatore, risulta indispensabile per operare il successivo mutamento dell'assetto proprietario".
Nell'indicato parere 42.11.2004 quest'Ufficio ha chiarito che il legislatore regionale ha individuato la forma societaria quale strumento per la trasformazione (da non riferire al cambiamento del tipo legale di società previsto dall'art.2498 c.c.), assumendo il termine il significato più ampio di mutamento della struttura giuridica di un ente senza il verificarsi di un effetto estintivo-costitutivo, rilevando, altresì, che con lo strumento giuridico della trasformazione il legislatore "ha inteso sottolineare che non vi è alcuna soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività collettiva da parte dell'organizzazione, la quale invero, pur mutando veste esteriore, mantiene la propria identità originaria.
La nozione riportata è di estrema utilità in quanto essa esprime due elementi che identificano la fattispecie trasformativa, ossia il procedimento per la sua realizzazione e gli effetti dell'operazione; la trasformazione comporta, infatti, il passaggio ad un'altra veste legale e produce effetti modificativi della forma e conservativi dei rapporti giuridici sostanziali preesistenti (si perviene ad un mutamento della forma del soggetto senza previa liquidazione)".
Quanto considerato appare invero confermato dall'art. 33, primo comma, della l.r. 2/2002, che sancisce che, dopo la trasformazione in s.p.a., all'Azienda continuano ad applicarsi le disposizioni contenute all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30 (che ha aggiunto cinque commi all'art. 12 della l.r. 14 giugno 1983, n. 68) e, quindi, in buona sostanza, fa permanere il sistema di controllo - quantomeno in relazione al bilancio previsionale - previsto dall'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, cui testualmente rinvia il comma 6 dell'art. 12 della l.r. 68/1983, introdotto appunto dal già citato art. 2 della l.r. 30/1991 .
Quanto sopra, conduce a ritenere infondata la tesi prospettata dall'Amministrazione richiedente, dovendosi considerare che tutto il patrimonio (e dunque l'intero pacchetto azionario) insieme al personale dell'Azienda "transitano" nella società la cui trasformazione determina una continuità tra l'estinto Ente pubblico economico ed il nuovo soggetto societario, conducendo le scelte del legislatore ad una struttura ancora organicamente collegata alla Regione, la quale, con riferimento alla Società degli Interporti Siciliani s.p.a. (società quest'ultima di interesse strategico per la Regione siciliana, vertendosi in tema di infrastrutture intermodali) potrà perseguire i propri, pubblici, interessi esercitando i diritti dell'azionista all'interno dell'A.S.T. s.p.a.; diritti pieni ed ampi - attesa la partecipazione azionaria totalitaria - che consentono di partecipare agli organi sociali, di definire gli indirizzi dell'attività ed effettuare i relativi controlli.
Le perplessità manifestate dal Dipartimento in indirizzo in ordine al pacchetto azionario dell'A.S.T. s.p.a. nella Società Interporti Siciliani non sembrano infine giustificate alla luce della giurisprudenza, ormai consolidata in materia, che ritiene elemento rilevante non più la qualificazione soggettivamente pubblica di chi agisce, bensì la qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie gestite, in relazione alle quali l'attività è da considerare di rilevanza amministrativa (cfr. Corte di Cassazione 26 febbraio 2004, n. 3899, nonchè la recente sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia 22 febbraio 2006, n. 114).
In particolare la Corte dei conti ritiene che laddove l'azionista pubblico continui ad indirizzare l'attività societaria a fini prevalenti, seppur non esclusivi, di interesse pubblico generale, al di là ed a prescindere dall'intento lucrativo, la società così trasformata appartiene alla categoria dell'organismo di diritto pubblico, seppure sub specie di società per azioni. E, sempre secondo la Corte dei conti, la natura di organismo di diritto pubblico permane,anche quanto l'entità giuridica societaria sia sottoposta ad influenza pubblica dominante mediatamente - in quanto controllata da un soggetto a sua volta posto sotto un'influenza pubblica dominante - con la conseguenza che anche in tale ipotesi detto soggetto societario è partecipe, unitamente alla controllante, del soddisfacimento di compiti di interesse generale.
A conclusione della presente trattazione e a conferma di quanto rilevato, si richiama l'attenzione sul disposto dell'ultimo periodo della lettera d) del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 10/1999, con cui il legislatore si preoccupa di garantire che gli enti e le aziende operanti nel campo dei servizi (nel caso che interessa del settore trasporti) di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, anche nell'ipotesi di privatizzazione e cessione, abbiano a mantenere "i requisiti di impresa pubblica" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima direttiva. Non può, infine, non rilevarsi come, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 158/1995, così come interpretato autenticamente dal terzo comma dell'art. 37 della legge 1 agosto 2002, n. 166, rientrano nel settore dei trasporti "le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità".
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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