Pos.   3 Prot. N. 4720 - 65.06.11 



Oggetto: EDILIZIA.   Programmi costruttivi. Art. 67 legge reg. n. 17/2004- - mantenimento dei benefici - proroga dei termini. 






Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO

1 Con nota 23 febbraio 2006, n. 1335 - Serv. 4, codesto Dipartimento premette che l'art. 7 della l.r. n. 25/1997 ha previsto, per le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali nn. 79/1975 e 95/1977, la possibilità di mantenere efficace la promessa di finanziamento stabilendo altresì il termine entro il quale avviare il programma costruttivo. L'art. 67, comma 2, della l.r. 28-12-2004, n. 17, nel modificare l'art. 31 della l.r. 5-11-2004, n. 15, ha ulteriormente prorogato tale termine nei confronti di "tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie" disponendo, al successivo comma 3 che "Le cooperative rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio".
Con circolare dirigenziale 20-1-2005, n. 2 (pubblicata sulla GURS n. 5 del 4-2-2005) si è disposto che le cooperative (rimanenti) di cui al terzo comma del citato articolo 67 avrebbero dovuto trasmettere entro il 1° marzo 2005 l'attestazione o la certificazione di avvenuta revisione ordinaria.
In sede di verifica della sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 67 sono sorti alcuni dubbi circa la corretta interpretazione della norma stessa:
a) se la condizione, espressa dal comma 2 dell'art. 67, dell' essere, gli enti, "in regola con le revisioni contabili" debba intendersi con riferimento alla serie di revisioni periodiche previste dalla legge ovvero, come sembra propendere codesta Amministrazione, con l'essere in regola, all'entrata in vigore della legge, con l'ultima revisione utile cui la cooperativa è stata sottoposta;
b) se per le "rimanenti" cooperative, considerate dal terzo comma del medesimo art. 67, non in regola con le revisioni ordinarie, secondo la su indicata interpretazione di codesto Assessorato, sia sufficiente, come indicato nella su richiamata circolare, la trasmissione, entro il termine del 1° marzo 2005, per mezzo del servizio postale, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento della promessa di finanziamento.

2 - Si premette che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2-8-2002, n. 220 l'attività di revisione delle cooperative mira, fra l'altro, ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nonché la consistenza dello stato patrimoniale; sembra pertanto che l'art. 67 della l.r. n. 17/2004, ai commi 2 e 3, operi una distinzione fra cooperative che, "in regola" con tali revisioni periodiche (biennali ai sensi dell'art. 3del decreto del Ministero delle Attività Produttive 6 dicembre 2004) si possano presumere in possesso dei requisiti necessari al mantenimento delle agevolazioni e cooperative che, non in regola, debbano, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non soltanto provvedere alla preventiva revisione ma, anche, comprovare la sussistenza del possesso di tali requisiti. La disposizione ha evidenti fini di snellimento delle procedure di finanziamento ed appare diretta ad eliminare dai programmi di intervento gli enti di cui al comma 3 che, risultando già inadempienti agli obblighi di revisione, si rivelino incapaci di regolarizzare prontamente la loro attività amministrativa. In tale prospettiva si ritiene che le cooperative "in regola" con gli obblighi di revisione siano soltanto quelle che possano comprovare il regolare assolvimento di tale onere attraverso l'attestazione o la certificazione di revisione a secondo che si tratti di enti associati o meno (cfr. circolare assessoriale 27-5-2003, n. 4 e art. 5 del d. lgs. N. 220/2003); in tal caso non sembra richiedersi una serie ininterrotta di revisioni posto che l'ultima valida sortisce l'effetto di ritenere regolare la posizione amministrativa e contabile dell'ente. Diversamente, in mancanza dell'avvenuta revisione, soccorrerà il terzo comma del predetto art. 67 che consente comunque, entro un breve termine, la regolarizzazione di tale controllo e l'onere di comprovare altresì il possesso dei requisiti richiesti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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