POS. II Prot._______________/62.06.11

OGGETTO: Fondazione Politecnico del Mediterraneo. Richiesta disamina statuto.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


PALERMO


1. Con nota prot. 482 del 22 febbraio 2006 codesto Dipartimento, rappresentando che il comitato promotore incaricato di programmare gli interventi per la realizzazione di un Politecnico del Mediterraneo, nell'ambito degli interventi del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e costituito con Decreto assessoriale n. 716/2005 ha individuato lo strumento giuridico della fondazione per realizzare il Politecnico medesimo, ha sottoposto allo Scrivente il testo di una bozza statutaria della fondazione.

Codesto Dipartimento non evidenzia alcuna perplessità o problematica giuridica incontrate nell'esame della bozza in questione, ma chiede allo Scrivente di esprimere parere "sulla complessiva strutturazione del documento ed in particolare se ciascuna previsione contenuta nello statuto è in linea con la natura giuridica propria della fondazione".


2. Sulla questione suesposta, preliminarmente si rileva che la stessa non attiene ad interpretazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero alla disamina di schemi legislativi o regolamentari sui quali quest'Ufficio è chiamato a rendere parere a termini dell'art. 7 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.Reg. 28 febb. 1979, n. 70), nè al riconoscimento di persone giuridiche residualmente attribuite alla competenza del Presidente della Regione (v. circolare presidenziale 22 marzo 2001, prot. n. 1104, in GURS n. 29/2001) sulle quali soltanto lo Scrivente è istituzionalmente competente.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, si è effettuata la disamina della bozza in questione sotto lo stretto profilo della legittimità delle relative previsioni con riferimento alle condizioni - esplicite ed implicite - richieste dalla normativa che disciplina le persone giuridiche private.



In via generale le previsioni della bozza esaminata appaiono consone alle disposizioni statutarie proprie di una persona giuridica privata.

Si osserva, tuttavia, che nello statuto dell'erigendo ente, strutturato come fondazione di partecipazione, sussistono previsioni che snaturano la connotazione di fondazione.

La fondazione, infatti, è essenzialmente definita come un "patrimonio destinato ad uno scopo"; e, per quanto attiene l'elemento patrimoniale, si differenzia dall'associazione in quanto in quest'ultima gli associati partecipano finanziariamente al sostentamento ordinario dell'ente, mentre nella fondazione il patrimonio è l'essenza stessa dell'ente e deve sussistere inizialmente in misura idonea ed adeguata a sostenere, con le relative rendite, le necessità finanziarie correlate al perseguimento dello scopo. Talchè nelle disposizioni statutarie delle associazioni vanno obbligatoriamente previsti "i diritti e gli obblighi degli associati", tra cui viene ordinariamente previsto l'onere a carico degli associati di contribuire alle necessità finanziarie con la corresponsione di quote associative periodiche, mentre per le fondazioni vanno indicati "i criteri e le modalità di erogazione delle rendite" (art. 16 cod. civ.).

Non sfugge allo Scrivente che, ultimamente, si è riconosciuta cittadinanza giuridica nell'ordinamento italiano alle cosiddette "fondazioni di partecipazione". Si tratta di fondazioni per le quali, accanto al nucleo essenziale delle previsioni statutarie tipiche, si prevede e consente la possibilità per soggetti contributori di ingerirsi nella gestione dell'ente, a condizione di partecipare alle spese con finanziamenti periodici, e per tutto il tempo della permanenza della contribuzione.

Tuttavia le previsioni della bozza in esame prevedono anche un obbligo per i fondatori di contribuire annualmente, e perpetuamente, alla gestione della fondazione mediante contributi "la cui misura è stabilita di anno in anno dal Consiglio" (art. 9, lett. j), peraltro sulle "proposte dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti" (art. 13, comma 2, lett. j), analogamente a quanto sarebbe prevedibile in un'associazione, ma senza prevedere anche la possibilità per un "fondatore" di sottrarsi a tale obbligo permanente.

Tali previsioni, peraltro, espongono per il futuro ed indefinitamente gli enti partecipanti, e in particolare la Regione siciliana, ad oneri finanziari, per i detti contributi annui, permanenti ma incerti nell'ammontare -in quanto determinati annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione- a prescindere dalla sussistenza di previsioni di bilancio che, peraltro, dovrebbero esser preventivamente autorizzate da una legge sostanziale che li consenta.

Pertanto tali previsioni vanno espunte dallo statuto.

Con riferimento ad un ente con natura di fondazione, peraltro, vanno eliminati i riferimenti all'"Assemblea", contenuti nell'art. 12, commi 6 e 8, organo non previsto altrove nella bozza di statuto (né prevedibile in una fondazione).

Non appare, poi, consona la previsione del comma 10 dell'art. 12 della bozza statutaria che assegna ad un "decreto a firma congiunta dei rettori" delle università partecipanti l'insediamento del consiglio di amministrazione, che, come fatto giuridicamente rilevante, dovrebbe avvenire con la prima riunione del consiglio medesimo, eventualmente sollecitata dal presidente uscente o dal soggetto che ne esercita le funzioni anche secondo le previsioni dell'art. 12, comma 4, nel caso di decorso del termine massimo del regime di prorogatio.

Infine, ancorchè la fondazione in discorso assume formalmente la veste di soggetto privato, si suggerisce, in armonia con le previsioni dell'art. 48 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 18, di prevedere, nella composizione del collegio dei revisori, un membro nominato dall'Assessorato regionale per il bilancio e per le finanze ed uno nominato da codesto Assessorato (eventualmente elidendo la previsione della nomina presidenziale), dal momento che le risorse gestite dalla fondazione provengono essenzialmente da risorse pubbliche.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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