Pos. 3   Prot. N. 3573 / 61.06.11 



Oggetto: Trasporti. Concessione del servizio di revisione dei veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del D.L.vo n. 285/92. Requisiti per il rilascio o il rinnovo.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Ufficio del Dirigente Generale

PALERMO


1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente la nota n. 1595 del 23 gennaio 2006 dell'Area Motorizzazione Civile di xxxxx con cui il responsabile dell'Area formula alcune osservazioni sul parere n. 17579 del 28 dicembre 2005, reso da questo Ufficio sulla materia in oggetto.

Nella citata nota in particolare si rileva che il predetto parere "in riferimento ai requisiti richiesti alle imprese dall'art. 239 del Regolamento di esecuzione del codice della strada non tiene conto in primo luogo dello spirito della norma (D.L.vo 112/98) che ha inteso rendere più agevoli le procedure di accesso all'attività di autoriparazione e, soprattutto, dell'indirizzo della Direzione Generale del Ministero dei Trasporti".

Al riguardo viene in primo luogo richiamata la circolare del 19 febbraio 1997, recante chiarimenti sull'attività tecnica connessa con le revisioni, che, al paragrafo 5, precisa che " mentre è da richiedere l'iscrizione al RIA, non deve essere invece per ora accertata la presenza delle attrezzature da officina di cui alla legge 122/92, art. 3, comma 1, lettera b, in quanto detta norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera b, della legge 507/96. Tale controllo dovrà invece essere effettuato non appena sarà stato emanato il decreto previsto dallo stesso art. 1, comma 1, lettera a, per il quale si forniranno successive istruzioni".

Viene quindi richiamata la successiva circolare del 16 luglio 1998 che, in considerazione dell'omessa previsione, nell'allora emanando D.P.R. n. 558/99, tra i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di autoriparazione, del possesso delle attrezzature di base, afferma che : " Pertanto, limitatamente al requisito di cui in parola, si profila una situazione di incertezza normativa, che consiglia la sospensione del termine di cui alla circolare 28/98 del 16 marzo 1998. Ciò in quanto assume concretezza il rischio di obbligare le imprese concessionarie ad investimenti apprezzabili, per un adeguamento che potrebbe di fatto rivelarsi non necessario".

Alla luce delle indicazioni contenute nelle citate circolari il responsabile dell'Area Motorizzazione Civile di xxxxx sostiene che la conclusione cui si perviene nel parere in riferimento - secondo cui il certificato camerale e il possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al D.M. n. 406/97 costituirebbero entrambi requisiti necessari ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione in oggetto - va oltre la richiesta dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente i controlli tecnici di idoneità che competono agli Uffici provinciali MCTC andrebbero limitati alle attrezzature richieste per la revisione dei veicoli, rimanendone escluse quelle previste per lo svolgimento delle attività di autoriparazione.

Ciò posto viene richiesta "la sospensione dell'applicazione" del parere in esame e l'emanazione di una direttiva "che detti norme chiarificatrici per il settore delle revisioni in regime di concessione".

2 . La nota trasmessa da codesto Dipartimento offre lo spunto per un'ulteriore riflessione sul tema dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del rilascio e/o del rinnovo della concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada.

Nel parere già reso lo Scrivente affermava che "dal disposto del citato art. 239 del D.P.R. n. 495/92 si evince con chiarezza che, ai fini del rilascio e/o del rinnovo della concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, le imprese richiedenti devono dimostrare di "essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558/99" e "di esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. n. 122/92". Affermava altresì che "alla luce della superiore prescrizione le imprese di autoriparazione interessate al rilascio o al rinnovo della predetta concessione non solo devono risultare iscritte nel registro o nell'albo sopra indicati per tutte le attività previste dal citato art. 1, comma 3, della L. n. 122/92, ma devono altresì esercitare effettivamente tutte le predette attività".

Al riguardo lo Scrivente non può che ribadire anche in questa sede il proprio avviso, che trova fondamento nel chiaro tenore letterale del citato art. 239, comma 2, lettera a) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e che risulta peraltro confortato dalle previsioni, di segno analogo, di altre regioni e province italiane.

Giova in proposito richiamare, tra le altre, la L.r. Emilia - Romagna 13 maggio 2003, n. 9, recante Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile, che - dopo avere attribuito alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di "autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992" (art. 2, comma 1, lettera j) - dispone che : "La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva :
a) l'iscrizione nel registro delle imprese ... o nell'albo delle imprese artigiane ... per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 ;
b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 "(art. 10, comma 5).

Analogamente la Provincia di Venezia, nel Regolamento per l'attività di revisione veicoli approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 2005/00069 del 15/09/2005, all'art. 3, Soggetti interessati, dispone che "Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitino effettivamente tutte le attività di autoriparazione previste dell'art. 1, comma 3, della L. n. 122/92 : a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista".

Del resto anche codesto Dipartimento, con il D.D.G. 22 ottobre 2002, recante Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha espressamente previsto (art. 1) che all'atto dell'istanza le imprese di autoriparazione che intendono ottenere la concessione all'esercizio dell'attività di revisione veicoli "devono dimostrare di possedere tutti i requisiti prescritti" dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione.

La necessità della ricorrenza di entrambi i requisiti in parola - l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e l'esercizio effettivo di tutte le attività previste dal più volte citato art. 1, comma 3, della L. n. 122/92 - ai fini del rilascio e/o del rinnovo delle concessioni in oggetto va pertanto ribadita anche in questa sede.


3 . Quanto al diverso profilo della verifica della sussistenza dei predetti requisiti, nel parere già reso lo Scrivente osservava che "mentre per l'iscrizione al registro o all'albo fa fede il certificato camerale, per l'effettivo esercizio delle attività risulta decisiva la disponibilità o meno, nei locali dell'impresa, delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al citato D.M. n. 406/97.
A ciò consegue che il certificato camerale e il possesso delle predette attrezzature e strumentazioni costituiscono requisiti entrambi necessari ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni in oggetto".

Su questo aspetto si impone, invero, un ulteriore approfondimento.

Il più volte citato art. 239 del D.P.R. n. 495/92, nel testo modificato dal D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479, al comma 3, sul finire, disponeva che : "Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a)".

In considerazione della predetta modifica il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione Generale MCTC, con circolare 16 marzo 1998, n. 28/98, concernente D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479, recante modifiche agli articoli 239 e 240 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada - premesso che la norma in oggetto "ha previsto, tra l'altro, che ai fini del rilascio della concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, i richiedenti debbano dimostrare anche il possesso delle attrezzature e delle strumentazioni utili all'esercizio dell'attività di autoriparazione" e rilevato che "la norma citata si pone in discordanza con il complesso delle norme di settore atteso che, mentre per effetto delle modifiche all'art. 2 della legge n. 122 del 1992, apportate con legge n. 507 del 1996, il possesso delle attrezzature non è requisito richiesto per l'iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, lo è invece, e si ribadisce quale requisito essenziale, ai fini dell'ottenimento della predetta concessione" - concedeva ai concessionari, "al fine di consentire un adeguamento progressivo", un termine per le operazioni descritte, "che dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 settembre 1998".

Con successiva circolare 16 luglio 1998, n. 62/98, avente per oggetto la precedente circolare 16 marzo 1998, il Ministero - nel prendere atto che "la già segnalata discordanza tra i contenuti dell'art. 239 ed il complesso delle norme di settore ... si è ancor più accentuata", specie per effetto dell'omessa previsione, nell'allora emanando D.P.R. n. 558/99, tra i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di autoriparazione, del possesso delle attrezzature di base - affermava che : " Pertanto, limitatamente al requisito di cui in parola, si profila una situazione di incertezza normativa, che consiglia la sospensione del termine di cui alla circolare 28/98 del 16 marzo 1998. Ciò in quanto assume concretezza il rischio di obbligare le imprese concessionarie ad investimenti apprezzabili, per un adeguamento che potrebbe di fatto rivelarsi non necessario. Sarà cura della scrivente diramare ulteriori istruzioni".

Non risultano, invero, allo Scrivente ulteriori circolari concernenti la materia in esame, tuttavia l'orientamento espresso dal Ministero nelle due circolari sopra richiamate appare confermato dalle ulteriori modifiche al testo dell'art. 239 di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 360 che ha disposto (lettera e) la soppressione dell'inciso finale del comma 3, sopra riportato, e ha aggiunto il comma 3 bis, in atto vigente, che così recita: "Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo".

In seguito a tale modifica tra i requisiti oggettivi richiesti ai fini del rilascio e/o del rinnovo della concessione in oggetto non figurano più le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, previste dal D.M. 30 luglio 1997, n. 406, bensì solo quelle pertinenti le attività di revisione, indicate nella citata appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/92.

Alla luce di questa più approfondita disamina, re melius perpensa, si ritiene di non potere confermare in questa sede l'avviso precedente nella parte in cui si è ritenuto che "il certificato camerale e il possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al D.M. n. 406/97 costituiscono requisiti entrambi necessari ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione in oggetto".

A ciò consegue che il sopralluogo preliminare da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile competente per territorio, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio della concessione, e i successivi sopralluoghi, finalizzati alla verifica della permanenza dei suddetti requisiti, potranno avere per oggetto soltanto le attrezzature e le strumentazioni necessarie all'attività di revisione.

Ciò posto,resta tuttavia aperto il problema della verifica della sussistenza del requisito dell'effettivo esercizio di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. n. 122/92.

Al riguardo può a questo punto affermarsi che, se per l'iscrizione al registro o all'albo fa fede il certificato camerale, per l'esercizio effettivo delle predette attività farà fede una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con cui il titolare o il legale rappresentante dell'impresa di autoriparazione dichiara l'effettivo esercizio di tutte le attività di autoriparazione sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del citato Testo unico in caso di dichiarazioni mendaci e della possibilità che l'amministrazione proceda a controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 dello stesso Testo unico.

Permane tuttavia qualche perplessità in ordine all'oggetto dei predetti controlli sulla veridicità della dichiarazione relativa all'effettivo esercizio di tutte le attività di autoriparazione, in assenza di un parametro certo come quello della disponibilità o meno, nei locali dell'impresa, delle attrezzature e delle strumentazioni richieste per le stesse attività dal D.M. n. 406 del 1997.

Su tale aspetto potrebbe rivelarsi utile una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale MCTC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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