Pos. 3   Prot. N. 4001/ 58.06.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE -  Legge n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67. Spese funzionamento Autorità d vigilanza. 






Allegati n........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente
                                          PALERMO 
                                   
E P.C.              ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
                  - Dipartimento regionale dei lavori pubblici 
                  - Osservatorio regionale dei lavori pubblici 
                                          PALERMO 



1 - Con nota 21-2-2006, prot. N. 17740, codesto Dipartimento ha inoltrato allo Scrivente Ufficio, per una risposta in merito, la richiesta di parere sull'applicabilità in Sicilia delle disposizioni indicate in oggetto, avanzata dalla Soprintendenza di Palermo con nota 7-2-2006, n. 481.
Viene premesso da tale Ufficio che il comma 65 dell'articolo uno della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto che dall'anno 2007 le spese di funzionamento di alcuni organi, fra i quali l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità. Il successivo comma 67 aggiunge che l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non dovrà comunque superare lo 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza. La stessa Autorità potrà altresì individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi.

Viene poi osservato che la deliberazione dell'Autorità di vigilanza 26 gennaio 2006, che ha fissato la misura dei contributi dovuti in forza delle su indicate disposizioni è entrata in vigore dal 20 febbraio scorso.
Poiché le nuove norme in materia di appalti introdotte dalla l.r. 29 novembre 2005, n. 16 (prevedrebbero la pubblicazione "sull'albo pretorio telematico" (dei bandi di gara) viene chiesto l'avviso circa la l'applicabilità in Sicilia della nuova normativa chedalla predetta data del 20 febbraio 2006 condizionerebbe tale pubblicazione "alla esibizione della attestazione di pagamento" ( si suppone da parte dell'Amministrazione appaltane dei contributi dovuti all'Autorità di vigilanza e determinati con la suindicata deliberazione).


2. La richiesta di parere, sulla quale codesto Dipartimento non manifesta alcun avviso, appare poco chiaramente formulata atteso che la l.r. n. 16/2005, all'art. 1 comma 10, nel sostituire il comma 6 della legge n. 109/1994 (nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002) ha previsto che qualunque sia l'importo dei lavori tutti i bandi e gli avvisi di gara siano pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e non si intravede il nesso fra tale disposizione e le norme della finanziaria statale richiamate dalla Soprintendenza. Tuttavia, l'essenza del problema sollevato sembra da ricondursi alla possibilità di ritenere operante nell'ordinamento regionale la disposizione di cui al comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede un contributo da parte delle imprese quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Sul punto si osserva che l'art. 4 della legge regionale n. 7/2002 ha esteso all'ordinamento regionale le funzioni dell'Autorità di vigilanza, organo dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. Se è pur vero che il recepimento della legge n. 109/1994 operato dal legislatore regionale ha espressa natura statica (cfr. art. 1 della l.r. n. 7/2002) è pur vero che le modalità di funzionamento di tale Autorità esulano dalla competenza regionale e ad esse non può che farsi dinamico rinvio con la conseguenza che anche nel territorio regionale gli operatori economici siano tenuti al pagamento del contributo di cui alla citata norma quale condizione di ammissibilità della propria offerta nell'ambito delle procedure di gara.
In considerazione dei particolari rapporti che per legge (cfr. art. 4, comma 20 della legge n. 109994 nel testo coordinato) sono instaurati fra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e la suddetta Autorità copia della richiesta di parere viene trasmessa agli organi in indirizzo, che leggono per conoscenza, affinché, per quanto di competenza, esprimano il loro avviso in merito.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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