Pos. I Prot. _______ /57.06.11

OGGETTO: Organi - Camera di commercio - Elezioni del Presidente - Tempistica.


ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 16 febbraio 2006, n. 289/2S)
PALERMO


1. L'art. 16, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ("Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio"), dopo aver disposto che il presidente della camera di commercio è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, prevede altresì: "qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio".
Ritiene lo scrivente Assessorato che l'espressione "entro i successivi quindici giorni", di cui al riportato art. 16, comma 1, l.r. n. 29/1995, deve intendersi nel senso che "per poter procedere al terzo scrutinio, la convocazione deve essere effettuata nei quindici giorni successivi al giorno del secondo scrutinio".
Rappresenta altresì codesto Dipartimento che la Camera di commercio di xxxxxxxxx è invece "dell'avviso che il terzo scrutinio possa essere effettuato nello stesso giorno".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo.

2. La disposizione normativa riportata in epigrafe -nel richiedere un quorum deliberativo ridotto, a partire dal terzo scrutinio, per l'elezione del presidente del consiglio della camera di commercio- nulla prevede espressamente circa il momento in cui può procedersi alla terza votazione e cioè, in particolare, se questa possa essere effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla seconda votazione risultata infruttuosa o, comunque, nello stesso giorno della seconda votazione ovvero ancora in un giorno successivo; ed infatti, l'espressione "entro i successivi quindici giorni" di cui al citato art. 16, comma 1, l.r. n. 29/1995, letteralmente interpretata, indica, ad avviso dello scrivente, il termine ultimo entro cui deve procedersi alla terza votazione, ciò che non esclude alcuna delle ipotesi sopra prospettate circa il momento a partire dal quale può farsi luogo alla stessa.
Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni normative al riguardo, può ritenersi che ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. r. n. 29/1995, la terza votazione per l'elezione del presidente del consiglio della camera di commercio può essere effettuata anche nello stesso giorno della seconda.
Del resto va altresì evidenziato che la disposizione riportata in epigrafe prevede, nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza indicata per l'elezione del presidente, successive "votazioni" e non richiede espressamente la convocazione di successive sedute; ora, considerato che, in via generale, è possibile la convocazione di diverse sedute nello stesso giorno, sono a fortiori ammissibili nello stesso giorno diverse votazioni con il medesimo oggetto.
L'interpretazione proposta risulta altresì suffragata in giurisprudenza dalla sentenza del C.G.A., sez. giurisdiz., 24 dicembre 2002, n. 711, laddove, sebbene con riferimento a fattispecie relativa all'elezione del presidente di un consorzio ASI, il predetto organo giurisdizionale ha precisato che "l'art. 6, 5º, 6º e 8º comma, l.reg. Sicilia 4 gennaio 1984 n. 1 in tema di elezioni del presidente di un consorzio che stabilisce un quorum strutturale e un quorum deliberativo ridotti, qualora, nella prima seduta, nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta calcolata sui componenti del consesso o non si sia raggiunto il quorum richiesto, induce a conteggiare come prima seduta anche quella in cui, in carenza di quorum strutturale, non si sia proceduto a votazione, interpretazione questa che, nell'incertezza del dato letterale, appare la più coerente sul piano logico e sistematico, in quanto corrisponde alla esigenza di pervenire alla elezione del presidente in tempi ravvicinati".
L'esigenza evidenziata di pervenire rapidamente alla elezione del presidente, funzionale alla necessità di assicurare il corretto funzionamento dell'organo collegiale, non può che configurarsi anche nella fattispecie in esame; pertanto, sotto tale profilo, trova conferma l'interpretazione sopra accolta dell'art. 16, comma 1, l.r. n. 29/1995 circa la possibilità di far luogo alla terza votazione per l'elezione del presidente della camera di commercio anche nello stesso giorno in cui si è tenuta la seconda votazione.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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