Pos.3   Prot. N. 56.11.2006  



Oggetto: Pubblico impiego - Norme della legge statale n.266/06 in materia di equo indennizzo e rimborso spese sanitarie. Applicabilità in Sicilia.





Allegati n...........................

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale,dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del personale.
U.O. I Pensioni
PALERMO

1. Con nota n.32093 del 21 febbraio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine ai rapporti tra le norme contenute nella legge finanziaria statale del 23 dicembre 2006, n. 266 riguardanti "equo indennizzo e rimborso spese sanitarie" e le analoghe norme regionali che disciplinano la materia.
La problematica in esame riguarda i rapporti tra diverse fonti legislative (da un lato le norme statali e dall' altro quelle regionali), in una materia, quale è quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, riservata dall' art. 14 lett. q) dello Statuto alla legislazione esclusiva, e che fa salvo un trattamento non inferiore a quello previsto per il personale dello Stato.
In particolare, per quanto riguarda l' equo indennizzo, l' art. 1, comma 210, della legge finanziaria ha previsto che per il calcolo dello stesso "si considera l' importo dello stipendio tabellare in godimento...con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo" mentre il legislatore regionale con l' art. 20, primo comma, della L.r. 3 maggio 1979, n.73 ha statuito che "per la determinazione dell' equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell' annessa tabella".
Al riguardo codesta Presidenza specifica di avere sempre ritenuto "prevalente" la norma regionale anche in presenza di diversa disciplina dettata dal legislatore statale.
Per quanto riguarda invece i rimborsi per le spese di cura in favore dell' impiegato infermo per causa di servizio la legge finanziaria è intervenuta (art.1, comma 219 e 220) anzitutto sostituendo il comma 8 dell' art. 68. del D.P.R. n.3 del 1957 che prevedeva le spese rimborsabili e, poi abrogando gli articoli da 42 a 47 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, nonché la L. 1 novembre 1957, n. 1140, la L. 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l' applicazione delle leggi stesse.
Il successivo comma 221 ha disposto inoltre l' abrogazione di tutte le disposizioni che, comunque, pongano le spese di cura a carico dell' amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali.
La norma regionale (art. 20, comma secondo, della L.r. n.73/1979, aggiunto dall' art.7 della L.r. 17 febbraio 1987, n. 8) statuisce per quanto riguarda le spese di cura che "per l' infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono a carico dell' Amministrazione,oltre alle spese previste dall' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, quelle relative a viaggi e soggiorni sostenute dall' interessato e dallo eventuale accompagnatore ".
In forza del rinvio alla norma statale contenuto nella norma, riferisce codesta Presidenza, di avere sempre applicato tutte le disposizioni statali, legislative e regolamentari, succedutesi nel tempo e che risultano ora abrogate.
Ciò posto si chiede di sapere se le disposizioni abrogative contenute nella finanziaria statale siano direttamente applicabili alla Regione siciliana ovvero se l' art.20, comma secondo, della L.r. sopra citata mantenga la sua efficacia.
In questo caso si chiede di sapere se sia possibile continuare ad applicare le norme regolamentari statali o se debbano essere emanate apposite disposizioni "attuative".

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Occorre anzitutto ribadire che nella materia relativa alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti la stessa ha competenza legislativa esclusiva: ciò ha comportato che molti aspetti dello stato giuridico ed economico del personale regionale sono stati, nel corso degli anni, regolati direttamente dal legislatore regionale che ha inoltre previsto in alcuni casi il rinvio, per quanto non regolamentato, alla legislazione statale.
Ora, com' è noto, la potestà legislativa esclusiva, piena o primaria è riservata alle sole regioni ad autonomia speciale (ogni Statuto contiene un apposito elenco di materie "esclusive") ed è caratterizzata dal legame meno intenso con la legislazione statale. Questo tipo di potestà incontra, oltre ovviamente ai limiti generali e comuni a tutte le regioni, due soli specifici limiti che sono quelli dei principi generali dell' ordinamento giuridico ed il limite delle riforme economico - sociali (cfr.R. Bin e G. Pitruzzella - Diritto costituzionale - G. Giappichelli editore 2001).
Ciò posto laddove la Regione abbia legiferato nell' esercizio della sua competenza esclusiva le norme emanate continuano ad essere in vigore anche in presenza di diverse disposizioni emanate dal legislatore statale purchè le stesse non abbiano il carattere di norme di riforma economico sociale.
Tale carattere in genere non è attribuito alla legge finanziaria, strumento di riconsiderazione globale dei flussi finanziari; inoltre, nel caso in esame nulla dispongono i commi 220 e 221 in ordine alla diretta applicabilità delle disposizioni in essi contenute alle Regioni a statuto speciale, mentre il comma 610 precisa che l' intera legge si applica nelle regioni a statuto speciale "...compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
Alla luce delle considerazioni sopra svolte sembrerebbe che, così come osservato da codesta Presidenza, non sussistano dubbi in ordine alla possibilità di continuare ad applicare il disposto dell' art. 20, primo comma della L.r n. 73/1979 e gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste dall' annessa tabella per quanto riguarda l' equo indennizzo.
Con riguardo, invece, alla disposizione contenuta nel secondo comma dell' art. 20 citato relativo ai rimborsi per spese di cura, occorre operare alcune precisazioni.
La norma contiene un rinvio espresso all' art. 68 del D.P.R. 1957, n. 3 : per effetto di tale rinvio, le spese rimborsabili sono oltre quelle espressamente previste dalla norma regionale anche quelle di cui al comma otto dell' art. 68 e cioè quelle "per ricoveri in istituti sanitari e per protesi".
Dal tenore della norma regionale si evince che la stessa ha operato un rinvio recettizio statico alla norma statale; in altri termini è come se il legislatore regionale avesse voluto trascrivere nella legge le spese previste dal comma 8 dell' art. 68.
Infatti, il legislatore regionale fa espressamente riferimento alle spese previste dall' art. 68 specificando poi che "oltre" a tali spese verranno rimborsate quelle relative "a viaggi e soggiorni sostenute dall' interessato e dallo eventuale accompagnatore".
Ciò comporta la conseguente inapplicabilità automatica nell' ambito della regione siciliana delle modifiche introdotte dalla norma statale (cfr. C.G.A.sic., sez. giurisdiz., 8 febbraio 2002, n.72), solo un rinvio "dinamico" alle norme statali avrebbe potuto consentire la applicazione della più restrittiva normativa statale.
In assenza di un rinvio dinamico - nonostante la modifica del comma ottavo dell' art. 68 del T.U. contenuto nel D.P.R. n. 3/58 e l' abrogazione delle norme contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957, n.686 con il quale vennero emanate le norme di esecuzione del succitato art. 68 - anche il secondo comma dell'art. 20 della L.r. n.73 / 79 continua ad esplicare la sua efficacia.
Per quanto riguarda anche tutte le altre disposizioni normative e regolamentari, ormai abrogate da parte dal legislatore statale, alle quali per prassi si è fatto riferimento, queste non potranno più essere applicate.
Sarà cura di codesta Presidenza emanare le disposizioni "attuative regionali" considerato peraltro che l' art. 51 dell' ultimo contratto collettivo regionale del comparto (pubblicato su S.O. G.U.R.S. n.22 del 21 maggio 2005) continua a fare riferimento al rimborso delle spese di cura e all' equo indennizzo nel caso di infortunio sul lavoro.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza
che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".








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