Pos. I Prot. 4722/51.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Boschi e foreste.- Incendi boschivi.- Normativa applicabile.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento delle foreste
(Rif. nota n. 38 del 15 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, presupposto che l'art. 37 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 ha introdotto un rinvio dinamico alla normativa statale solamente per ciò che attiene, nelle zone boscate percorse da incendi, i divieti di realizzare costruzioni di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni, mentre, per ciò che concerne tutta la rimanente disciplina, e specificamente per ogni altro divieto e relative sanzioni, nel territorio regionale dovrebbe trovare applicazione la legge 1 marzo 1975, n. 47 - ancorchè abrogata dall'art. 13 della L. 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" - poiché staticamente recepita dalla Regione siciliana con l'art. 34 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 88, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla cennata interpretazione e quindi, in buona sostanza, circa la natura del rinvio operato - in tema di difesa dei boschi dagli incendi - dalle citate norme regionali.

2.- Al fine della soluzione della problematica proposta occorre in primo luogo rilevare che, in ambito regionale, la materia forestale e specificamente la disciplina della prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, è regolata in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale in materia di conservazione del patrimonio boschivo, alla quale con espressi, ancorchè generici, richiami puntualmente si rimanda.
In particolare la l.r 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", all'art. 3, rubricato "Applicabilità delle norme statali", con una disposizione di valenza generale, testualmente statuisce che "per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale."
Il rinvio operato, testualmente concernente il R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani" e le sue modifiche ed integrazioni nonché l'ulteriore legislazione statale in prosieguo intervenuta a disciplinare la materia, ha indubbiamente carattere formale e dinamico. Ed invero considerato che l'oggetto del richiamato regio decreto-legge comprende l'intera materia forestale - e concerne dunque non soltanto modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e vincoli dei terreni e dei boschi medesimi, ma anche forme e modalità del godimento degli stessi boschi nonché norme di polizia forestale e puntuali divieti conseguenti alla perseguita tutela dagli incendi - ne discende che le disposizioni in prosieguo poste in essere in materia di difesa dei boschi dagli incendi (tra cui è possibile identificare proprio la legge 1 marzo 1975, n. 47 e la legge 21 dicembre 2000, n. 353 di cui è appunto discorso), incidono sulla materia disciplinata dal regio decreto-legge, che anche se non testualmente novellato, ne risulterà integrato e modificato.
Ed ancora la stessa l.r 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dello specifico Titolo II, rubricato "Della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi", chiarisce, all'art. 33, comma 1, che la Regione esercita l'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione "nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio degli incendi".
L'organicità della materia e la stretta correlazione tra le norme dettate al previsto scopo di tutela e salvaguardia, siano esse primarie - precettive, proibitive o permissive - che secondarie, e nella specie sanzionatorie, non consente di ritenere che il rinvio alle "norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47", operato per quanto compatibile con la legislazione regionale in materia, dall'art. 34 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 88, abbia cristallizzato nel tempo, per ciò che concerne l'ambito regionale, la richiamata normativa.
Laddove invero, per mera ipotesi di scuola, così fosse stato, è da ritenere, da un lato, che la ben più ampia formulazione adottata dalla successiva l.r. 16 del 1996, e dall'altro, l'essere quest'ultima posteriore alla l.r. 88 del 1975, abbiano esteso ed ampliato il rinvio già operato rendendolo formale e dinamico.
Fermo restando dunque che, nel rispetto della ascritta competenza legislativa in materia, laddove la norma regionale abbia in qualsiasi modo prescritto essa è destinata a trovare applicazione, in ossequio peraltro alla puntuale dizione normativa che rinvia alla disciplina statale solamente per quanto non diversamente disposto, è da ritenere che in assenza di specifiche disposizioni contrarie, il rinvio operato è contraddistinto dal carattere dinamico, e conseguentemente la relativa portata è destinata a restare valida nel tempo in relazione non solo alle norme espressamente individuate e preesistenti alla data di entrata in vigore della norma di rinvio, ma anche alle altre successivamente emanate nella materia.
Pertanto, e conclusivamente, si ritiene che l'ulteriore rinvio operato dall'art. 37 della medesima l.r. 6 aprile 1996, n. 16, ai divieti posti dall'"articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni", vada interpretato come reiterazione e conferma del rinvio dinamico già operato dall'art. 34 della precedente l.r. 29 settembre 1975, n. 88, le cui disposizioni peraltro in gran parte vengono abrogate dall'art. 86 della stessa l.r 16/1996.
Quindi la (vigente) normativa nazionale recata in tema di difesa dei boschi dagli incendi dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, è destinata, ad avviso dello scrivente, a trovare applicazione non soltanto "limitatamente all'attività urbanistica ed all'esercizio del pascolo", ma anche per ciò che attiene tutta la rimanente disciplina, e specificamente per ogni altro divieto e relative sanzioni.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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