POS. II Prot._______________/49.11.06

OGGETTO: Definizione agevolata di carichi di ruolo pregressi ex art.12, l. n.289/2002 - Applicabilità agli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Lavoro
PALERMO
   





1. Con nota prot. n.104/Segr.Dir. del 24 gennaio 2006 codesto Dipartimento, premesso che l'art.12 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modifiche e integrazioni ha previsto, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora con un pagamento effettuato secondo le modalità indicate, ha chiesto allo Scrivente se la predetta disposizione trova applicazione "anche nelle ipotesi di iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate dagli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana".
Al riguardo codesto Dipartimento riferisce che la norma ha già dato luogo a contrastanti interpretazioni da parte dei vari uffici, provocando disparità di trattamento tra gli utenti delle varie province regionali.
Rileva codesta Amministrazione che, benché in Sicilia gli Ispettorati del lavoro, ai sensi dell'art.2, D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, sostituito dall'art.2 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n.76 sono entrati a far parte dell'organizzazione regionale, tuttavia potrebbero comunque essere assimilati ad "uffici statali", segnalando al riguardo due circostanze e cioè che "buona parte delle sanzioni viene ... riversata su capitoli del bilancio dello Stato" e che "presso ogni Ispettorato Provinciale del Lavoro è presente, così come nel resto del territorio nazionale, il Nucleo dei Carabinieri per gli Ispettorati del Lavoro".



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.12 della legge 27 dicembre 2002, n.289, legge finanziaria 2003, consente la possibilità di definire in maniera agevolata i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli emessi da "uffici statali" e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000.

L'ambito operativo della norma, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, è stato via via chiarito da una serie di interventi successivi.
Un aspetto problematico che la norma in esame ha comportato in fase applicativa ha riguardato proprio l'individuazione dei soggetti potenzialmente coinvolti dalla sanatoria.
Infatti, l'articolo 12 citato circoscrive la sfera dei beneficiari di questa particolare fattispecie di condono ai debitori i cui carichi sono iscritti in ruoli degli "uffici statali" intestatari di ragioni creditorie a vario titolo.
Circa il significato da attribuire alla locuzione "uffici statali", in prima battuta, si era ritenuto che fossero ricompresi in tale dizione, oltre gli uffici tipicamente attratti nell'alveo dell'organizzazione amministrativa statale, anche gli enti pubblici appartenenti alla cosiddetta amministrazione pubblica allargata.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha successivamente diramato un apposito comunicato con il quale ha chiarito che "il richiamo agli <> contenuto nell'articolo 12 della legge n.289 del 2002, ai fini della definizione dei carichi di ruolo pregressi, deve essere riferito ai soli uffici dell'Amministrazione statale in senso stretto, vale a dire soltanto ai Ministeri.
Nella definizione <> non rientrano pertanto gli uffici di enti pubblici statali ... che pur esplicando attività di diretto e immediato interesse per lo Stato, non sono comunque riconducibili alle Amministrazioni statali in senso stretto" (comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003).

Ora, com'è noto, gli Ispettorati provinciali del lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale",sono alle dipendenze della Regione siciliana e fanno parte della sua organizzazione amministrativa (art.2).

Ciò posto, pare allo Scrivente che dal tenore letterale della disposizione in esame nonchè dal contenuto della nota chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate, che esclude dal novero degli "uffici statali" persino gli enti pubblici statali, non può che derivare logicamente la non riconducibilità degli uffici dell'Amministrazione regionale -e nel caso specifico degli Ispettorati provinciali del lavoro- nel campo di applicabilità della norma in questione.
Va peraltro ricordato che questo Ufficio si è già espresso in tal senso sulla medesima problematica (con particolare riferimento ai ruoli emessi per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate dai Distretti minerari) con parere n.55 del 2004 reso con nota prot. n.7505/2004 all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze.

Non può, per completezza, non rilevarsi che l'applicazione anche nella Regione siciliana del condono di cui trattasi, -previsto per gli "uffici statali" e, dunque, gravante sul bilancio statale-, in mancanza di un espresso intervento legislativo, determinerebbe una minore entrata nel bilancio regionale non riequilibrata da una parallela previsione compensativa in palese violazione dell'art.81 Cost.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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