Pos. 4   Prot. N. /47.06.11 



Oggetto: Pignoramento di stipendio già gravato da precedenti ritenute.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
del Turismo, delle Comunicazioni
e dei Trasporti
Area Interdipartimentale
"Servizi Generali Comuni ai Dipartimenti"

P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in tema di limiti alla pignorabilità dello stipendio di un pubblico dipendente, qualora il pignoramento intervenga successivamente ad una cessione del quinto dello stipendio medesimo, nonché in presenza di un assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie e di un precedente pignoramento in favore di altro creditore, di talchè l'ammontare delle predette ritenute risulta oggi pari al 49,18% dello stipendio.
In proposito codesta Amministrazione ritiene che le ritenute da effettuarsi sullo stipendio di un pubblico dipendente non possano superare, secondo la normativa vigente, il 50% del medesimo, con la conseguenza di poter darsi corso all'assegnazione relativa al pignoramento di cui è questione (pari a euro 200,00, giusta ordinanza di assegnazione 8 giugno 2005 del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale civile di Agrigento, non allegata alla presente richiesta) soltanto in seguito all'estinzione del precedente pignoramento, dunque, a decorrere dall'1 marzo 2007.


2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il sequestro e il pignoramento degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei pubblici dipendenti è regolato, com'è noto, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che pone precisi limiti quantitativi al fine di assicurare, in ogni caso, i mezzi di sussistenza cui veniva riconnesso un vero e proprio interesse pubblico, che giustificava, secondo il legislatore, limiti più ristretti al pignoramento rispetto a quelli previsti dall'art. 545 cod. civ., commi 4 e 5 (il diverso trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati è stato peraltro ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentt. nn. 89/1987 e 878/1988).
Il legislatore nel citato D.P.R. n. 180/1950 ha anche previsto e regolato il cumulo tra cessione, per estinguere mutui contratti dal pubblico dipendente, e pignoramenti o sequestri (problema rimasto, invece, estraneo al rapporto di lavoro privato).
I limiti connessi al cumulo sono regolati dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 68, comma 2, dai quali si evince un doppio limite: uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (od il loro cumulo), disciplinato dall'art. 2, ed uno assoluto, allorché coesistano pignoramenti e sequestri o cessioni, regolato dall'art. 68.
Dall'esame delle citate disposizioni risulta innanzitutto che è ammissibile il concorso tra una cessione volontaria della quinta parte dello stipendio e un successivo pignoramento di pari valore purché il cumulo delle due cause riduttive non superi la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68, comma 2, del D.P.R. n. 180 del 1950 quale "limite assoluto per il concorso di cause siffatte"(Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4488).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che nel sopradescritto caso di pignoramento (o sequestro) che segua ad una cessione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 68, comma 2 del citato D.P.R. - "rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e, cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi dedurre la quota ceduta), senza che possa ritenersi che l'art. 68 sopra citato consente il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari" (Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 1995, n. 4584).
Per quanto attiene, invece, alla coesistenza di un assegno di mantenimento gravante sul medesimo stipendio è stata affermata l'irrilevanza della circostanza per cui il debitore, dipendente pubblico, raggiunto da un pignoramento delle retribuzioni per un credito ordinario, debba "corrispondere al coniuge divorziato e ai figli minori un assegno di mantenimento, per il quale non sia stato attivato un pignoramento", non potendosi cumulare le due voci ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di pignorabilità (cfr., in tal senso, Trib. Palermo, 9 ottobre 2002). Diversamente, i limiti previsti per il pignoramento delle retribuzioni sarebbero applicabili qualora si fosse in presenza di un "ordine di pagamento diretto delle somme spettanti, in forza di un rapporto di lavoro, al coniuge che sia inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno mensile stabilito per il mantenimento della prole minore" (cfr., Trib. Modena, 5 febbraio 1999).
Alla luce delle suesposte considerazioni dovrà tenersi conto - ai fini del cumulo delle ritenute già effettuate sullo stipendio del dipendente, onde non superare il limite del 50% del medesimo - certamente delle ritenute relative alle cessioni del quinto dello stipendio a favore sia della Regione siciliana che della "Finanziaria" (non precisata), nonché di quella relativa al preesistente pignoramento a favore di altro creditore; per quanto concerne, invece, l'assegno di mantenimento dovrà codesta Amministrazione verificare (non avendo quest'Ufficio alcun elemento utile al riguardo) a quale delle due diverse ipotesi sopradescritte sia riconducibile la fattispecie in esame e, conseguentemente, considerare il relativo importo ai fini del cumulo solo qualora si versi nella seconda ipotesi, in presenza, cioè, di un "ordine di pagamento diretto delle somme spettanti, ....., al coniuge che sia inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno mensile stabilito per il mantenimento della prole minore" (cfr., Trib. Modena, cit.).
Sembra, pertanto, allo Scrivente di poter condividere l'orientamento espresso da codesta Amministrazione circa la necessità di rinviare l'assegnazione della somma di euro 200,00 relativa al secondo pignoramento, alla data in cui risulterà estinto il pignoramento preesistente già gravante sul medesimo stipendio, qualora l'eventuale esecuzione della predetta assegnazione dovesse dare luogo al superamento dei predetti limiti normativamente previsti e calcolati secondo i criteri sopra indicati.
Ove ricorresse la suddetta ipotesi occorrerà, tuttavia, tenere presente che l'ordine di assegnazione disposto dal Giudice dell'Esecuzione costituisce già titolo immediatamente esecutivo per il creditore procedente, conseguentemente sembrerebbe necessario interessare della questione l'Avvocatura dello Stato competente perché valuti l'opportunità di intervenire nella procedura esecutiva già incardinata, al fine di pervenire ad un'eventuale modifica della predetta ordinanza di assegnazione.
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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