Pos.   3 Prot. N. 5645- 46 .06.11 



Oggetto: ENERGIE- Energia elettrica -Autorizzazioni ex art. 12 D. lgs. N. 387/2003 - Refluenze in materia urbanistica.





Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO

1 - Con nota 6-2-2006, n. 741 - Serv. II, codesto Dipartimento, premesso di essere competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 7 del D. lgs. 29-12-2003, n. 387, per la realizzazione degli impianti di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) dello stesso decreto (sinteticamente: impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente; impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ; centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili) espone le proprie perplessità circa l'applicabilità in Sicilia della predetta disposizione nella parte in cui prevede che gli stessi (impianti) possano essere ubicati in zone classificate "agricole" dai vigenti piani urbanistici, in quanto la sua previsione contrasterebbe con specifiche norme emanate in ambito regionale in materia urbanistica e, segnatamente, con l'art. 7 della l.r. 11-4-1981, n. 65. Viene pertanto chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sui seguenti quesiti:
- se per i progetti di realizzazione dei predetti impianti occorra o meno l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente in variante allo strumento urbanistico, considerato che l'art. 19 dello stesso decreto legislativo n. 387/2003 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;
- se, in caso affermativo, sia sufficiente l'espressione del parere reso in seno alla conferenza di servizi, in considerazione dell'unicità del provvedimento di autorizzazione.
2 - Il decreto lgs. n. 387/2003, recante norme di attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE, riguardante la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, trova diretta applicazione nei confronti della regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 della legge 4 - 2 - 2005, n. 11 ( "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") fino a quando non entri in vigore la normativa di attuazione del legislatore regionale.
Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione in esame (art. 12, co. 7, del D. lgs. n. 387/2003) va osservato che il legislatore regionale, con l'art. 7 della 11-4-1981, n. 65, ha disciplinato in via generale la procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici attribuendo il rilascio della relativa autorizzazione, che costituisce espressamente variante allo strumento urbanistico, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. La procedura delineata dalla disposizione regionale si caratterizza per la preventiva acquisizione, entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, del parere dei comuni interessati, e la previsione di nomina di un commissario ad acta in caso di loro inerzia.
Tale procedimento, ovviamente, costituisce necessario presupposto dell'autorizzazione di competenza di codesto Assessorato e potrà essere reso in sede di conferenza dei servizi anche in mancanza di disposizioni regionali che disciplinino la materia in linea con quanto disposto dall'art. 12 del decreto lgs. N. 387/2003, atteso che il ricorso a tale conferenza è comunque esperibile in Sicilia ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 109/1994 (nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002) per i lavori pubblici e, in via più generale, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 7-9-1998, n. 23. Sembra, in sostanza, che l'attuale normativa regionale consenta già l'ubicazione in zona agricola degli impianti in questione anche in difformità dagli strumenti urbanistici senza necessità, almeno per tale aspetto e salve diverse valutazioni del legislatore, di un particolare adattamento.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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