Pos. I Prot. _______ /45.06.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - CRIAS - Modalità di redazione del bilancio.


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(rif. nota 8 febbraio 2006, n. 5042/03)
e, p.c.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato

LORO SEDI


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente una problematica concernente le modalità di redazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane; premesso che il predetto Ente predispone "un unico prospetto di bilancio" redatto in conformità al D. Lgs. n. 87/1992, e tenuto conto altresì che l'art. 64 della legge regionale n. 6/1997 ha istituito un fondo unico a gestione separata nel quale sono confluiti singoli fondi già in precedenza istituiti presso la stessa CRIAS, codesta Amministrazione esprime l'avviso che l'Ente in questione "debba redigere due distinti prospetti: uno afferente il fondo unico a gestione separata; l'altro relativo alla gestione corrente propria dell'Ente".

2. A sostegno della tesi prospettata codesto Dipartimento richiama anzitutto la voce 70 (Crediti verso clientela) delle istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento 22 dicembre 2005; nella predetta voce -quale posta dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa- figurano, tra l'altro, " i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi (crediti con fondi di terzi in amministrazione) sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'ente prestatore.
Non figurano, invece, i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia se i crediti suddetti comportino un rischio a carico dell'azienda, essi vanno inclusi per la relativa quota nella presente voce".
Premesso in via generale che, alla stregua delle istruzioni sopra riportate, il prestito erogato a valere sui fondi di terzi in amministrazione può essere iscritto all'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di impresa qualora la gestione dei fondi non rivesta natura di mero servizio o, comunque, qualora vi sia assunzione del rischio del credito, rileva codesto Assessorato che entrambe tali condizioni non si configurano, nella fattispecie, con riferimento ai prestiti erogati a valere sul fondo unico a gestione separata istituito presso la CRIAS. Ed invero, evidenzia anzitutto la scrivente Amministrazione che in forza dell'art. 64, comma 5, della l.r. n. 6/1997, l'Ente in parola non assume rischio di credito ed in secondo luogo poi che i ricavi della medesima CRIAS dovrebbero configurarsi quale "compenso di derivazione regionale per il servizio che l'Ente svolge per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione" e non come interessi attivi che maturano sui prestiti concessi dal medesimo Ente alle imprese artigiane.
Poiché dunque, alla luce di quanto sopra rilevato, la CRIAS non può iscrivere in bilancio i prestiti erogati nella voce sopra riportata (crediti verso clientela), si deve concludere, ad avviso di codesto Assessorato, "per la predisposizione di due bilanci separati, con la necessaria separazione anche delle poste economiche".

3. Sulla questione prospettata si osserva anzitutto che è indubbio che l'erogazione di finanziamenti da parte dell'Ente de quo non comporta l'assunzione di un rischio posto che ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, richiamato peraltro anche da codesto Assessorato, "la CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso" e, cioè, sul fondo unico a gestione separata istituito con risorse regionali.
Per quanto poi concerne la qualificazione delle spettanze della CRIAS, a tal proposito appare determinante richiamare il disposto dell'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 31, ai sensi del quale "gli utili netti di gestione della CRIAS sono destinati ad incremento dei fondi presso la stessa costituiti con apposite legge regionali, in proporzione all'entità dei fondi medesimi"; ed invero, in forza della riportata disposizione appare evidente che i ricavi dell'Ente in parola non sono configurabili quali interessi e cioè come componenti positivi del conto economico, poichè gli stessi ricavi risultano piuttosto destinati ad integrare il fondo a gestione separata assegnato dalla Regione all'Ente medesimo al fine di realizzare gli interventi previsti dalla normativa in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane.
La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane gestisce dunque, per conto della Regione, il fondo dalla stessa Regione assegnatole per lo svolgimento dei compiti istituzionali sopra indicati; in altri termini, non si è in presenza di un soggetto che opera nel libero mercato traendo la propria esistenza di operatore economico dal servizio offerto e liberamente accettato, ma si tratta al contrario di un ente che svolge un servizio perché esiste ed a tale scopo è istituito, indipendentemente dalla domanda (cfr. in tal senso parere C.G.A. n. 548 bis/98 del 19 gennaio 1998).
Acclarato che l'Ente in parola non assume il rischio delle operazioni di finanziamento; che sui prestiti erogati non maturano interessi a favore dell'Ente; ed infine che il medesimo Ente svolge un'attività di servizio nei confronti della Regione, ne discende che, alla stregua della istruzione della Banca d'Italia sopra riportata, i finanziamenti accordati alle imprese artigiane a valere sul fondo unico di cui all'art. 64, comma 1, della l. r. n. 6/1997, non possono essere iscritti nella voce 70 (Crediti verso clientela) dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della CRIAS.
In tale situazione trattasi essenzialmente di accertare se, e in che senso sia accoglibile la soluzione proposta da codesta Amministrazione circa la necessità che la CRIAS stessa predisponga "due bilanci separati" riguardanti, rispettivamente, il fondo unico a gestione separata e la gestione corrente propria dell'Ente.
Al riguardo si fa presente che la CRIAS, pur assumendo la connotazione di ente pubblico economico (C. conti, sez. giur. Sicilia 22 dicembre 1997, n. 362), con tutte le implicazioni amministrativo-contabili che ne conseguono (in particolare, per quanto qui rileva, adozione di bilanci non conformi a modelli pubblicistici), tuttavia rimane pur sempre inserita nell'organizzazione amministrativa regionale per quanto attiene al trasferimento di risorse pubbliche, ciò che postula l'adozione di adeguati strumenti per il controllo dei flussi finanziari.
In altri termini l'esercizio di attività economiche con mezzi pubblici e, dunque, la gestione di denaro pubblico, sia pure da parte di enti che utilizzano sistemi contabili privatistici, non può comportare il venir meno del sistema delle garanzie di natura pubblicistica.
Sotto tale profilo viene in rilievo il costante orientamento della Corte dei conti secondo cui la presenza in un ente di una pluralità di gestioni autonome "postula la redazione di un bilancio consolidato che, pur non essendo previsto dalla normativa statutaria e regolamentare, si appalesa tuttavia indispensabile, sia per giungere a una chiara prospettazione della situazione economico-finanziaria dell'ente ... sia perché il trasferimento delle risorse pubbliche ad organismi decentrati per lo svolgimento delle attività istituzionali reclama strumenti idonei per un adeguato controllo sulla loro utilizzazione" (C. cont. sez. contr. enti, 22 ottobre 1992, n. 37/Rel; sec. contr. enti, 5 ottobre 1992 n. 32/Rel; sez. contr. enti, 24 giugno 1992 n. 22/Rel).
Ciò detto si rileva ora che la CRIAS risulta titolare di una pluralità di gestioni poiché ai sensi dell'art 64, comma 2, della l.r. n. 6/1997, nel fondo unico costituito in virtù del comma 1 del medesimo art. 64, sono confluiti fondi a destinazione specifica già esistenti e istituiti da altre leggi regionali "ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve"; la gestione di detto fondo unico normativamente definita "separata" si configura dunque autonoma rispetto al patrimonio proprio, in quanto regolata da norme specifiche e alimentata da un distinto finanziamento.
Si fa presente poi che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 -che disciplina i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e che, come riferisce codesto Assessorato, è applicato dalla CRIAS ai fini dell'adozione del bilancio di esercizio- prevede l'obbligo della redazione del bilancio consolidato per gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo (art. 25 D.Lgs. n. 87/1992) ovvero che, anche in assenza di legami partecipativi, operano secondo una direzione unitaria (art. 26 D.Lgs. n. 87/1992).
Tuttavia, alla luce dell'orientamento della Corte dei conti sopra richiamato, dovrebbe concludersi che l'interesse pubblico ad un adeguato controllo delle risorse pubbliche gestite dalla CRIAS può essere soddisfatto attraverso l'adozione di un bilancio consolidato anche nell'ipotesi in cui tale adempimento non sia esplicitamente previsto da alcuna disposizione statutaria o regolamentare poiché il predetto strumento si appaleserebbe come idoneo a consentire la rappresentazione contabile della gestione che non trova riscontro nel bilancio di impresa.
Non va però sottaciuto che tale soluzione può dar luogo a dubbi circa l'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico prevalente sopra indicato qualora si consideri che, secondo le citate istruzioni adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 22 dicembre 2005, all'attivo dello stato patrimoniale consolidato figurano solo due voci di cui una si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione e l'altra è costituita dalle partecipazioni societarie.
Applicando le predette istruzioni non sembra quindi che possa realizzarsi una contabilità separata del fondo unico di cui all'art. 64, comma 1, della l.r. n. 6/1997 gestito dalla CRIAS; conseguentemente, nella fattispecie, appare più conducente che la gestione del fondo unico in esame venga comunque ricondotta al bilancio di esercizio dell'Ente de quo attraverso una completa informativa in apposito allegato al bilancio di esercizio ovvero attraverso un separato rendiconto anche esso in allegato al bilancio medesimo.
Tale soluzione, invero, sembra idonea sia a realizzare la rappresentazione dei movimenti contabili relativi alla gestione separata amministrata dalla CRIAS, sia a garantire il controllo dei flussi finanziari pubblici e dunque la trasparenza nell'impiego e nella gestione delle risorse regionali.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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