Pos. 3   Prot. N. /40.11.06 



Oggetto: Pubblico impiego CCRL comparto - Indennità consegnatario - Spettanza ad economo ERSU





Allegati n...........................


Assessorato regionale Beni Culturali
Ambientali e della Pubblica Istruzione
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO



e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento del personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del personale
PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla spettanza o meno all' economo dell' ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di xxxxxx dell' indennità spettante, nell' Amministrazione regionale, al consegnatario o al cassiere.
Riferisce codesta Amministrazione che l' ERSU di xxxxxx, nominava, con delibera del 10 febbraio 2004 n. 4, così come previsto dal "Regolamento del servizio economato" approvato dallo stesso Ente, il Sign. yyyyyy economo affidando allo stesso la responsabilità del fondo economale.
Con nota n. 3418 del 3 luglio 2004 il direttore dell' Ente, nel precisare di avere accantonato al fine della stesura del piano finanziario FES 2004 la somma da corrispondere all' economo, chiedeva "quale indennità" dovesse essere riconosciuta al Sign. yyyyyy.
Al riguardo codesto Dipartimento, con nota del 9 febbraio 2005, n.939, esaminata la delibera di nomina e il regolamento del servizio di economato, alla luce delle disposizioni contenute nel DPR 4 settembre 2002, n. 254, esprimeva il proprio avviso negativo ritenendo che le competenze attribuite all' economo non possono essere equiparate a quelle del consegnatario o del cassiere tranne per quanto riguarda il pagamento "delle minute spese di ufficio".

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Com' è noto la L.r. 25 novembre 2002, n.20 recante, tra l' altro, norme per l' attuazione del diritto allo studio Universitario dispone che "gli enti, già opere universitarie,...assumono la denominazione di Ente regionali per il diritto allo studio Universitario (E.R.S.U.),...sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale ... e operano sotto l' indirizzo, la vigilanza e il controllo dell' Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" (art. 7).
Pertanto gli ERSU prendono il posto delle soppresse Opere universitarie aventi sede nella Regione (art.31), mantenendo la caratterizzazione di queste ultime quali enti - organo dell' Amministrazione regionale (cfr. pareri U.L.L. n. 8314/ 125.92.11 e n.17262/165.03.11 resi a codesta Amministrazione).
Per ciascuno degli ERSU è stabilito un' apposito assetto organizzativo e una dotazione organica di personale: a quest' ultimo si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo della Regione (art.20).
Ciò posto sembrerebbe allo Scrivente che agli ERSU vanno applicate anche le disposizioni contenute nel DPR 254/2002 recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato"ciò in quanto la Regione siciliana non avendo mai emanato proprie norme per la gestione dei consegnatari e dei cassieri, si è sempre limitata ad applicare, apportando i necessari adattamenti attraverso circolari di attuazione, le disposizioni previste dalla normativa statale.
Ora, proprio con riferimento alla figura dell' economo, il Regolamento del servizio economato dell' ERSU di xxxxxx specifica all'art.6 che allo stesso "non è corrisposto alcun altro assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto, salvo diversa previsione da parte delle norme che regolano il trattamento economico del personale regionale".
Sembra pertanto evincersi dall' articolo sopra citato che il termine "economo" sia stato utilizzato non per individuare una gestione a sé stante distinta da quella del consegnatario e da quella del cassiere, figure proprie dell' Amministrazione regionale, ma quale retaggio della terminologia utilizzata dall' ormai superata legislazione statale ( si consideri che le ex Opere Universitarie nacquero come enti istituzionali di assistenza scolastica dotati di personalità giuridica ex T.U. istruzione superiore 31 agosto 1933, n.1592), tanto che oltre all' economo non è stata prevista la figura del consegnatario.
Non sembra quindi condivisibile l' orientamento espresso dall' Amministrazione richiedente, in quanto pur se l' economo dell' ERSU non svolge tutte le funzioni (cfr. art.10 del DPR 254/2000) affidate al consegnatario, è anche vero che allo stesso sono ascritti una serie di compiti (cfr. art. 3 regolamento di economato) che lo fanno rientrare nel novero degli agenti contabili e cioè di un soggetto che, in adempimento degli obblighi di ufficio, ha compiti e responsabilità particolari.
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Il presente parere viene esteso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali per una opportuna conoscenza, nonché per consentire allo stesso di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest' Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".


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