Pos. I Prot. _______ /34.06.11

OGGETTO: Organi - Camera di commercio - Consiglio e giunta camerale - Requisiti per la nomina e la rinnovabilità del mandato.


ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 31 gennaio 2006, n. 158/2S)
PALERMO



1. L'art. 13, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ("Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio"), prevede che non possono far parte del consiglio della camera di commercio "i dipendenti della camera e dell'Assessorato regionale preposti alla vigilanza".
Il successivo art. 14, comma 2, della medesima l.r. n. 29/1995 dispone poi che la giunta della camera di commercio dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e "il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta".
In relazione alla prima delle disposizioni sopra riportate codesto Dipartimento rappresenta che le competenti organizzazioni rappresentative hanno congiuntamente designato, quale componente del consiglio della camera di commercio di xxxxxx, un soggetto "già Dirigente Superiore dello stesso Ente camerale" poi collocato a riposo per dimissioni.
Ciò premesso, considerato che "l'Ente camerale gestisce il trattamento pensionistico dei dipendenti in quiescenza", viene sostanzialmente chiesto se la limitazione di cui al riportato art. 13, comma 2, lett. c), della l.r. n. 29/1995, riguardi solo i dipendenti in servizio ovvero si estenda anche a quelli collocati a riposo.
Con riferimento al disposto di cui all'art. 14, comma 2, della medesima l. r. n. 29/1995 vien chiesto se il "mandato espletato nelle ex Giunte camerali ante L.R. n. 29/1995" si cumuli o meno "con quello espletato nelle Giunte istituite nel 2000-2001 con le modalità di cui al precitato art. 14".

2. In relazione al primo quesito sottoposto all'Ufficio si evidenzia che la formulazione adottata dal legislatore e, più in particolare, l'esplicito riferimento ai "dipendenti" della camera di commercio implica di per sé, ad avviso dello scrivente, che debba trattarsi di soggetti in attività di servizio; in altri termini la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), riportata in epigrafe va interpretata, per quanto qui interessa, nel senso che non possono far parte del consiglio della camera di commercio i soggetti inseriti nell'organizzazione amministrativa della medesima camera mediante valido e attuale rapporto di servizio.
Tale interpretazione risulta suffragata dalle due seguenti considerazioni: anzitutto si rileva che, qualora l'intentio legis fosse stata diversa, ciò avrebbe dovuto essere direttamente esplicitato mediante l'utilizzo di una formulazione più ampia, richiamando esplicitamente anche i dipendenti della camera di commercio in quiescenza.
In secondo luogo poi, si fa presente che per costante giurisprudenza la rappresentanza degli interessi della p.a. si configura soltanto "in presenza di un rapporto attuale -organico e di servizio- tra il funzionario prescelto e l'autorità designante" (C. conti, sez. contr. Enti, 3-7-1992, n.26/Rel.; in senso conforme: C. conti, sez. contr. Enti, 12-11-1992, n.39/Rel.; C. conti, sez. contr. Enti, 2-7-1991, n. 38; C.d.S; sez. VI, 6-4-1998, n. 407; C. conti, sez. contr. Enti, 5-5.1987, n. 1919; C. conti, sez. contr. Enti, 29-10-1985, n. 1835); se dunque lo svolgimento di attività in rappresentanza degli interessi della p.a. presuppone l'incardinamento nella medesima organizzazione amministrativa, nell'ipotesi del dipendente collocato a riposo viene meno il prescritto collegamento funzionale che costituisce presupposto in dispensabile per il corretto esercizio dei poteri di rappresentanza.
Argomentando a contrario dalla riportata giurisprudenza, può quindi affermarsi che il dipendente della camera di commercio collocato a riposo non si trova in quella situazione di rappresentanza degli interessi dell'ente camerale stesso che è stata considerata dal legislatore come determinante ai fini dell'esclusione di cui al citato art. 13, comma 2, lett. c), della l.r. n. 29/1995; pertanto deve concludersi che il soggetto collocato a riposo, già dipendente della camera di commercio, non rientra nella medesima esclusione sopra indicata e, come tale, può far parte del consiglio camerale. Né tale conclusione risulta smentita dalla circostanza che l'ente camerale è preposto al pagamento del trattamento di quiescenza dell'ex dipendente poiché ciò non determina il sorgere, sotto il profilo della rappresentanza di interessi, di alcun collegamento con la medesima camera di commercio.
Del resto, va altresì osservato che la previsione di cui al più volte citato art. 13, comma 2, lett. c), l.r. n. 29/1995, va correlata alla specifica funzione svolta dai soggetti per i quali è disposta l'impossibilità di essere membri del consiglio camerale; tale precisazione, in particolare, si evince considerando che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 2, lett. c), non possono far parte del predetto consiglio solo i "dipendenti" dell'Assessorato regionale "preposti" alla vigilanza della camera di commercio, ciò che appunto evidenzia il collegamento del divieto posto dalla norma con la funzione (di vigilanza) svolta dallo stesso dipendente dell'Assessorato.
Per quanto poi concerne il secondo quesito, relativo alla cumulabilità del mandato espletato nelle giunte camerali istituite prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 29/1995 con quello espletato nelle giunte dopo l'entrata in vigore della medesima l.r. n. 29/1995, ritiene lo scrivente che il disposto dell'art. 14, comma 2, della l.r. n. 29/1995 -per cui il mandato dei membri della giunta camerale è rinnovabile per una sola volta- non ha certamente efficacia retroattiva e di esso dovrà tenersi conto solo con riferimento alle giunte camerali costituite dopo l'entrata in vigore della l. r. n. 29/1995.
Tale interpretazione risulta suffragata dalla considerazione che la giunta camerale istituita secondo il precedente ordinamento (D. Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315) si configura come organo funzionalmente diverso rispetto alla giunta camerale disciplinata dal nuovo ordinamento (legge regionale n. 29/1995).
Ed infatti, il richiamato D.Lgs. Lgt. n. 315/1944 stabilisce che le camere di commercio sono amministrate da un consiglio elettivo e, in via transitoria, fino a quando non si procede alla elezione del predetto consiglio, l'amministrazione rimane affidata ad una giunta di nomina governativa; tale ultimo organo provvede, dunque, nel sistema delineato dal D.Lgs. Lgt. n 315/1944, alla gestione temporanea della camera di commercio, laddove invece nel nuovo ordinamento la giunta è organo della camera con competenze proprie distinte rispetto a quelle spettanti al consiglio camerale.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato, deve concludersi che il mandato espletato nella giunta camerale di nomina prefettizia istituita prima della vigenza della l.r. n. 29/1995 non si cumula con quello espletato nella giunta istituita dopo l'entrata in vigore della medesima l.r. n. 29/1995.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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