Pos. 4   Prot. N. /20.11.06 



Oggetto: Calamità pubbliche e protezione civile - Sospensione versamenti contributi previdenziali - Individuazione soggetti interessati.




Allegati n...........................




Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento interventi strutturali
Area II - U.O.11
(rif.fgl.10.01.2006, n.2445)

PALERMO





1. Con il foglio in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente le modalità di recupero di contributi previdenziali ed assistenziali sospesi nei confronti del personale dipendente da codesto Assessorato e residente nel territorio della provincia di Catania in esecuzione dell'art.5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n.3254.
  Codesto Dipartimento precisa che, in seguito a presentazione di apposita istanza, i dipendenti interessati hanno goduto del beneficio in questione e che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza 10 giugno 2005 n.3442 ha precisato che la sospensione si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede nei comuni elencati dall'art.1, comma 1 della citata ordinanza ed ha disposto il recupero dei contributi sospesi sulla base di un piano di recupero della durata massima di ventiquattro mesi che tenga conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo debitore.  

In base alla nuova disposizione il Dipartimento in indirizzo rappresenta di aver avviato le procedure finalizzate al suindicato adempimento trasmettendo ad ogni interessato una comunicazione di avvio del procedimento di recupero ed invitando lo stesso ad intervenire nel procedimento in questione entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione. Successivamente è pervenuta a codesto Dipartimento una diffida con la quale i dipendenti interessati, nel contestare il procedimento avviato per il recupero delle somme, chiedono la revoca, l'annullamento e/o la sospensione del procedimento stesso. Alla richiesta di parere sono acclusi gli atti necessari ad una completa disamina della questione.

2. Dall'esame degli atti risulta che codesto Dipartimento ha dato esecuzione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n.3442 che disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'art.1 prevedendo espressamente che tali importi "sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore" (art.2, comma2).
      Codesta Amministrazione, come risulta dalla documentazione in atti, si è attenuta alla succitata previsione che stabilisce la durata massima del recupero proprio per salvaguardare la situazione economica di ogni singolo debitore ed ha, inoltre, provveduto a comunicare agli interessati l'avvio del procedimento (ex art.8, l.r.10/91) malgrado non ne avesse l'obbligo. 
      In proposito si osserva che l'istituto della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della legge n.241 del 1990, recepito dalla Regione Siciliana con la legge regionale n.10 del 1991 "costituisce una forma di partecipazione collaborativa, indirizzata alla determinazione consensuale del contenuto del provvedimento"(T.A.R. Palermo, sez.II, 27 maggio 1996, n.684) e, dunque, essendo sostanzialmente preordinato alla composizione di interessi contrapposti con riferimento all'attività discrezionale dell'amministrazione "non costituisce un insuperabile obbligo procedimentale tutte le volte che quest'ultima sia chiamata ad emettere atti dovuti o vincolati, per i quali nessuno spazio può essere utilmente lasciato a strumenti partecipativi"(cfr. T.A.R. Palermo sent.cit.). Ed invero, quando l'attività amministrativa sia vincolata, si fondi cioè su presupposti verificabili in modo immediato e univoco, si può legittimamente prescindere dalla notizia dell'avvio del procedimente a vantaggio del paritario principio della speditezza anch'esso affermato dalla l.241/90.  
      Nel caso sottoposto all'esame di questo Ufficio non v'è dubbio che l'attività svolta da codesto Dipartimento in esecuzione della suindicata ordinanza abbia natura vincolata e che, in ogni caso, l'Amministrazione non avesse alcun margine di discrezionalità nel fissare la durata massima del piano di rientro, essendo la stessa predeterminata nella citata ordinanza del P.C.M..In proposito la giurisprudenza ritiene che "l'avvio del procedimento finalizzato al recupero di somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione a un dipendente, trattandosi di atto dovuto per l'amministrazione procedente, non deve essere comunicato al dipendente ai sensi dell'art.7 l.7 agosto 1990, n.241, essendo peraltro possibile attuarsi il recupero mediante un rateizzazione che tenga conto delle condizioni economiche del ricorrente e del buon andamento dell'azione amministrativa"(T.A.R. Campania, sez.Salerno, 22 giugno 1999, n.212). 
      In ogni caso risulta dagli atti che comunque l'obiettivo della comunicazione (contributo conoscitivo e valutativo) è stato raggiunto avendo l'Amministrazione interloquito con l'avvocato. 
      In forza delle suesposte considerazioni e dell'orientamento giurisprudenziale citato non v'è dubbio che codesto Dipartimento ha correttamento svolto la propria attività .  

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
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Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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