Pos. 3   Prot. N. 19 .11.06 



Oggetto: Sanatoria opere abusive realizzate in costruzioni regolari entro 150 metri dalla battigia




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO
ED AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio 11

PALERMO


ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
Servizio tutela ed Acquisizioni
PALERMO






1.Con nota n. 74738 del 19 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha inoltrato per conoscenza all'Ufficio Scrivente il proprio avviso in ordine alla richiesta formulatagli dalla Soprintendenza di xxx relativa all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 10 della l.r. 15/05/86, n 26 che consentono di potere ottenere la sanatoria di opere realizzate in costruzioni non abusive, "quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni e modifiche" anche nell'ipotesi in cui tali costruzioni insistano nella fascia di inedificabilità dei 150 mt dalla battigia del mare ex art. 15, l.r. n. 78/76 ed i lavori abbiano comportato un "aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente". In particolare è stato chiesto se la norma sia applicabile nell'ipotesi in cui i lavori di cui sopra siano stati eseguiti in difformità ai pareri resi dalla Soprintendenza competente per territorio".
L'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali, interpellato sul quesito sopradetto, ha espresso il proprio avviso in senso positivo in quanto la norma in questione non sarebbe stata abrogata né implicitamente né espressamente da alcuna norma successiva.
Codesto Dipartimento ritiene invece che con l'art. 10 della legge citata sarebbe consentito ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria ex legge 47/85 come modificata ed integrata dalla l.r. 37/85 per le istanze che risultino presentate entro i termini previsti dalla stessa legge ma non anche per quelle presentate nei termini previsti dalla legge n. 326/2003. Questo poiché l'art. 10 della l.r. 26/86 rientrerebbe tra quelle norme integrative della l.r. 37/85 collegate alle finalità di carattere temporaneo ed eccezionale di sanabilità delle opere abusive prevista dall'art. 31 della l. 47/85 e quindi non applicabili alla sanatoria " a regime" ex art. 13 della legge n. 47/85.
Inoltre, rileva ancora codesto Dipartimento, la l.r. n. 26/86 fa riferimento alle disposizioni regionali connesse alla sanatoria ex art. 31 della l. 47/85 e inoltre che una sua applicazione a regime consentirebbe di derogare al limite volumetrico di 0,75 mc/mq di massima densità edilizia territoriale dettato dall'art. 15 della l.r. n. 78/76.
Pertanto, continua il Dipartimento, posto che il legislatore regionale ha manifestato la volontà, chiarita nel precedente parere di quest'Ufficio prot. n. 3743 /11.03.05, di aderire al condono negli stessi termini disciplinati dalla legge nazionale, si ritiene che il richiamo effettuato dal legislatore statale con il comma 25 dell'art. 32 della citata legge n. 326/03, sia da intendersi riferito alla suddetta legge n. 47/85 con le modifiche apportate in sede di recepimento dalla l.r. n. 37/85, ad esclusione quindi dell'art. 23 della stessa l.r. n. 37/85 che continua a trovare applicazione esclusivamente per i precedenti condoni edilizi"( leggi n. 47/85 e n. 724/94)... Pertanto si ritiene che il suddetto art. 10 in argomento non possa trovare applicazione per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi del D.L. 30/09/03, n. 269 come convertito in legge 24/11/2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni".
Ciò posto codesto Assessorato ha inoltrato il proprio parere all'Ufficio Scrivente "affinché possa eventualmente confermare la tesi di questo Dipartimento riguardo alla questione di cui all'oggetto...".




2. In relazione al quesito sottoposto dalla Soprintendenza di xxxx non può che condividersi l'orientamento espresso da Codesto Dipartimento in ordine all'inapplicabilità dell'art. 10 della l.r. 26/86 per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi del D.L. 30.09.03, n. 269.
Ed invero l'art. 10 della l.r. 15 maggio 1986, n. 26 dispone che "Le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadano in zone vincolate da leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone inedificabili o pregiudizievoli per la tutela nonché le opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria con il solo adempimento di eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela del vincolo, quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni e modifiche. La predetta procedura si applica anche nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno comportato aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente, con esclusione per le zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse storico, artistico o architettonico".
Ora, la disciplina della l.r. 26/86-come si desume agevolmente dalla stessa intitolazione- ("Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 relativa a " nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive"), ha integrato, modificato e in alcuni casi anche abrogato le norme contenute nella l.r. 15 maggio 1985, n. 37.
Pertanto le istanze di condono presentate ai sensi dell'art. 10 della l.r.26/86 sono sottoposte ai termini e alle condizioni dettate dall'art. 23 della l.r. 37/85 che, come è noto, ha recepito con modifiche gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/85 rubricato " condizioni di applicabilità della sanatoria".
E d'altronde già nel precedente parere dello Scrivente prot. n. 3743/32.11.05- correttamente citato da codesto Dipartimento- è stato precisato che l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (applicabile in Sicilia in virtù del rinvio contenuto nell'art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15) ha introdotto la disciplina di un nuovo condono edilizio" che certamente si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta senza però rappresentarne un'apertura come risulta evidente dalle innovazioni recate dall'impianto precedenti"...Tuttavia il nuovo condono ha un'identità autonoma rispetto ai precedenti, sia in ordine alla tipologia dell'illecito sanabile, sia per la disciplina stessa. Infatti l'art. 32 D.L. cit. definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili ( comma 26 e allegato 1) e introduce alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono ( comma 27) che si aggiungono a quanto previsto negli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985"
Ciò premesso si condivide in parte quanto affermato dall'Assessorato Beni Culturali in merito alla vigenza della norma più volte citata precisando che la stessa debba essere però riferita al condono previsto dalla l.r. n. 37/85 con la conseguente inapplicabilità della norma per le istanze presentate ai sensi dei condoni successivi.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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