POS. II Prot._______________/16.11.06

OGGETTO: Ambiente - Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative ex art.10, l.r. n.447/1995 - Ordinanza di ingiunzione ex art.18, L. n.689/81 - Autorità competente.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO







1. Con nota prot. n.212 del 3 gennaio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se l'art.28 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 -che, in materia di sanzioni amministrative "per le violazioni in materia ambientale", individua nella provincia regionale l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689 e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione di cui al successivo art.18 della medesima legge-, trova applicazione anche con riferimento alle sanzioni amministrative previste dalla legge 26 ottobre 1995, n.447 in materia di inquinamento acustico.
Al riguardo codesto Dipartimento chiarisce che la problematica, sollevata dalla Provincia regionale di Trapani, è sorta nella considerazione che la circolare n.2 del 25 marzo 2003 con cui l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha diramato le istruzioni in materia di "Sanzioni in materia ambientale. Modalità di versamento art.28, comma 8, l.r. 27 aprile 1999, n.10", non menziona espressamente le violazioni di cui alla predetta legge n.447/1995.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.28, comma ottavo, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 dispone testualmente che:
"8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.".

Non sembra possano sorgere perplessità sull'applicabilità della disposizione citata a tutte le violazioni in materia ambientale, ivi comprese quelle previste dalla legge n.447/1995 sull'inquinamento acustico.
Nessuna rilevanza può infatti attribuirsi alla circostanza che nella circolare esplicativa su citata la predetta legge non risulta tra quelle espressamente menzionate in ordine alle violazione delle quali la circolare intende fornire istruzioni.
Pare, infatti, chiaro che la menzione delle leggi nella circolare non ha e non può avere il valore di circoscrivere il campo applicativo della disposizione di cui all'art.28, l.r. n.10/1999, individuato dalla predetta norma con generico riferimento alle "violazioni in materia ambientale", ma solo uno scopo meramente esemplificativo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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