Pos.3   Prot. N.3100 /12.06.11 



Oggetto: Trasporti. Trasporto pubblico locale. Art. 27, comma 6, L.r. n. 19/2005. Concessioni servizi di linea. Trasformazione in contratti di affidamento provvisorio. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Servizio 1

PALERMO


1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento pone un quesito concernente l'applicazione dell'art. 27, comma 6, della L.r. n. 19/2005, che prevede, tra l'altro, nelle more dell'approvazione del piano di riassetto del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, la trasformazione delle concessioni in atto vigenti, accordate dalla Regione o dai comuni, in contratti di affidamento provvisorio da stipularsi tra la Regione o i comuni, da un lato, e le stesse aziende già concessionarie del servizio, dall'altro.
In particolare vien chiesto se, nelle more della stipula dei contratti di affidamento provvisorio, sia possibile continuare ad applicare alle concessioni in parola la legge n. 1822 del 1939, che disciplina, tra l'altro, sia le prescrizioni di esercizio cui le aziende concessionarie devono attenersi sia la conseguente funzione di vigilanza da parte della amministrazione concedente.

2 . L'art. 27, comma 6, della L.r. 22 dicembre 2005, n. 19, nella parte che qui viene in rilievo, così dispone : "Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi ... La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere a ciascuna impresa di trasporto il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio".

Come è noto il settore del trasporto pubblico locale, per effetto di reiterati interventi normativi di fonte comunitaria ( cfr. Regolamento (CE) n. 1191/1969 e Regolamento (CE) n. 1863/1991) e statale ( cfr. art. 4, comma 4, L. n. 59/97 e artt. 18 e 19 D.L.vo n. 422/97 ), subisce da alcuni anni un processo di riforma il cui obiettivo finale è quello di farne un mercato governato da regole di concorrenzialità e fondato sulla gara quale forma di affidamento del servizio e sul contratto di servizio quale forma di regolazione del rapporto intercorrente tra pubblica amministrazione e gestore.

Con la norma in esame il legislatore regionale ha previsto che, nelle more del riassetto del trasporto pubblico locale, per assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti, rilasciate dalla Regione o dai comuni, siano trasformate in "contratti di affidamento provvisorio".

In relazione a tali contratti lo stesso comma 6 dà alcune indicazioni, precisando, ad esempio, che essi avranno durata di trentasei mesi; che saranno stipulati, dalla Regione o dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi nel rispetto dei programmi di esercizio vigenti alla data di entrata in vigore della legge; che dovranno prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della L.r. n. 68 del 1983, oltre IVA, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dal 1998 al 2004 e annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai predetti prezzi.

Quanto, invece, al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge e la stipula dei contratti di affidamento provvisorio, il comma in esame, sul finire, si limita a disporre che la Regione continua a corrispondere a ciascuna impresa di trasporto pubblico il contributo di esercizio di cui agli articoli 4 e 10 della L.r. n. 68 del 1983, compresi, a partire dal 2006, gli adeguamenti ISTAT sopra indicati. Con riferimento a tale periodo codesto Dipartimento chiede se alle concessioni de quibus possano ancora ritenersi applicabili le previsioni della legge n. 1822 del 1939.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 10 aprile 1981, n. 151, Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939 non si sarebbero più dovute applicare ai servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali di riforma del settore.

Tuttavia, non avendo mai trovato attuazione il disposto dell'art. 3 della L.r. 14 giugno 1983, n. 68 ("La Regione siciliana - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - provvederà ... a disciplinare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 10 aprile 1981, n. 151, la concessione di servizi di trasporto pubblico locale ..."), le concessioni dei servizi di linea nella Regione siciliana sono state disciplinate fino ad oggi dalla citata L. 28 settembre 1939, n. 1822, recante Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

A tale legge hanno pertanto sempre fatto riferimento le amministrazioni siciliane - Regione e comuni - nell'accordare le concessioni dei servizi di linea e alle disposizioni della stessa legge si presume che facciano riferimento i disciplinari collegati alle stesse concessioni.

Ora, nel citato comma 6 dell'art. 27 della L.r. n. 19 del 2005, il legislatore regionale, nel disporre la trasformazione delle concessioni in atto vigenti in contratti di affidamento provvisorio, ha precisato che, fino alla stipula di tali contratti, "la Regione ... continua a corrispondere a ciascuna impresa di trasporto pubblico il contributo di esercizio" secondo le modalità ivi precisate.

Ciò presuppone che l'impresa concessionaria continui ad espletare il servizio pubblico di trasporto nel rispetto delle norme e delle prescrizioni richiamate nella concessione e nel relativo disciplinare, come peraltro espressamente disposto dall'art. 13, comma 2, della citata L.r. n. 68 del 1983, ai sensi del quale: "L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali...".

Sembra pertanto allo Scrivente che devono senz'altro ritenersi applicabili alle concessioni dei servizi di linea in atto vigenti le disposizioni della legge n. 1822 del 1939, presumibilmente richiamate nei disciplinari collegati alle stesse concessioni, sia con riferimento alle prescrizioni di esercizio, sia con riferimento all'attività di vigilanza propria dell'Amministrazione concedente.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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