Pos. 2   Prot. N. / 7.11.06 



Oggetto: Realizzazione di strutture per cure palliative-hospice da parte di Onlus. Applicabilità della normativa sui lavori pubblici.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo
sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione
e per l'informatizzazione del settore sanitario

PALERMO



1 - Con nota del Servizio 3 di codesto Dipartimento n. 2553 del 30 dicembre 2005, è stato posto allo Scrivente il seguente quesito.
Con D.M. 5 settembre 2001, il Ministro della salute ha provveduto a ripartire tra le Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione di strutture per le cure palliative , disposte ai sensi del decreto legge 28 dicembre 1998 n. 450 convertito in legge 26 febbraio 1999 n. 39. L'Assessore per la sanità, conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del suindicato D.L. 450/98, ha presentato al Ministero (con nota 1912 dell'11 aprile 2002 ) - per l'approvazione ed il relativo finanziamento - i progetti per la realizzazione delle strutture in discorso unitamente al D.A. 00508 dell'11 aprile 2002, contenente la conferma del programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale adottato con D.A. del 9 ottobre 2000, e l'approvazione del previsto piano di integrazione delle strutture Hospice nella rete regionale delle cure palliative. Tra i progetti figura, per la provincia di Siracusa, quello presentato dalla Onlus xxxx con assegnazione di 190.000 euro tra quelli attribuiti dal Ministero.
Per l'esecuzione dei lavori in questione si è manifestato dissenso tra codesto Dipartimento e l'ente morale in ordine all'applicabilità delle norme contenute nella legge 109/94 come recepite dalla l.r. 7/02 e successive modifiche. Nega, infatti, la xxxxt tale applicazione sulla scorta dell'art. 2, c.2 lett. c), della suddetta l. 109/94 che per i soggetti privati la limita "ai lavori......di importo superiore ad un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett. a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori ". Di contro, ritiene codesto Dipartimento che l'applicazione al caso in parola delle norme sui lavori pubblici sia determinata dall'art. 2, c.2 lett. d), della stessa legge nel testo modificato dalla l.r. 7/02 e succ. modifiche, che nell'ambito soggettivo della disciplina include gli "enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento".
Codesto Dipartimento, pur affermando che "non vi è dubbio che l'attività spiegata e il provvedimento adottato dall'Assessorato costituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d, una programmazione regionale di finanziamento ", nella considerazione della insistenza dell'ente morale nell'atteggiamento assunto, chiede in merito l'avviso dello Scrivente.


2 - Stante l'importo dei lavori, indubbia è l'estraneità del caso in esame alle fattispecie previste dall'art. 2, c.2 lett. c), della legge in discorso, così come affermato dall'Onlus interessata. Resta, quindi, da verificare se la "programmazione regionale di finanziamento" di cui alla lett. d) dello stesso articolo ( lettera aggiunta dalla l.r. 7/2003 ) sia riscontrabile nell'attività espletata dall'Assessorato per le finalità previste dall'art. 1 del d.l. n. 450 del 1998.
La programmazione degli interventi per la realizzazione delle strutture in parola ed il relativo finanziamento va intestata al Ministero della sanità che demanda alle regioni la presentazione dei progetti cantierabili ed i piani per l'integrazione dell'attività delle realizzande strutture con altre forme di assistenza ai pazienti terminali. E' solo a seguito dell'approvazione dei progetti e dei piani da parte del Ministero ( conseguente alla valutazione della loro congruità con i criteri stabiliti dal D.M. 28 settembre 1999 e della verifica della loro compatibilità con le risorse assegnate ) che lo stesso provvede all'erogazione delle pertinenti risorse finanziarie. Una programmazione di finanziamento o di spesa può, a parere dello Scrivente, configurarsi ove siano delineate sia la volontà della realizzazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle priorità da soddisfare , che la disponibilità dei mezzi con cui farvi fronte; disponibilità che, nel caso che ci occupa, dipende dall'attività (approvazione dei progetti e dei piani ed erogazione delle risorse ) di un soggetto diverso dalla Regione. Va, inoltre, considerato che la programmazione regionale scaturisce dall'espressione di determinazioni della giunta regionale, mentre nel caso in esame non sembra essere stato coinvolto il governo nel suo complesso.
Sembra, invero, ipotizzabile che l'espressione "programmazione regionale di finanziamento " contenuta nell'art. 2, c.2 lett. d), della legge regionale n. 7 del 2002 (lettera introdotta dalla l.r. 7/03 ) , faccia riferimento ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'art. 14 bis della legge n. 109 del 1994 nel testo introdotto dalla detta l.r. n. 7 del 2002. In particolare, il comma 3 di detto art. 14 bis dispone che "La presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa......Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.".
Il rapporto, pertanto, tra ente finanziatore e soggetto finanziato rinviene la sua regolazione fondamentale nel programma di spesa che la Presidenza ed i singoli Assessorati sono vincolati ad adottare al fine della ripartizione annuale delle somme disponibili per il finanziamento delle opere pubbliche.
L'applicazione dell'art. 14 bis ai soggetti di cui all'art. 2, c.2 lett.d), è, del resto, ricavabile dal comma 3 ter dello stesso art. 2, ove viene statuito che nei confronti degli enti di cui al detto comma 2 lett. d), limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2 lett. a) ad eccezione delle norme di cui all'art. 14 (programmi triennali ).
Si ritiene, pertanto, che la realizzazione delle strutture hospice ex programma Ministeriale ai sensi del d.l. 450/88 - oggetto del presente parere - esuli dalla previsione del più volte citato art.2, c.2 lett. d), della legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/02 e successive modifiche. E', infatti, alla luce di quanto sopra considerato, elemento indefettibile per l'applicabilità ai soggetti interessati delle norme sui lavori pubblici, l'inserimento delle opere in parola nei programmi di spesa di cui all'art. 14 bis citato.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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