POS. II Prot._______________/5.06.11

OGGETTO: Rinnovo contratti di collaborazione coordinata per esperti junior. Aumento compensi contrattuali.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO






1. Con nota prot. 75303/Area 1 del 22 dicembre 2005 codesto Dipartimento, rappresentando di dover provvedere al rinnovo dei contratti in oggetto, già stipulati a seguito di selezione pubblica per garantire l'attuazione di misure del POR Sicilia 2000-2006, ha chiesto se possa, in sede di rinnovo, allineare i compensi -attualmente previsti nella misura allora fissata nel bando di selezione del giugno 2002- ai più elevati compensi previsti per identici contratti, stipulati dal Dipartimento regionale della Programmazione e da stipularsi da parte del Dipartimento regionale degli interventi strutturali in agricoltura in dipendenza di un recente bando di selezione, considerato che le figure e gli impegni professionali sono identici in tutte queste fattispecie.

Chiede, altresì, codesto Dipartimento se, considerata la professionalità acquisita dagli esperti junior in questione in dipendenza del rapporto di collaborazione svolto presso l'Amministrazione, gli stessi possano considerarsi "esperti intermedi" e, quindi, in sede di rinnovo dei contratti, possano loro corrispondersi i compensi che il Dipartimento regionale degli interventi strutturali in agricoltura ha previsto per gli "esperti intermedi" nel bando di selezione dallo stesso gestito.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 codesto Dipartimento, con Decreto dirigenziale 28 giugno 2002, ha indetto una selezione per 25 esperti junior, per la stipula di contratti di collaborazione coordinata, con impegno non inferiore a 30 ore settimanali, per due anni -rinnovabili per il solo periodo di programmazione del P.O.R. Medesimo- indicando il compenso annuo previsto per la prestazione richiesta, e, successivamente, nel maggio 2004, ha stipulato i contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Ancorchè il bando di selezione, e i conseguenti contratti, abbiano indicato un preciso compenso per le collaborazioni in questione, tuttavia non è escludibile che il compenso, allora previsto, in sede di rinnovo venga riadeguato stante il tempo trascorso dal bando, anche per allinearlo ai compensi che altri rami dell'Amministrazione regionale possano aver previsto successivamente per analoghe prestazioni, come riferisce codesto Dipartimento.

Né il rinnovo deve avvenire tenendo identiche tutte le previsioni contrattuali, stante che non si ha novazione del contratto in dipendenza di modifiche accessorie (v. art. 1231 cod. civ.) quali la misura del corrispettivo o del termine di scadenza (per tutte, v. Cassaz.: Sez. III, sent. 20906 del 28 ott. 2004; Sez. II, sent. n. 12039 del 12 sett. 2000).

D'altronde, nella considerazione che, anche per i soggetti contrattualizzati, il rinnovo dei contratti costituisce una facoltà e non un obbligo, l'attualizzazione del compenso corrisponde all'interesse dell'Amministrazione, dato che gli esperti in questione potrebbero anche non accettare il rinnovo a condizioni economiche che possano ritenere non eque.

Non appare, viceversa, ammissibile che la riconsiderazione del compenso avvenga con riferimento alla figura di "esperto intermedio", dal momento che le prestazioni richieste dall'Amministrazione con il bando di selezione cui sono correlati i contratti in questione di per sé non ha ragione di mutare, trattandosi, peraltro, di rinnovo di quei contratti e non già, in dipendenza di diverse esigenze, di stipulazione di nuovi contratti per diversi profili di professionalità che presuppongono una diversa prestazione (e che, peraltro, richiederebbero un nuovo procedimento di selezione, anche in relazione alle specifiche previsioni del Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 414 del 14 settembre 2005: cfr. "Disposizioni comuni" alla Misura 1.01).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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