Pos. 3   Prot. N. 3314 - 3.06.11 



Oggetto: EDILIZIA  - Edilizia popolare - cessione di alloggi ed estinzione del diritto di prelazione da parte dell'Amministrazione. 






Allegati n...........................



                  PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
              PALERMO 





1 - Con nota 27-12-2005, n. 141390 del Servizio demanio e patrimonio immobiliare, codesto Dipartimento premette di aver proceduto sin dal 1998 a cedere in favore degli assegnatari gli alloggi popolari acquistati ai sensi delle leggi regionali nn. 54/1985 e 8/1994.
Come prescritto dal comma 20 dell'articolo unico della legge n. 560/1993 il contratto di cessione prevedeva il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione d'uso di tali alloggi per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto d'acquisto e, comunque, fino al pagamento dell'intero prezzo nonché il diritto di prelazione da parte degli IACP e loro consorzi, comunque denominati, in caso di vendita.
Con l'articolo 19, comma 9, della legge regionale n. 4/2003 il predetto termine decennale è stato ridotto a cinque anni. Posto che numerosi proprietari di tali alloggi sono addivenuti nella determinazione di alienare a loro volta gli appartamenti gravati di diritto di prelazione e non avendo comunque codesta Amministrazione intenzione di rientrarne in possesso, viene richiesta allo Scrivente la corretta interpretazione da dare alla legge n. 560/1993 in ordine alla richiesta da parte dell'Amministrazione di un corrispettivo per la rinuncia alla prelazione.
Alla richiesta di parere sono allegate due note dell'Agenzia del Demanio, (28-10-2005, n. 54293 e 13-12-2005, n. 61607) con le quali, aderendo alla circolare dell'Assessorato regionale dei ll.pp. 18-2-1994, n. 458, si dispone che la previsione del versamento di una somma ad estinzione del diritto di prelazione sia consentita dal comma 25 dell'art. unico della l. n. 560/993 soltanto nel caso di prelazione prevista dall'art. 28 della legge n. 513/1977 e non già negli altri casi cui fa riferimento il precedente comma 20.

2- Anche quest'Ufficio aderisce all'interpretazione sopra prospettata.
La legge n. 560/1993 nel prevedere, al comma 20, una prelazione dell'ente assegnatario nei confronti dei successivi acquirenti degli alloggi ceduti, non contempla alcuna possibilità per il venditore di eludere tale prelazione; al contrario, il successivo comma 25 consente di estinguerla versando un importo pari al 10% del valore dell'immobile calcolato sulla base degli estimi catastali ma esclusivamente per la cessione di immobili di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513.
Il diverso trattamento previsto dal comma 25 per l'estinzione del diritto di prelazione "di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513" rispetto alla prelazione prevista dal precedente comma 20 non è, invero, del tutto chiara ma può collegarsi, probabilmente, al fatto che l'art. 28 della legge n. 513/1977, collegava il diritto di prelazione all'ipotesi di alienazione dell'alloggio il cui prezzo fosse determinato ai sensi del precedente quinto comma.
In conclusione, nel caso di successiva vendita degli alloggi in questione, l'Amministrazione titolare del diritto di prelazione potrà determinarsi in ordine all'opportunità di esercitare o meno tale diritto in entrambe le ipotesi di cui ai comma 20 e 25 della l. n. 560/1993 ma soltanto nella seconda potrà condizionare la propria rinuncia al pagamento dell'importo previsto a titolo di riscatto.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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