Pos. 1   Prot. N. 350.11.2005 



Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - COMANDO, MOBILITA' E TRASFERIMENTO - APPLICABILITA' ART. 23-BIS D.LGS. 165/2001.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
Servizio V° Affari giuridici contenzioso
Vigilanza enti subregionali

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA, ASSISTENZA DEL PERSONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE


LORO SEDI





1. Con nota 19 dicembre 2005, n. 4221, codesto Dipartimento chiede allo scrivente Ufficio se l'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rubricato "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato" - sia applicabile al personale regionale.
Nella specifica fattispecie si tratterebbe di assegnare personale dell'Amministrazione regionale ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia.
Nel caso di positivo avviso al quesito sopra esposto, si chiede di chiarire quale autorità regionale sia competente a sottoscrivere il protocollo di intesa previsto dalla norma statale.

2. Sulla fattispecie prospettata si espone quanto segue.
Il comma 7 dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 dispone che "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime".
L'art. 23-bis, è stato aggiunto al D.lgs. 165/2001 dall'art. 7, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n, 145, mentre il riportato comma 7, nell'attuale formulazione, è stato così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, disponendosi, in particolare, l'estensione dell'assegnazione temporanea di personale anche presso altre pubbliche amministrazioni, rispetto alla precedente versione della norma che limitava l'applicazione dell'indicato istituto solo tra amministrazioni e imprese private.
Preliminarmente si puntualizza che il riferimento al "personale regionale", contenuto nella richiesta di parere non può che intendersi riferito al personale dirigenziale delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, giacchè l'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 è inserito nel titolo II del capo II, rubricato "Dirigenza".
Per quanto riguarda, invece, il personale non dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, l'assegnazione temporanea è regolamentata dagli artt. 60 e 61 del C.C.R.L. (pubblicato nella G.U.R.S., p I, n. 22 - supplemento ordinario n. 15).
Per il personale con qualifiche dirigenziali, dipendente dalle medesime amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, l'applicabilità dell'istituto riportato dall'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 è riconducibile alla stessa legge regionale 10/2000 che, nel disciplinare i rapporti di lavoro e d'impiego (art. 1. comma 1), prevede (art. 1, comma 2): "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni......".
Il generale rinvio dinamico alla normativa statale operato dal legislatore regionale comporta che per le fattispecie non disciplinate autonomamente dalla legge regionale (10/2000) ("per quanto non previsto") si applicano le disposizioni statali vigenti al momento della loro applicazione e, quindi, l'art. 23-bis del Testo unico approvato con il D.Lgs. 165/2001.
Quanto sopra ritenuto non pare contrastare nemmeno con le previsioni del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza - approvato con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 - che all'art. 23, comma 2, "Mobilità a domanda" dispone che fino alla compiuta attuazione dei titoli IV e VII della legge regionale 10/2000 "è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II capo III del decreto legislativo n. 29/1993".
La norma contrattuale surriportata è infatti riferibile alla sola mobilità in senso stretto - come si desume dal richiamo al capo III, titolo II, del D.Lgs. 29/1993 che contiene, appunto, le norme sulla mobilità quale passaggio definitivo dal ruolo di un'amministrazione a quello di un'altra.
Anche la dottrina, aderendo ad un'accezione ristretta del termine, riconduce alla mobilità solo il passaggio definivo -con esclusione di situazioni caratterizzate da temporaneità, quali il comando, il distacco, lo svolgimento di servizio presso altra amministrazione in posizione di fuori ruolo, lo scambio di dipendenti con Amministrazioni di altri Paesi, il conferimento di incarico dirigenziale, il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati e l'assegnazione temporanea di cui all'art. 23-bis, comma 7 - laddove, impropriamente e secondo un'accezione ampia, varie norme sia di legge che di contrattazione utilizzano ormai diffusamente il termine mobilità per descrivere diverse tipologie procedurali aventi ad oggetto "passaggi" tra Amministrazioni o tra queste e le imprese private(cfr. Formez - Dipartimento della funzione pubblica, n. 6/2004, "La mobilità nel lavoro pubblico").
In effetti, la disposizione contenuta al comma 7 dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 presenta i tratti salienti del comando disciplinato dall'art. 56 del D.P.R. 3/1957 che consente di chiamare il dipendente a prestare servizio, per un tempo determinato e in via eccezionale, presso altro ramo dell'amministrazione di appartenenza (o presso un diverso ente pubblico, ipotesi quest'ultima denominata nella prassi amministrativa e in dottrina "distacco") per riconosciute esigenze di servizio dell'amministrazione destinataria o quando sia richiesta una speciale competenza.
Dal comando tradizionalmente noto, l'assegnazione temporanea si differenzia - essendo comunque un istituto nuovo - oltre che, evidentemente, per il riferimento al settore privato, per una differente funzionalità, ed in particolare in quanto essa mira a privilegiare la flessibilità organizzativa dell'Amministrazione e le specifiche esigenze di essa.

3. In ordine al secondo quesito si rassegna che il "singolo progetto di interesse specifico" conduce a ritenere che le amministrazioni stipulanti l'intesa debbano essere le stesse che hanno predisposto, in virtù di un peculiare interesse pubblico, un progetto che giustifica il ricorso all'istituto dell'assegnazione temporanea. Di conseguenza, con riferimento all'Amministrazione regionale, secondo la specificità in cui la stessa si articola, l'intesa è riferibile alla struttura (Dipartimento regionale) che è parte del progetto - oltre alle altre Amministrazioni, diverse da quelle regionali interessate, o alle imprese private coinvolte nello specifico progetto considerato - e certamente è chiamata in causa anche la struttura regionale che ha competenza generale in materia di personale, cioè il Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali che, tra l'altro, tiene il ruolo unico e soprattutto la banca dati (art. 6, comma 6, della l.r. 10/2000) che, contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente, ha finalità - come quella di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli appartenenti al ruolo unico - perfettamente collimanti con le finalità dell'art. 23-bis del D.L.gs. 165/2001.

4. Si evidenzia infine che la stipulazione di protocolli di intesa potrà aver luogo solo successivamente all'emanazione di un regolamento al quale è rimessa, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, l'individuazione dei soggetti privati e degli organismi internazionali nonché le modalità e le procedure attuative della modalità pubblico-privato, compresa quella relativa all'assegnazione temporanea di personale presso imprese private prevista dal comma 7 del medesimo articolo.
L'attuazione dell'intero art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 è dunque rimessa, in Sicilia, all'emanazione dell' apposito regolamento con decreto del Presidente della Regione.

Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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