Pos. 3   Prot. N. 323 / 347.05.11 



Oggetto: Pesca. Interventi in dipendenza di calamità naturali o altre cause. L.r. n. 33/1998 e D.P.Reg. n. 12/2005. Quesiti.




Allegati n...........................

Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca
Servizio Calamità naturali

PALERMO


1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alla possibilità di dare corso agli interventi previsti dalla L.r. n. 33/98, e successive modificazioni, e dal relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.Reg. n. 12/2005, alla luce delle osservazioni contenute nella lettera della Commissione Europea C(2004)1668 del 7 maggio 2004, concernente l'aiuto C18/04.
In particolare vien chiesto di valutare se talune delle predette osservazioni non rimettano di fatto in discussione la dichiarazione di compatibilità degli articoli 1 e 2 della L.r. n. 33/98, già acquisita nel gennaio 2001.
Vien chiesto altresì di valutare se la condizione, ribadita nella lettera sopra richiamata, secondo cui "l'indennizzo deve essere concesso nei tre anni successivi all'evento" vada rispettata anche nel caso in cui i ritardi siano da ricondurre all'iter normativo : nel caso in esame, infatti, dalla pubblicazione della legge, alla dichiarazione di compatibilità, all'adozione, in ultimo, del Regolamento di attuazione sono trascorsi diversi anni; per contro talune richieste di indennità sono relative ad eventi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002.
Vien chiesto infine di valutare l'opportunità di comunicare alla Commissione il Regolamento di attuazione sopra citato nell'ambito del procedimento di controllo pendente sul citato aiuto C 18/2004, ossia sull'art. 7 della L.r. n. 16/2002, recante l'ennesima modifica al regime di aiuti già previsto dalla L.r. n. 33/98.

2 . Conviene in primo luogo richiamare le norme regionali che, a partire dalla legge n. 33 del 1998, hanno previsto, in favore delle imprese di pesca e dei loro equipaggi, aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali o da altri eventi, indicando, per ognuna di esse, gli esiti o lo stato del controllo esercitato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato.

La legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, cd. "legge madre", all'art. 1, autorizza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca "in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca" ad erogare alle imprese di pesca "indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento (CE) n. 3699/93" (comma 1) e ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca "un'indennità giornaliera rivalutabile pari a lire 60.000" (comma 2).
La stessa legge, all'art. 2, prevede altresì in favore dei componenti degli equipaggi delle predette imbarcazioni "che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia ... un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000".

L'art. 3, comma 3, della legge regionale 16 settembre 1999, n. 24 ha poi esteso le provvidenze previste dal citato art. 1 della L.r. n. 33/98 "anche ai casi di danneggiamento dei natanti che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi, come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti".

Le misure di aiuto previste dalla L.r. n. 33/98, compresa l'estensione di cui al citato art. 3, comma 3, della L.r. n. 24/99, esaminate dalla Commissione Europea nell'ambito dell'Aiuto NN 6/99, sono state dichiarate compatibili con il Trattato con lettera della Commissione Europea SG(2001)D/200087 del 5 gennaio 2001.

Le stesse misure di aiuto hanno tuttavia progressivamente subito estensioni ad opera dell'art. 6 della L.r. n. 29/2000, dell'art. 178 della L.r. n. 32/2000 e dell'art. 46 della L.r. n. 2/2002.
In particolare :
- l'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 29, con riferimento all'ipotesi già prevista dal citato art. 3, comma 3, della L.r. n. 24/99, ha previsto che "in alternativa alle provvidenze indicate può essere concesso un contributo non superiore al 75% delle spese sostenute, debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato" ;
- l'art. 178 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nel testo originario, ha prolungato l'applicazione ("continuano ad applicarsi") delle disposizioni di cui all'art. 1 della L.r. n. 33/98, stanziando, per il periodo 2000-2006, ulteriori risorse finanziarie ; infine
- l'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ha previsto che i benefici di cui al comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 29/2000 "possono essere concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura".

Anche queste norme, sottoposte al controllo della Commissione nell'ambito dell'Aiuto N 277/01, devono intendersi autorizzate ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 659/99.

Ulteriori estensioni alle misure di aiuto in esame sono state infine previste dall'art. 7 della L.r. n. 16/2002 e dall'art. 139, comma 73, della L.r. n. 4/2003.

L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 , nel sostituire il primo comma del citato art. 178 della L.r. n. 32/2000, prevede che le disposizioni dell'art. 1 della L.r. n. 33/98 - come integrate dall'art. 3, comma 3, della L.r. n. 24/99, dall'art. 6 della L.r. n. 29/2000 e dall'art. 46 della L.r. n. 2/2002 - continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con due ulteriori modifiche :
a) alla fine del comma 3 dell'art. 3 della L.r. n. 24/99 sono aggiunte le parole "nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia" ;
b) all'art. 6 della L.r. n. 29/2000 dopo le parole "debitamente documentate" sono aggiunte le parole "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento" .
La norma in esame è ancora sottoposta al controllo della Commissione Europea che, con lettera del 7 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 253 del 13 ottobre 2004, ha comunicato la sua decisione di avviare in relazione ad essa (Aiuto C 18/04, ex NN 129/03) il procedimento di indagine formale, previsto dall'art. 88, paragrafo 2, del Trattato.

Infine l'art. 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ha previsto che all'art. 46 della L.r. n. 2/2002 dopo la parola "marinocoltura" sono aggiunte le parole "nonché per le spese relative alla perdita del pescato e ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità", così di fatto estendendo ulteriormente i benefici già previsti dall'art. 6 della L.r. n. 29/2000.
Tale ultima norma risulta ancora sottoposta al controllo della Commissione, come Aiuto NN 130/03.

3 . Fatta questa necessaria ricognizione delle norme regionali che hanno previsto, in favore delle attività di pesca, aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, occorre esaminare i rilievi formulati dalla Commissione Europea con la citata lettera del 7 maggio 2004, con cui è stata comunicata la decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti del regime previsto dall'art. 7 della L.r. n. 16/2002 ( Aiuto C18/04 ). Su alcuni di tali rilievi, infatti, codesto Dipartimento chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente.

Nella nota in esame la Commissione - premesso che le misure previste dal regime in questione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato e che, in quanto rivolte ad imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, devono essere analizzate alla luce delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ( pubblicate in GUCE C 19 del 20 gennaio 2001) - richiama in particolare il punto 2.9.3 delle citate linee direttrici, che qui conviene riportare per esteso.

Il punto 2.9.3 ( Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ) così dispone :
"Ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, lettera c), del Trattato CE sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100% per compensare i danni materiali subiti.
Il risarcimento va normalmente calcolato a livello di singolo beneficiario e dovrà essere evitata la compensazione eccessiva. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.
Non danno diritto ad aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.
Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi all'evento.
Quando la Commissione autorizza un regime di aiuti di carattere generale in relazione a calamità naturali, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione della propria intenzione di concedere tale aiuto a seguito di calamità naturale. Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale gli Stati membri devono presentare una notifica ogniqualvolta intendono concedere gli aiuti".

Richiamato il superiore punto 2.9.3 delle Linee direttrici, la Commissione rileva che gli aiuti in esame non potrebbero essere dichiarati compatibili in virtù del predetto punto per una serie di ragioni.
In primo luogo l'espressione "calamità naturali o altre cause", di cui all'art. 1 della L.r. n. 33/98, risulta generica e "sembra significare che eventi di portata limitata ... danno diritto alle indennità previste dalla legge".
In secondo luogo il regime di aiuti in esame "non esclude l'assegnazione di indennità nel caso in cui i danni possono essere coperti da un normale contratto assicurativo. Pertanto è possibile che eventuali beneficiari siano indennizzati sia dal regime di aiuti che dall'assicurazione".
Inoltre, "poiché il regime di aiuti copre il periodo 2000-2006, è possibile che esso possa applicarsi ad eventi verificatisi più di tre anni prima della data attuale. In tale caso non verrebbe rispettata la condizione secondo cui l'indennizzo deve essere concesso nei tre anni successivi al verificarsi dell'evento".

Sui rilievi mossi dalla Commissione nella nota appena richiamata - formalmente rivolti al regime di cui all'art. 7 della L.r. n. 16/2002, ma che, di fatto, sembrano investire anche il regime già previsto dall'art. 1 della L.r. n. 33/98, come integrato dall'art. 3, comma 3, della L.r. n. 24/99, già autorizzato dalla Commissione nel gennaio 2001, nonché le misure previste dall'art. 6 della L.r. n. 29/2000 e dall'art. 46 della L.r. n. 2/2002, anche queste da ritenersi autorizzate - si osserva quanto segue.

Il primo rilievo - concernente la genericità dell'espressione "calamità naturali e altre cause", di cui all'art. 1 della L.r. n. 33/98 - sembra ormai superato dalla previsione di cui all'art. 3 del D.P.Reg. 30 settembre 2005, n. 12, recante il Regolamento di attuazione della stessa legge, che indica in modo puntuale le " fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze" distinguendo tra : a) calamità naturali; b) emergenze collegate ad altre cause; c) fatti dolosi; d) eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.
La norma in esame precisa poi le fattispecie riconducibili alle singole categorie, ricomprendendo, ad esempio, tra le calamità naturali : l'attività sismica, vulcanica, eruttiva; l'uragano; la tromba d'aria; l'onda anomala; le forti mareggiate riconosciute come tali dalle Autorità competenti; le avversità meteo-marine; qualsiasi altro evento che comporti mutamento delle condizioni ambientali e biologiche di intensità ed estensione tali da interessare un gran numero di soggetti.
Analogamente vengono specificate le ipotesi di emergenze collegate ad altre cause, diverse dalle calamità, di origine naturale o umana e vengono definiti i fatti dolosi e gli eventi accidentali non dipendenti da volontà o imperizia del personale imbarcato.

Anche il secondo rilievo mosso dalla Commissione - concernente l'ipotesi di sovracompensazione del danno ove questo risulti già coperto da un contratto di assicurazione - sembra superato dal disposto dei commi 7 e 8 del citato art. 3 del Regolamento di attuazione, che così rispettivamente dispongono : "Non viene concesso alcun aiuto se il danno rientra in un normale rischio di impresa o se può essere coperto da un normale contratto di assicurazione o se per lo stesso evento si usufruisce di benefici previsti da altre disposizioni speciali" ; "Nella determinazione delle indennità vanno in ogni caso detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo".

Quanto, infine, all'ulteriore rilievo - concernente la possibilità che l'indennità venga versata oltre i tre anni successivi al verificarsi dell'evento - si osserva quanto segue.

Il citato punto 2.9.3 delle Linee direttrici è molto chiaro nell'affermare che il risarcimento deve essere versato "nei tre anni successivi all'evento", né prevede alcuna deroga al predetto termine per ipotesi quali il ritardo nell'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione o la complessità dell'iter normativo. A parere dello Scrivente questo resta pertanto il punto più critico in vista dell'attuazione delle misure in esame.

Va a questo punto ricordato che, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del Regolamento di attuazione, il decreto di individuazione delle fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze verrà trasmesso alla Commissione Europea "ora a mezzo di una comunicazione, nel caso di emergenza calamitosa, ora di notifica, nei rimanenti casi" e che, in tali ultimi casi, il predetto decreto dovrà specificare che l'erogazione delle provvidenze "sarà subordinata all'acquisizione dell'assenso da parte della Commissione Europea, nei termini previsti dalla normativa vigente".
Ora, sembra allo Scrivente che codesto Dipartimento, in sede di comunicazione ovvero di notifica del decreto di individuazione della fattispecie, dovrà rappresentare alla Commissione che il mancato rispetto del termine di tre anni dal verificarsi dell'evento è dipeso dal fatto che l'applicazione del regime di cui alla legge madre, e successive modificazioni, era subordinata non solo alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ma anche all'adozione del Regolamento di attuazione, emanato col citato D.P.Reg. 30 settembre 2005 e che, in considerazione di queste circostanze, si confida nella benevola considerazione della Commissione.
Questo comporterà comunque il rischio che l'analisi della compatibilità degli aiuti previsti possa non andare a buon fine in relazione alle fattispecie verificatesi negli anni 2000, 2001 e 2002. Va pure osservato che, in considerazione di un possibile riscontro negativo da parte della Commissione, anche nei casi di calamità naturale, ove non risulti rispettato il predetto termine, converrebbe subordinare l'effettiva erogazione delle provvidenze alla autorizzazione della Commissione, procedendo pertanto, nella sostanza, ad una notifica piuttosto che ad una semplice informazione, come pure potrebbe farsi in relazione agli eventi calamitosi.

Va da sé, poi, che, come puntualmente previsto dall'art. 13 del Regolamento di attuazione, "lo stesso troverà applicazione limitatamente alle disposizioni per le quali si è già conclusa la fase di controllo della Commissione Europea", come individuate al punto 2 del presente parere.

4 . Quanto, infine, alla comunicazione alla Commissione del D.P.Reg. n. 12/2005 nell'ambito del procedimento relativo all'aiuto C 18/04, si ricorda che la bozza del Regolamento in oggetto, trasmessa allo Scrivente da codesto Dipartimento in allegato alla nota n. 795 del 5 maggio 2005, è stata inoltrata ai competenti servizi comunitari nell'ambito del predetto procedimento di controllo con nota n. 6821 dell'11 maggio 2005.
Sarebbe comunque opportuno comunicare altresì alla Commissione l'avvenuta adozione del Regolamento, trasmettendone in allegato il testo, come pubblicato nella GURS. A tal fine si invita codesto Dipartimento a fornire tempestivamente a questo Ufficio indicazioni al riguardo.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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