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2-Codesto Dipartimento ben conosce l'orientamento già espresso dallo Scrivente con parere 70/2002 espressamente citato nella nota cui si risponde e che si ritiene di dover ribadire. |
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Anche nella fattispecie suddescritta infatti la norma invocata non può trovare applicazione. |
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La circostanza che l'Inpdap abbia proceduto all'erogazione della buonuscita per i periodi di servizio prestati presso l'Amministrazione statale se impedisce che detti periodi vengano ricongiunti presso la Regione non per questo faculta tale Amministrazione a procedere ai sensi dell'art.4 del D.P.R 1032/1973 per la liquidazione dell'indennità di buonuscita a suo carico. |
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Né in contrario può invocarsi l'art.18 della legge regionale 3 maggio 1979 n.73. |
Detta disposizione infatti, come esplicitato dalla Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa con parere n.665/1994, rende applicabile ai dipendenti regionali la singola norma o il singolo istituto statale più favorevole non previsto nel regime regionale. |
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In particolare, per quanto al presente ci occupa, la disposizione di favore consente l'applicazione ai dipendenti regionali delle norme che lo Stato detta per i propri dipendenti ove ricorrano le condizioni dalle stesse indicate da riferire però all'ambito regionale. |
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Non può invece farsi discendere dall'art.18 cit. la possibilità di considerare i dipendenti regionali che ne beneficiano come inseriti in un complesso organizzatorio comprensivo insieme di Stato e Regione. |
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Conseguentemente ai dipendenti regionali la disposizione di cui all'art.4 del D.P.R.1032 del 1973 che prevede rispettivamente riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita va applicata quando, dopo il conseguimento dell' indennità presso la Regione, vengano comunque riassunti sempre nell'Amministrazione regionale. |