Pos. 3   Prot. N. 2739 / 346.11.05 



Oggetto: Applicazione art.4 D.P.R.1032/1973.




Allegati n...........................




Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale       

PALERMO





  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere in ordine all' applicabilità della norma in oggetto in sede di liquidazione della buonuscita ad un dipendente regionale che prima dell'assunzione, avvenuta a seguito di concorso, aveva prestato servizio presso l' Amministrazione statale. Al riguardo riferisce che il soggetto di che trattasi pur avendo richiesto il ricongiungimento dei servizi statali ha avuto corrisposta dalla competente gestione INPDAP, nelle more che la Regione provvedesse al riguardo,l'indennità relativa. 


  2-Codesto Dipartimento ben conosce l'orientamento già espresso dallo Scrivente con parere 70/2002 espressamente citato nella nota cui si risponde e che si ritiene di dover ribadire. 
  Anche nella fattispecie suddescritta infatti la norma invocata non può trovare applicazione. 
  La circostanza che l'Inpdap abbia proceduto all'erogazione della buonuscita per i periodi di servizio prestati presso l'Amministrazione statale se impedisce che detti periodi vengano ricongiunti presso la Regione non per questo faculta tale Amministrazione a procedere ai sensi dell'art.4 del D.P.R 1032/1973 per la liquidazione dell'indennità di buonuscita a suo carico. 
  Né in contrario può invocarsi l'art.18 della legge regionale 3 maggio 1979 n.73. Detta disposizione infatti, come esplicitato dalla Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa con parere n.665/1994, rende applicabile ai dipendenti regionali la singola norma o il singolo istituto statale più favorevole non previsto nel regime regionale. 
  In particolare, per quanto al presente ci occupa, la disposizione di favore consente l'applicazione ai dipendenti regionali delle norme che lo Stato detta per i propri dipendenti ove ricorrano le condizioni dalle stesse indicate da riferire però all'ambito regionale. 
  Non può invece farsi discendere dall'art.18 cit. la possibilità di considerare i dipendenti regionali che ne beneficiano come inseriti in un complesso organizzatorio comprensivo insieme di Stato e Regione.      
  Conseguentemente ai dipendenti regionali la disposizione di cui all'art.4 del D.P.R.1032 del 1973 che prevede rispettivamente riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita va applicata quando, dopo il conseguimento dell' indennità presso la Regione, vengano comunque riassunti sempre nell'Amministrazione regionale. 


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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