Pos.   3 Prot. N. 983 - 343.05.11  


Oggetto: Opere pubbliche - Art. 14 bis l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 - utilizzabilità dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizia in variante approvata prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002.





Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE
COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione
PALERMO



1 - Con nota 14-12-2005, n. 2356, codesto Dipartimento espone di aver concesso al Comune di P , con D.A. n. 1416 del 14-6-1991, il finanziamento di lire 2.298.000.000 per la realizzazione del mercato ambulante. Resosi necessario l'adeguamento del progetto alle prescrizioni dell'intervenuta l.r. n. 10/1993 i lavori venivano consegnati parzialmente il 4-9-1996 e definitivamente il 24-11-1998.
Il recupero del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione della gara relativa ai predetti lavori, pari a lire 161.339.600 veniva versato nel bilancio regionale giusta D.A. n. 2632 del 27-11-1997.
Durante l'esecuzione delle opere si rendeva necessaria la redazione di una perizia in variante e suppletiva, approvata dall'Ufficio tecnico della provincia di M.. con parere 13-2-2001, n. 23800 ed in attesa di tale approvazione i lavori venivano sospesi in data 13-5-2000 e tali sono rimasti a tutt'oggi. Le opere previste da tale perizia in variante e suppletiva ammontano ad una maggiore spesa di lire 940.300.000 (euro 485.624, 42), somma della quale il comune di P.., con nota 11-4-2001, n. 2420, ha chiesto il finanziamento ai sensi dell'art. 152 della l.r. n. 25/1993, il cui terzo comma, nel testo originario, prevedeva che " Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10."
Codesto Assessorato riferisce di non aver potuto dar seguito a tale richiesta per mancanza della necessaria copertura finanziaria. In ultimo, però, con nota 11-11-2005, n. 5348 il Comune ha chiesto il finanziamento della superiore somma ai sensi del comma 13 dell'art. 14/bis della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la legge regionale di recepimento n. 7/2002, per il quale "Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici".
In riferimento a tale ultima disposizione viene fatto presente che dal 1993 codesto Assessorato non ha più redatto programmi di finanziamento di mercati ambulanti e che non si sono verificati di conseguenza ribassi d'asta sui relativi lavori. Sono stati invece approvati programmi di finanziamento per la realizzazione di aree artigianali e recuperati ribassi d'asta per le relative opere negli esercizi 2002, 2003, 2004). In considerazione di tale fatto viene richiesto a questo Ufficio il parere circa la possibilità di concedere il finanziamento integrativo richiesto dal comune di P.. mediante recupero dei ribassi d'asta provenienti dai finanziamenti concessi per la realizzazione di aree artigianali.

2. Si premette che l'appalto in questione è stato aggiudicato sotto il vigore della l.r. n. 21/1985 con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla l.r. n. 10/1993. E' pur vero che, come ha di recente riconosciuto la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza sez. I, 04-09-2004, n. 17906 " La nuova disciplina degli appalti pubblici, introdotta dalla c.d.l. quadro Merloni n. 109 del 1994, in vigore dal 28 luglio 2000 è applicabile anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge quadro, di cui al d.p.r. n. 544 del 1999, nei limiti indicati dall'art. 232 di tale regolamento" e che pertanto, sarebbero applicabili ai rapporti in corso "le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante" (1º comma) e, ove non diversamente disposto, anche le norme del regolamento "residue", di cui al 4º comma, ossia tutte quelle diverse dalle "disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto" e da quelle "che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'indicazione di lavori e servizi".
Nell'ordinamento regionale, tuttavia, la disciplina transitoria deve essere ricondotta non già alla predetta disposizione regolamentare ma all'art. 41 della l.r. n. 7/2002 che detta norme transitorie in materia di programmazione di opere pubbliche ed approvazione dei relativi progetti e, al comma 2, dispone che "sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge". Tale disposizione è stata a sua volta oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 26 della l.r. n. 7/2003 che così recita: Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende, altresì, tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara "già approvati" per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Con tale previsione si ritiene che il legislatore regionale abbia voluto eliminare ogni possibile questione circa l'individuazione delle norme concretamente applicabili ai procedimenti pendenti assoggettando alla nuova disciplina soltanto gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 7/2002 (sull'argomento cfr. il commento all'art. 41 su "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia" a cura di R. Conti, ed IPSOA ed. 2003, e S. Falsone, "La nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in Sicilia", ed. quattrosoli, pagg. 46 e segg.) . Conclusivamente, nella fattispecie, come pure affermato dalla circolare dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze 22-7-2003, n. 20, anche in materia di ribassi d'asta continua a trovare applicazione la disciplina previdente.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??