Pos.3   Prot. N. /340.11.05  



Oggetto: Contratti di vendita alloggi popolari. Errata indicazione del prezzo.




Allegati n...........................

Presidenza della Regione siciliana
Dipartimento del personale e dei servizi generali, di quiescenza e previdenza ed assistenza del personale
Servizio Demanio e patrimonio immobiliare
PALERMO

1.Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulle "determinazioni da adottare" nel caso di errata individuazione del prezzo di cessione di un alloggio popolare.
Riferisce codesta Amministrazione che in data antecedente al 1996 l' errore, trattandosi di un mero errore di calcolo, veniva corretto con la richiesta all' acquirente di un atto di acquiescenza nel quale lo stesso conveniva di accettare il prezzo di vendita esatto.
Con la circolare n.11594 del 12 dicembre 1996, codesta Amministrazione, al fine di conformarsi alla delibera della Corte dei Conti n.1314 del 12 dicembre 1996, ha adottato la determinazione di richiedere l' atto notarile di rettifica.
Di recente alcuni IACP hanno manifestato l' intenzione di non procedere alla stipula di atto notarile in quanto tale rettifica comporta una spesa eccessiva sia per l' assegnatario che per l' Ente gestore, chiamati a sostenere il costo del rogito per rimediare ad un errore consistente nella maggior parte dei cazi
Tale orientamento è condiviso dall'Amministrazione richiedente in quanto più consono ai principi di efficienza ed economicità dell' azione amministrativa.

2.Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
L' orientamento della Corte dei Conti espresso nella delibera sopra citata (cfr. idem, C. Conti, sez. contr. reg. sic., 8 settembre 1998, n.26), aderisce ad una impostazione particolarmente rigorosa sotto il profilo formale che estende le norme dettate in materia di foma ad substantiam ad ipotesi non espressamente previste.
Ritiene infatti la Corte che l' errore di calcolo (art.1430 cod. civile) non determinante il consenso tra le parti deve essere rettificato utilizzando la medesima forma con la quale è stato stipulato il contratto: di rettifica in senso tecnico - giuridico si può parlare solo in quanto essa sia effettuata con le stesse forme con cui è stato stipulato il contratto e cioè tramite rogito notarile.
In realtà, come ritiene il prevalente orientamento dottrinale, vige nel nostro ordinamento il principio della libertà della forma e di conseguenza le norme che impongono una forma particolare vanno considerate come eccezionali.
L' eccezionalità della previsione della forma ad substantiam non può non condurre ad una interpretazione restrittiva delle singole norme, anche perché il limite formale si atteggia a ben vedere come un vero limite all' autonomia delle parti (cfr. F. Gazzoni - Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italine 2000).
Ora, tale impostazione meno rigorosa è stata fatta propria dalla Corte dei Conti che con un reviremant giurisprudenziale ha statuito, in una fattispecie relativa proprio ad un alloggio popolare che: "...la necessità della stipula mediante atto pubblico è posta unicamente al fine di potere successivamente procedere alla prescritta trascrizione nei registri immobiliari; pertanto, eventuali modifiche al contratto di cessione di un alloggio popolare riguardanti la rettifica di un mero errore materiale nel prezzo di vendita, cioè la modifica di un elemento non ricompresso tra quelli che necessariamente debbono essere portati a conoscenza di terzi, mediante trascrizione, ben può essere effettuata con una semplice scrittura privata tra le parti " (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. reg. Sicilia, 4 settembre 2000, n.15 e in senso conforme, della stessa Sezione, delibere nn.16, 17 e 18/2000).
A questo punto poiché l' orientamento espresso dalla Corte coincide con quanto sostenuto da codesta Amministrazione sin dal 1996, non sembra che sussistano più ostacoli alla possibilita di procedere alla rettifica del contratto di vendita anche con una scrittura privata.
Sembrerebbe peraltro opportuno, dal momento che codesta Amministrazione aveva diramato una circolare sull' argomento, che si provveda a emanare un' apposita circolare che indichi

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".








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