Pos. 3 | Prot. N. 337.11.05 |
Occorre aggiungere che in ogni caso la deroga al principio della pubblicità delle sedute, anche laddove si tratti di appalto-concorso o di aggiudicazione in favore della offerta economicamente più vantaggiosa, non può essere consentita - come ha puntualizzato la giurisprudenza sopracitata - relativamente alla fase della apertura dei plichi e della verifica della capacità tecnica ed economica della impresa partecipante alla gara. (in questi termini, ex plurimis Cons. Stato, 11.02.2005, n. 388) | |
Infatti la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità che deve guidare l'attività amministrativa in tale delicata materia. Il suddetto principio è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è senz'altro orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni. |
Pertanto nella fattispecie in esame, ove la gara si è svolta con il sistema del pubblico incanto e con il metodo della aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorso a "riunioni riservate" -previsto dall'art. 7, comma 3 del Capitolato d'Oneri- non poteva essere giustificato (alla luce dei principi soprarichiamati) per l'apertura delle buste relative alla documentazione, dal momento che la Commissione avrebbe dovuto effettuare tale valutazione in seduta pubblica. |