POS. II Prot._______________/330.11.2005
OGGETTO: Disabili - Assunzioni obbligatorie ex L. n.68/1999 - Ente autonomo teatro di Messina.
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per i beni culturali e ambientali
PALERMO
1. Con nota prot. n. 2233 dell'1 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine "all'interpretazione della legge n.68/1999", -in materia di diritto al lavoro di soggetti disabili-, "e, soprattutto, alla sua applicabilità al Teatro di Messina, ente istituito con la legge regionale 10 gennaio 1995, n.4".
Codesto Dipartimento ha allegato la nota n.4249 del 27 ottobre 2005, con cui l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" ha chiesto al medesimo se il regime sanzionatorio previsto dalla legge citata per i soggetti privati sia o meno applicabile all'Ente in parola in quanto ente pubblico non economico.
Codesto Dipartimento non riferisce nulla in ordine alla fattispecie sottesa alla suddetta problematica né esprime il proprio orientamento in merito, limitandosi ad inviare una documentazione incompleta relativa al carteggio intercorso tra l'Ente "Teatro di Messina", l'Ufficio provinciale del lavoro di Messina e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina, dalla quale per somme linee sembra potersi evincere che 1) l'Ente "Teatro di Messina" è stato diffidato dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina a porre in essere gli adempimenti necessari all'assolvimento dell'obbligo di assunzioni obbligatorie di cui all'art.3, l. n.68/1999 cit.; in seguito alla predetta diffida l'Ente in parola ha segnalato di non essere in condizione di assumere nessun lavoratore a tempo indeterminato a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa; 2) trascorso infruttuosamente il termine assegnato per adempiere, l'Ispettorato ha inviato il rapporto informativo all'autorità giudiziaria competente.
2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La normativa generale che si occupa dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro è oggi contenuta nella legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha abrogato la legge 2 aprile 1968, n.482.
La disciplina è stata completata da una normativa regolamentare emanata con il D.P.R. 10 ottobre 2000, n.33.
La disciplina delle assunzioni obbligatorie si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, salvo le limitazioni dell'obbligo previste dall'art.3, l. n.68/99 cit, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti (secondo comma); per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni no-profit (terzo comma) e per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale (quarto comma).
Essendo con chiarezza fissato dallo stesso legislatore l'ambito applicativo della legge, l'unica annotazione da fare concerne gli enti pubblici.
Infatti, gli enti pubblici economici sono dalla legge equiparati, ai fini della disciplina applicabile, ai datori di lavoro privati (v. art.3, comma sesto), con la conseguenza che le specifiche disposizioni che hanno riguardo ai "datori di lavoro pubblici" troveranno applicazione unicamente con riferimento agli enti pubblici non economici.
La normativa in vigore ha dunque innovato per quanto concerne gli enti pubblici economici. Infatti, il vecchio art.12, l. n.482/1968 faceva riferimento al settore pubblico genericamente inteso prescindendo dalla circostanza che il rapporto di lavoro fosse assoggettato alla normativa pubblicistica ovvero a quella privatistica e, pertanto, si riteneva applicabile anche agli enti pubblici economici.
La nuova legge, invece, dispone espressamente che "Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati" (v. art.3, sesto comma).
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" rientra nell'ambito applicativo della legge sul diritto al lavoro dei disabili: allo stesso si applica, per quanto sopra detto, la disciplina dettata per gli enti pubblici non economici.
La natura di ente pubblico (non economico) dell'Ente in oggetto è espressamente fissata dallo stesso legislatore all'art.1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n.4, recante "Istituzione dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina", che testualmente così recita:
"Ente autonomo regionale "Teatro di Messina - 1. È istituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina", con personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina, Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, concessi in comodato gratuito dal comune di Messina, nonchè tutti gli altri contenitori culturali messi comunque a disposizione dell'Ente Teatro di Messina in comodato o con convenzione".