POS. II Prot._______________/330.11.2005

OGGETTO: Disabili - Assunzioni obbligatorie ex L. n.68/1999 - Ente autonomo teatro di Messina.





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per i beni culturali e ambientali
PALERMO






1. Con nota prot. n. 2233 dell'1 dicembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine "all'interpretazione della legge n.68/1999", -in materia di diritto al lavoro di soggetti disabili-, "e, soprattutto, alla sua applicabilità al Teatro di Messina, ente istituito con la legge regionale 10 gennaio 1995, n.4".
Codesto Dipartimento ha allegato la nota n.4249 del 27 ottobre 2005, con cui l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" ha chiesto al medesimo se il regime sanzionatorio previsto dalla legge citata per i soggetti privati sia o meno applicabile all'Ente in parola in quanto ente pubblico non economico.
Codesto Dipartimento non riferisce nulla in ordine alla fattispecie sottesa alla suddetta problematica né esprime il proprio orientamento in merito, limitandosi ad inviare una documentazione incompleta relativa al carteggio intercorso tra l'Ente "Teatro di Messina", l'Ufficio provinciale del lavoro di Messina e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina, dalla quale per somme linee sembra potersi evincere che 1) l'Ente "Teatro di Messina" è stato diffidato dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina a porre in essere gli adempimenti necessari all'assolvimento dell'obbligo di assunzioni obbligatorie di cui all'art.3, l. n.68/1999 cit.; in seguito alla predetta diffida l'Ente in parola ha segnalato di non essere in condizione di assumere nessun lavoratore a tempo indeterminato a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa; 2) trascorso infruttuosamente il termine assegnato per adempiere, l'Ispettorato ha inviato il rapporto informativo all'autorità giudiziaria competente.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La normativa generale che si occupa dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro è oggi contenuta nella legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha abrogato la legge 2 aprile 1968, n.482.
La disciplina è stata completata da una normativa regolamentare emanata con il D.P.R. 10 ottobre 2000, n.33.

La disciplina delle assunzioni obbligatorie si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, salvo le limitazioni dell'obbligo previste dall'art.3, l. n.68/99 cit, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti (secondo comma); per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni no-profit (terzo comma) e per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale (quarto comma).

Essendo con chiarezza fissato dallo stesso legislatore l'ambito applicativo della legge, l'unica annotazione da fare concerne gli enti pubblici.
Infatti, gli enti pubblici economici sono dalla legge equiparati, ai fini della disciplina applicabile, ai datori di lavoro privati (v. art.3, comma sesto), con la conseguenza che le specifiche disposizioni che hanno riguardo ai "datori di lavoro pubblici" troveranno applicazione unicamente con riferimento agli enti pubblici non economici.

La normativa in vigore ha dunque innovato per quanto concerne gli enti pubblici economici. Infatti, il vecchio art.12, l. n.482/1968 faceva riferimento al settore pubblico genericamente inteso prescindendo dalla circostanza che il rapporto di lavoro fosse assoggettato alla normativa pubblicistica ovvero a quella privatistica e, pertanto, si riteneva applicabile anche agli enti pubblici economici.
La nuova legge, invece, dispone espressamente che "Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati" (v. art.3, sesto comma).

Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" rientra nell'ambito applicativo della legge sul diritto al lavoro dei disabili: allo stesso si applica, per quanto sopra detto, la disciplina dettata per gli enti pubblici non economici.
La natura di ente pubblico (non economico) dell'Ente in oggetto è espressamente fissata dallo stesso legislatore all'art.1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n.4, recante "Istituzione dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina", che testualmente così recita:
"Ente autonomo regionale "Teatro di Messina - 1. È istituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina", con personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina, Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, concessi in comodato gratuito dal comune di Messina, nonchè tutti gli altri contenitori culturali messi comunque a disposizione dell'Ente Teatro di Messina in comodato o con convenzione".

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Un secondo profilo della normativa sulle assunzioni obbligatorie di disabili che sembra utile approfondire è quello relativo al sistema sanzionatorio.
Ora, malgrado la legge n.68/1999 tenda ad accreditarsi come paritaria, tanto per i datori di lavoro privati quanto per i datori di lavoro pubblici, va rilevato che il sistema sanzionatorio posto dall'art.15, l. ult. cit. e dall'art.8 del D.P.R. n.333/2000 risulta diverso a seconda del soggetto ritenuto responsabile delle violazioni: aziende private ed enti pubblici economici da un lato e pubbliche amministrazioni dall'altro.

Per i primi sono previste sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione del prospetto informativo relativo al personale in forza ex art.9, comma 6, l. ult. cit. (art.15, primo comma, cit.)
Infatti, la disposizione espressamente fa riferimento soltanto alle imprese private e agli enti pubblici economici e non riguarda i datori di lavoro pubblici non economici, la cui specifica disciplina è rinvenibile al terzo comma del medesimo articolo.

L'art.15, comma quarto, l. ult. cit. prevede poi sanzioni amministrative correlate alla mancata assunzione di un disabile, decorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo.
La disposizione si rivolge a tutti i datori di lavoro, quindi anche alle pubbliche amministrazioni.

Per le pubbliche amministrazioni, l'art.15 cit. dispone al terzo comma che "Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego."
Il D.P.R. n.333/2000 non aggiunge altro rispetto al comma 3 dell'art.15, l. ult. cit. per quel che concerne le inadempienze specifiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai responsabili del procedimento individuati ex lege n.241/1990 si applicano dunque le sanzioni penali, disciplinari ed amministrative previste dalle norme sul pubblico impiego.
Si è in sostanza, responsabilizzato il dirigente o chi, all'interno dell'Ente pubblico, ha il potere di decidere.
La responsabilizzazione personale del dirigente pubblico è la conseguenza di quanto si è venuto affermando nell'ordinamento giuridico a partire dal D.Lgv. 3 febbraio 1993, n.29 (basti qui ricordare, ad esempio, sempre in materia di lavoro, l'art.116, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ove si afferma che nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali).

Una riflessione a sé merita la previsione di cui all'art.9, comma ottavo, l. n.68/1999 cit., per il quale "Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.".
La disposizione, che pone a carico della Direzione provinciale del lavoro l'obbligo di inviare un verbale agli uffici competenti e all'autorità giudiziaria qualora l'azienda rifiuti l'assunzione, ha suscitato non poche perplessità dal momento che la legge ha depenalizzato la sanzione prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte di imprese private e degli enti pubblici economici.
Pertanto, come ha chiarito la circolare ministeriale 16 febbraio 2001, n.23/2001 "si deve ritenere che l'invio della relazione informativa all'autorità giudiziaria vada riferito esclusivamente alle mancate assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ...... All'Autorità giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle fonti di prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o ritardi a carico dei suddetti responsabili".

Per completezza sembra rilevante sottolineare che nella legge n.68/1999 i datori di lavoro pubblici hanno perso il privilegio, già accordato dalla legge n.482 del 1968, di trovarsi assoggettati all'obbligo di assunzione di soggetti disabili soltanto nel caso di posti vacanti in organico.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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