Pos. I Prot. 17509/329.2005.11


OGGETTO: Organi.- Comitato regionale per le comunicazioni.- Confermabilità dei componenti.


SEGRETERIA GENERALE
Area 1^ - Affari generali
(Rif. nota n. 6239 del 6 dicembre 2005)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, premesso che l'art. 101 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 nel prevedere l'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni dispone che "i componenti durano in carica cinque anni" e "non sono confermabili", e nel rilevare che l'art. 124, secondo comma, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 prevede che "i componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 permangono nell'esercizio delle proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005", si chiede di sapere se detti componenti, attualmente ancora nell'esercizio delle funzioni, possano essere nuovamente nominati, atteso che non hanno completato il quinquennio di permanenza in carica, e si esprime a tal proposito un orientamento favorevole.

2.- Alla luce sia di una interpretazione letterale che logico-sistematica delle disposizioni succintamente sopra riportate, lo scrivente non ritiene condivisibile l'orientamento di codesta Segreteria generale, ed esprime viceversa il convincimento che il divieto di conferma legislativamente sancito in via generale sia operante anche nella fattispecie.
Va invero considerato che concettualmente distinte sono le due norme concernenti rispettivamente la durata della carica ed il divieto dio conferma, sancite da una unica disposizione di legge (art. 101, comma 2, l.r. 26 marzo 2002, n. 2).
Il legislatore regionale, in altri termini, ha assunto in un unico contesto due determinazioni diverse ed autonome, destinate a trovare applicazione ciascuna indipendentemente dall'altra.
Si osserva peraltro che anche dalla formulazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per comunicazioni", risulta palese che si tratta di due prescrizioni separate, ed invero, mentre il divieto di rieleggibilità viene posto senza alcuna specificazione e quindi in linea assoluta, per quanto attiene al periodo di durata in carica si sancisce soltanto che essa "sia, di norma, di cinque anni".
Pertanto, visto che il legislatore regionale ha ritenuto, in via di eccezione alla normale durata dell'ufficio, di fissare un ben più ristretto limite temporale per i componenti attualmente in carica, è da reputare che resti pienamenteoperante, anche nella fattispecie, la distinta norma che regola la confermabilità dei componenti, non incisa, né letteralmente, né indirettamente per una nuova regolazione della materia, dalla disposizione recata dall'art. 124, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.

Nei termini l'avviso dello scrivente.


3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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