POS. V Prot._______________/325.11.05

OGGETTO: Lavoro - L.S.U. Contributi previdenziali ed assistenziali - Tredicesima e quattordicesima mensilità . Spettanza.




ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento Industria
PALERMO





1. Con nota prot. n. 3938 del 28 novembre 2005, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se ai lavoratori ex Italkali spetti il diritto ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, come i medesimi hanno chiesto in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, per il periodo in cui sono stati utilizzati come L.S.U., e "precisamente dal 1996 al 31.12.1998".
Al riguardo codesto Dipartimento chiarisce che il predetto personale, a seguito della decadenza della concessione mineraria all'attività estrattiva in talune miniere, previa approvazione di progetti predisposti ai sensi delle leggi regionali 10 gennaio 1995, n.8 e 18.05.1996, n.33, è stato utilizzato come L.S.U. presso vari enti locali ed è attualmente in forza alla RE.S.A.I.S. s.p.a..
Codesto Dipartimento ritiene la suddetta pretesa priva di fondamento "in quanto il D.Lgs. n.468 del 01.12.1997 non prevede alcun versamento di tali contributi neanche figurativi".

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Come riferisce codesto Dipartimento, i progetti per l'utilizzazione in lavori socialmente utili del personale in oggetto sono stati predisposti ai sensi delle leggi regionali 10 gennaio 1995, n.8 e 18 maggio 1996, n.33.

Nell'ambito della ricca normazione sui lavori socialmente utili, in un'ottica volta ad esaminare solo le disposizioni funzionali alla presente problematica, occorre prendere le mosse dall'esame della specifica normativa regionale di riferimento e, segnatamente, dell'art.1 della l.r. n.8/1995 e dell'art.32 della l.r. n.33/1996, per poi risalire, seppure per grandi linee, al quadro statale di riferimento dei lavori socialmente utili (l.s.u.).

L'art.1. l.r. n.8/1995 cit., recante "Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n.27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini", ha aggiunto i commi da 3-bis a 3-octies all'art.28 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25.

Quest'ultima disposizione, che concerne "Interventi nel settore dei sali alcalini e del salgemma", aveva esteso i benefici di cui agli artt. 5 e 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n.27 e succ. mod. e integraz., (prepensionamento) al personale dipendente della Italkali s.p.a. in possesso dei requisiti dell'età o dell'anzianità contributiva di cui all'art.6 della citata l.r. n.27/1984 che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risultava in esubero (art.28, secondo e terzo comma, l.r. n.25/1993).

In particolare, per quel che in questa sede interessa, i commi 3-quinquies e 3-sexies dell'art.28, l.r. n.25/1993, come integrato dall'art.1, l.r. n.8/1995, testualmente così recitano:
"3-quinquies - L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del Corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.A. ITALKALI che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, hanno i requisiti per fruire delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori, che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3.
3-sexies. Per le finalità del comma 3-quinquies è iscritto apposito capitolo nel bilancio della Regione da utilizzare per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente".

Va qui ricordato, per maggiore chiarezza, che la legge 23 luglio 1991, n.223 cui la norma regionale fa rinvio, disciplina gli istituti di integrazione salariale (cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione).

Successivamente, il legislatore regionale con l'art.32, l.r. n.33/1996, recante "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche e abrogazioni di norme", al primo comma ha disposto che:
"1. Per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dall'articolo 1 comma 3 quinquies, della legge regionale 10 gennaio 1995, n.8 e successive modifiche ed integrazioni per il trattamento economico previsto dalla legge 19 luglio 1994, n.451 in favore dei lavoratori impiegati nei progetti medesimi, l'onere relativo è a carico dell'Amministrazione regionale. Ai predetti lavoratori l'integrazione prevista dal comma 3 sexies dell'articolo 1 della citata legge regionale n.8 del 1995, è concessa fino alla concorrenza dell'ultima retribuzione goduta da ogni singolo lavoratore. Il trattamento economico complessivo di cui al presente comma si deve intendere corrisposto a titolo di anticipazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove accordato dallo Stato. ....".


La legge n.451/1994 cit., recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", cui la disposizione regionale fa riferimento, nel disciplinare all'art.14 i lavori socialmente utili, ha testualmente disposto al secondo comma, secondo periodo, che "L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".

La natura strettamente previdenziale dei "lavori socialmente utili" si è conservata anche nelle successive norme che ne hanno parzialmente innovato la disciplina.
In estrema sintesi, si può qui ricordare che il quadro che attualmente delinea in maniera compiuta i connotati essenziali del contratto l.s.u. è dato dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468 e dalle relative integrazioni e modifiche apportate dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81.

Così, il D.Lgs, 1 dicembre 1997, n.468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n.196", -che peraltro ha espressamente abrogato "tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute.... nell'art.14 del D.L. 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451", (v. art.13, D.Lgs. n.468/1997 cit.)-, ha confermato espressamente all'art.8, comma 1, che "L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".

Il principio ha trovato un definitivo assestamento con il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81, che, dopo avere definito all'art.3 le attività socialmente utili, ha ribadito che "1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art.3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ... " (v. art.4, primo comma, primo periodo).


3. Dal complesso della legislazione in materia si evince con certezza che nella fattispecie in esame non può configurarsi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, come sopra visto, l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità; si accompagna al trattamento straordinario di integrazione salariale; il trattamento economico consiste in un emolumento che non è commisurato ex art.36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma è predeterminato in misura fissa.

Ed invero sia per la dottrina che per la giurisprudenza l'istituto in oggetto, che presenta peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale, ha una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale che trova fondamento nell'art.38 Cost. perché diretta alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.
La Corte di Cassazione ha di recente avuto modo di confermare (sia pure a fini diversi) la natura previdenziale dell'attività socialmente utile, "che impedisce ... la rivendicazione ... di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti. In altri termini il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale" (Cass. sez. un., 22.02.2005, n.3508).
"Ed invero, sulla base della normativa dettata dal D.Lgs. n.468/1997 -poi modificata come detto dal D.Lgs. n.81/2000- le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste); ... attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati o disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti (condizionati alla prestazione di attività lavorative), espressamente regolati dalla legge, non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale" (Cass. ibidem; v., pure, Cass., sez. lav.,19.11.2004, n.21936).

Alla luce delle considerazioni svolte, e in conclusione, non sorge alcun obbligo per l'amministrazione al versamento di contributi previdenziali né, del pari, alla corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo in cui il personale in oggetto è stato utilizzato in lavori socialmente utili.
Su quest'ultimo punto, peraltro, va ricordato che analoghe istanze da parte di lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, aventi ad oggetto il pagamento del rateo della tredicesima mensilità relativamente ai periodi di utilizzazione, sono già state rigettate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione (provvedimento del 20 dicembre 2002, pubblicato nella G.U.R.S. n.2 del 10.01.2003).
Sulla fattispecie, peraltro, l'Assessorato testè citato ha chiesto l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (menzionato nel provvedimento suindicato) che ha espressamente ritenuto che "il diritto a percepire la tredicesima mensilità non spetta ai lavoratori socialmente utili poiché, come disposto dalla normativa in materia, espressamente ribadita dall'art.8, comma 1, del decreto legislativo n.468/1997, la prestazione resa nell'ambito di attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato......".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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